Art. 4.
            Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro
  1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell'articolo 2,
provvede:
  a)  alla  valutazione  del  rischio  per  tutte  le  attivita',  ad
eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni,
come individuate nell'articolo 10.  Per quanto attiene alle attivita'
specificamente connesse con la liberta'  di insegnamento o di ricerca
che  direttamente  diano   o  possano  dare  origine   a  rischi,  la
responsabilita' relativa alla valutazione spetta, in via concorrente,
al datore di lavoro e al  responsabile della attivita' didattica o di
ricerca in laboratorio;
  b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli
articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
e, nel caso di nomina di piu' medici competenti, ad attribuire ad uno
di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
  c) alla elaborazione del documento  di cui al comma 2 dell'articolo
4  del  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  con  la
collaborazione  dei  responsabili  delle attivita'  didattiche  o  di
ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo articolo 5;
  d)  alla nomina  del  responsabile del  servizio  di prevenzione  e
protezione;
  e) allo svolgimento di tutte  le altre funzioni, non previste nelle
precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non
abbia espressamente delegato.
 
           Nota all'art. 4:
            -  Il testo  del   comma   2 dell'art.   4   del    sopra
          citato    decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e'
          il seguente:
            "2. All'esito  della valutazione di  cui al  comma 1,  il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
            a)  una  relazione  sulla  valutazione  dei rischi per la
          sicurezza e la salute   durante il   lavoro, nella    quale
          sono    specificati i   criteri adottati per la valutazione
          stessa;
            b) l'individuazione delle  misure di prevenzione  e    di
          protezione   e  dei       dispositivi    di      protezione
          individuale,  conseguente    alla valutazione di  cui  alla
          lettera a);
            c)  il    programma delle misure   ritenute opportune per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza".