Art. 4. Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2, provvede: a) alla valutazione del rischio per tutte le attivita', ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'articolo 10. Per quanto attiene alle attivita' specificamente connesse con la liberta' di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilita' relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attivita' didattica o di ricerca in laboratorio; b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di piu' medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati; c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attivita' didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5; d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 2 dell'art. 4 del sopra citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente: "2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza".