Art. 4. Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole: "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,". 2. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e' sostituito dal seguente: " 2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita' e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1.". 3. Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP,". 4. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e' sostituito dal seguente: " 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa.". 5. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, dopo le parole: "che le esercita in piena autonomia" sono inserite le seguenti: "giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale". 6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole "in conformita' agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato," sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,". 7. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo le parole "dell'attivita' assicurativa", sono inserite le seguenti: ", anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese si assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.". 8. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente lettera: "cbis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti". 9. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: "L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.". 10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.". 11. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti istruttori gia' effettuati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 12. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola "ISVAP" sono inserite le seguenti parole: ", in particolare,". 13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: ". La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorta' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.". 14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti.". 15. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di propria iniziativa o" sono abrogate. 16. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti". 17. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.". 18. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di amministrazione" sono abrogate. 19. Le lettere d) e i) del primo comma dell'artico1o 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: " d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo;". " i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie;". 20. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Autonomia organizzativa). - 1. L'ISVAP delibera le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e il personale dell'Istituto alle cui spese provvede con autonoma gestione, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.". 21. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "personale" sono inserite le seguenti: ", che non puo' eccedere le quattrocento unita',". 22. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.". 23. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono sostituiti dai seguenti: "L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.". 24. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: "e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato". 25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, la parola "dieci" e' sostituita dalla parola "venti" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.". 26. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: "Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP. Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.".
Note all'art. 4: - La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1991, n. 18), concerne "Interazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi"; in particolare i testi degli articoli 6 e 7, come modificati dal presente decreto legislativo, sono i seguenti: "Art. 6 (Poteri attribuiti all'ISVAP). - 1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della societa' partecipata e questa eserciti attivita' non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine piu' breve perche' l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo. 2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1992, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la societa' controllata attivita' connessa con l'attivita' assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo. 4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della societa' partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell'attivita' svolta dalla societa' partecipata alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della societa' partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine piu' breve perche' l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo. 5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilita' dell'impresa o dell'ente assicurativo. "Art. 7 (Obbligo di redazione del bilancio consolidato). - 1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo. 2. A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, l'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalita e vincoli, coerenti con gli indirizzi della propria attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione della norma di cui al comma 1". - Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1997, n. l43, supplemento ordinario), concerne l'"Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione". - La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1984, n 329), concerne l'"Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione"; in particolare il testo dell'art. 8, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 8 (Condizioni comuni per l'esercizio dell'attivita' di mediatore). - I mediatori di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati, raggruppati per i singoli mandanti della mediazione e per imprese cui competono le coperture assicurative. Se trattasi di societa' il bilancio deve essere trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo essere stato assoggettato alla revisione contabile qualora le provvigioni annualmente liquidate siano superiori a lire tremila milioni. I mediatori di assicurazione o riassicurazione che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo debbono, entro due anni dalla comunicazione dell'iscrizione e, successivamente, ogni anno, dimostrare: a) di aver effettuato le mediazioni in misura sufficientemente diversificata tra piu' imprese di assicurazione e riassicurazione e in particolare che i premi versati ad un unico gruppo assicurativo o riassicurativo non siano superiori alla quota determinata in via generale dall'ISVAP, dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione acquisiti in ciascun biennio; b) che il portafoglio mediato non derivi da meno di dieci fonti di affari che non appartengano allo stesso gruppo finanziario; c) che i premi risultanti dai contratti riguardanti le fonti di affari che appartengono allo stesso gruppo finanziario non siano superiori al 50 per cento dell'importo complessivo dei premi dei contratti di assicurazione mediati in un biennio. Sono considerati appartenenti allo stesso gruppo finanziario le societa' controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Qualora una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non venga rispettata, la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato intima al mediatore di ottemperarvi non oltre il termine dell'esercizio successivo. Ove il mediatore non ottemperi si procede alla cancellazione dall'albo. Le societa' sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui all'art. 5, primo comma, lettere c) e d), entro e non oltre due mesi dall'avenuta variazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facolta' di proporre accertamenti presso gli uffici dei mediatori e, se trattasi di societa', presso la sede legale delle stesse, per controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente legge". - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario), concerne il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; in particolare il testo dell'art. 2, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 2 (Trasferimento di competenza). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia assicurativa. 2. Tutte le attivita' di controllo e vigilanza in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo, non previste dal precedente comma e in precedenza esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferite all'ISVAP, che le esercita in piena autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale e nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento, come definito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'ISVAP adotta i provvedimenti relativi al comma 2 del presente art.; provvede in particolare: a) ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attivita' assicurativa, nonche' a svolgere tutte le attivita' connesse al rilascio di tale autorizzazione; c) a nominare il commissario per il compimento di singoli atti di cui all'art. 6-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576; d) ad approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell'ISVAP, le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie". - La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982, n. 229), concerne la "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; in particolare il testo dell'art. 4, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attivita' di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attivita' a queste assimilate, nonche' degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa anche nel caso di enti ed organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal fine provvede: a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale; b) all'esame alla verifica dei bilanci; c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione; cbis) alla adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti. 2. Compete altresi' all'ISVAP: a) compiere tutte le attivita' necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti; b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza; i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunita' economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attivita' assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri. 3. L'ISVAP svolge attivita' consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo. 4. Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle societa' con azioni quotate in borsa. 5. Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea. 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato". - Il testo dell'art. 5 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - 1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP in particolare puo': a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'art. 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonche', ove occorra, i rappresentanti della societa' di revisione incaricata di certificare il bilancio; c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del Fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attivita'; e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con societa' controllanti, controllate e collegate di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'art. 4; g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse societa' da parte di persone o di gruppi gia' coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in societa' poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle societa' fiduciarie agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. 2. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e l'Autorita' delle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. 3. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni deIIISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni. 4. Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell'ISVAP nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. 5. All'ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti". - Il testo degli articoli 7 e 7-bis della legge n. 576/1982, come modificati dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma. 2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri. 4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa. 5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati dauna relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta. 8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci. 9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 10. Il commissario: a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa; b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza; c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale; d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari. 11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. 12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa. 13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari. 14. Al termine della gestione straordinaria: a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione; b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ISVAP; c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrarivi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione. 15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria. 16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti". "Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi). - 1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnicocommerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, puo' presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del ''Fondo'' deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3. 2. Il finanziamento e' concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non puo' in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali e' obbligatoria l'assicurazione. 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonorna del ''Fondo di garanzia per le vittime della strada'', del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonche' la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento. 4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignorarizi e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali. 5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso puo' concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al ''Fondo di garanzia per le vittime della strada''. 6. finanziamento previsto dai comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla societa' anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile. 7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la societa' al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo', sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalita' particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3". - Il testo dell'art. 9 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e il seguente: "Art. 9 (Organi dell'ISVAP). -1. Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 11 (Consiglio). - 1. Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. 2. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. 3. I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. 4. Ai componenti del consiglio compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive. 5. Per la validita' delle riunioni e sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio. 6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 7. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale". - Il testo dell'art. 13 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 13 (Attribuzioni del presidente). - 1. Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne e' il direttore generale; convoca e presiede il consiglio e ne attua le deliberazioni; sovraintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 14 (Attribuzioni del consiglio). - 1. Il consiglio: a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il flinzionamento dell'Istituto nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato; b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attivita' svolta dall'Istituto; c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo; d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto nei limiti del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25, deliberando le spese di importo superiore all'uno per cento del bilancio preventivo; e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonche' il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione; f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale; g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori; h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria; i) esprime parere al presidente in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa, trasferimenti di portafogli, piani di risanemento e finanzimenti a breve, fusioni, anche mediante incorporazione, di societa' esercenti imprese sottoposte alla regolazione e al controllo dell'ISVAP, comprese le modalita' della fusione e le nuove norme statutarie; l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attivita' delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa; m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attivita' degli ispettori; n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attivita' assicurativa. 2. L'esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, puo' essere delegato al presidente". - Il testo dell'art. 19 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 19 (Ruolo organico). - 1. La tabella organica del personale che non puo' eccedere le quattrocento unita' e' allegata al bilancio preventivo ed e' approvata dal consiglio di amministrazione con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c)". - Il testo dell'art. 20 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 20 (Trattamento giuridico ed economico del personale). - 1. Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP. 2. Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impieo ed e' punita, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge. 3. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP". - Il testo deIl'art. 21 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 21 (Assunzione del personale). - 1. L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. 2. L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa. 3. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio. 4. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di venti unita'. Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio". - Il testo dell'art. 25 della legge n. 576/1982, come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 25 (Contributo di vigilanza). - 1. La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio. 2. Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP. 3. Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.