Art. 4.
         Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il
     Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

  1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo
le  parole: "commi 1 e 2" sono inserite le seguenti: "e quelle di cui
all'articolo  4  della  legge  12  agosto  1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni,".
  2.  L'articolo  7,  comma  2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e'
sostituito dal seguente:
  "  2.  A integrazione di quanto disposto dal decreto legislativo 26
maggio  1997,  n.  173,  l'ISVAP  stabilisce in via generale criteri,
modalita'  e  vincoli,  coerenti  con  gli  indirizzi  della  propria
attivita' di regolazione del settore assicurativo, per l'applicazione
della norma di cui al comma 1.".
  3.  Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28
novembre  1984,  n. 792, le parole: "al 30 per cento" sono sostituite
dalle   seguenti:   "alla   quota,   determinata   in   via  generale
dall'ISVAP,".
  4.   L'articolo  2  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, e' sostituito dal seguente:
  "  1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
esercita  la  vigilanza  sulla  Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici  S.p.a. (Consap). All'ISVAP sono trasferite le funzioni e le
competenze gia' attribuite al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato in materia assicurativa.".
  5.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  18  aprile 1994, n. 385, dopo le parole: "che le esercita
in   piena   autonomia"   sono   inserite  le  seguenti:  "giuridica,
patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale".
  6.  Al  primo  comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole  "in
conformita'  agli  indirizzi  fissati  dal  CIPE e alle direttive del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato," sono
sostituite dalle seguenti: "in conformita' alla normativa dell'Unione
europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo,".
  7.  Nel  primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo
periodo,  dopo le parole "dell'attivita' assicurativa", sono inserite
le  seguenti: ", anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma
singola,   associata  o  consortile  svolgano  funzioni  parzialmente
comprese   nel   ciclo  operativo  delle  imprese  si  assicurazione,
limitatamente ai profili assicurativi.".
  8.  Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982,  n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta
la seguente lettera:
  "cbis)   all'adozione   di  ogni  provvedimento  ritenuto  utile  o
necessario alla tutela delle imprese e degli utenti".
  9.  Dopo  il  secondo  comma  dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982,  n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito
il seguente:
  "L'ISVAP   svolge   attivita'  consultiva  e  di  segnalazione  nei
confronti  del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze
per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.".
  10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti
commi:
  "Ferma   restando  la  competenza  propria  del  Governo,  ai  fini
dell'esercizio  delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti
con i competenti organi dell'Unione europea.
  Il  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, su
proposta  dell'ISVAP,  formulata  successivamente agli adempimenti di
cui  all'articolo  18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
applica le sanzioni con provvedimento motivato.".
  11.  Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della
legge   12   agosto  1982,  n.  576,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  in  corso  alla data di entrata in vigore del presente
decreto  l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti
istruttori  gia'  effettuati dagli uffici provinciali dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
  12.  Al  primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  dopo  la parola
"ISVAP" sono inserite le seguenti parole: ", in particolare,".
  13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le parole ", ad
eccezione    del    Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  ".  La  Banca
d'Italia,  la  Consob,  l'Autorta'  garante  della  concorrenza e del
mercato e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.".
  14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982,
n.  576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti:
  "Il   presidente,   i  componenti  del  consiglio  e  i  funzionari
dell'ISVAP  nell'esercizio  delle  funzioni sono pubblici ufficiali e
sono  tenuti  al segreto d'ufficio. Il trattamento dei dati personali
di  cui  alla  legge  31  dicembre 1996, n. 675, e' consentito per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
  All'ISVAP  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo
quanto  previsto  dal  presente  comma.  Fatta  salva  la  riserva al
presidente  e all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie  di  propria  competenza,  per garantire la responsabilita' e
l'autonomia  nello  svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  e  successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e
le   funzioni  del  responsabile  del  procedimento,  nonche'  quelli
relativi  alla  distinzione  tra  funzioni  di indirizzo e controllo,
attribuite  agli  organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni
di gestione, attribuite ai dirigenti.".
  15.  Al  primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  parole: "di
propria iniziativa o" sono abrogate.
  16.  All'articolo  7-bis,  comma  3, della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  le parole: "Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  cui  al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Con  il  medesimo  decreto  di cui al comma 2 sono
stabiliti".
  17.  Il  primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, e' sostituito dal
seguente:
  "Sono organi dell'ISVAP il presidente e il consiglio.".
  18.  Agli  articoli  11,  13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto
1982,  n.  576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
"di amministrazione" sono abrogate.
  19. Le lettere d) e i) del primo comma dell'artico1o 14 della legge
12  agosto  1982,  n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,
sono sostituite dalle seguenti:
  "  d)  provvede  alla  gestione  delle  spese  per il funzionamento
dell'Istituto   nei   limiti  del  contributo  determinato  ai  sensi
dell'articolo  25,  deliberando le spese di importo superiore all'uno
per cento del bilancio preventivo;".
  "  i)  esprime  parere  al  presidente in materia di autorizzazioni
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa,   trasferimenti   di
portafogli, piani di risanamento e di finanziamento a breve, fusioni,
anche   mediante   incorporazione,   di  societa'  esercenti  imprese
sottoposte  alla  regolazione  e al controllo dell'ISVAP, comprese le
modalita' della fusione e le nuove norme statutarie;".
  20.  L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  17 (Autonomia organizzativa). - 1. L'ISVAP delibera le norme
concernenti   l'organizzazione,   il  funzionamento  e  il  personale
dell'Istituto  alle  cui  spese  provvede  con autonoma gestione, nei
limiti delle risorse di cui all'articolo 23 della presente legge.".
  21.  Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  dopo la parola:
"personale"  sono  inserite  le seguenti: ", che non puo' eccedere le
quattrocento unita',".
  22.  Il  secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982,
n. 576, e' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  in servizio, anche se in forza di contratto a tempo
determinato,  non  puo'  assumere  altro impiego ne' esercitare altra
attivita'  professionale,  commerciale  o  industriale  ne'  assumere
incarichi   di   qualunque  genere  nelle  imprese  del  settore.  La
violazione   di   tali   divieti   costituisce   causa  di  decadenza
dall'impiego  ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con
la sanzione amministrativa prevista dalla legge.".
  23.  Il  primo  e  il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12
agosto 1982, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:
  "L'assunzione   del   personale  e'  effettuata  mediante  pubblico
concorso per titoli ed esami.
  L'ISVAP   puo'   organizzare,  secondo  modalita'  determinate  dal
consiglio,  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  professionale in
materia assicurativa.".
  24.  Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, sono abrogate le
seguenti  parole: "e sono presiedute dal vice direttore generale o da
un suo delegato".
  25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n.
576,  e successive modificazioni e integrazioni, la parola "dieci" e'
sostituita  dalla  parola "venti" e, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo:  "Il  presidente  dell'ISVAP  puo'  stipulare, previo parere
favorevole  del  consiglio,  contratti di lavoro a tempo determinato,
disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte,
con  i  dipendenti  di  cui  al presente comma, nel limite massimo di
dieci   unita',  ove  essi  abbiano  effettivamente  svolto  funzioni
dirigenziali  nell'Istituto  e  abbiano  lavorato alle sue dipendenze
senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.".
  26.  Il  secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982,
n.  576, e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai
seguenti:
  "Il  contributo  e'  versato  direttamente  all'ISVAP,  entro il 31
luglio  di  ogni  anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite
con  decreto  del  Ministro  delle  finanze emanato, sentito l'ISVAP,
entro  il  30  giugno.  Il  Ministro  delle finanze e' autorizzato ad
adeguare  il  contributo  in  relazione  agli oneri atti a coprire le
effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.
  Le  somme  di  cui  al  comma  2,  per  la  parte eventualmente non
utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di
cui  si  tiene  conto  per la determinazione del contributo di cui al
comma 2 per il periodo successivo.".
 
           Note all'art. 4:
            - La legge 9 gennaio 1991,  n. 20 (pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale   del   22  gennaio     1991,  n.  18),  concerne
          "Interazioni  e modifiche alla legge  12   agosto     1982,
          n.   576,   e  norme   sul  controllo  delle partecipazioni
          di  imprese o   enti assicurativi e   in imprese    o  enti
          assicurativi";   in particolare  i testi  degli articoli  6
          e   7, come modificati dal  presente  decreto  legislativo,
          sono i seguenti:
            "Art.     6  (Poteri    attribuiti    all'ISVAP).  -   1.
          Qualora   la partecipazione di  imprese o enti assicurativi
          comporti il controllo della societa'  partecipata e  questa
          eserciti      attivita'   non   connessa  con        quella
          assicurativa,   l'ISVAP  ordina    che  la    stessa    sia
          opportunamente    ridotta, in  ogni caso  al  di sotto  del
          limite   del controllo,   assegnando   a  tal    fine    il
          termine piu'  breve  perche' l'operazione possa  aver luogo
          senza  ingiustificato    pregiudizio per l'impresa o l'ente
          assicurativo.
            2. Nel  caso in  cui l'impresa o  l'ente non    ottemperi
          all'ordine,   l'ISVAP        propone        la       revoca
          dell'autorizzazione         all'esercizio    dell'attivita'
          assicurativa.
            3.    Le   disposizioni   di cui   ai   commi   1  e  2 e
          quelle  di  cui all'articolo   4 della   legge 12    agosto
          1992,  n.  576, e  successive modificazioni e integrazioni,
          trovano  applicazione anche nei casi in cui,  pur svolgendo
          la   societa'      controllata  attivita'     connessa  con
          l'attivita'  assicurativa,  dalla    partecipazione  stessa
          possa  derivare  una situazione  di grave  pericolo per  la
          stabilita'  dell'impresa o dell'ente assicurativo.
            4.   Per   la partecipazione   che    non    comporti  il
          controllo  della societa'  partecipata,   l'ISVAP,  qualora
          accerti   che   la  stessa determina grave  pericolo per la
          stabilita'   dell'impresa o dell'ente  assicurativo,  avuto
          riguardo  alla  natura dell'attivita' svolta dalla societa'
          partecipata     alla  dimensione  dell'investimento      in
          relazione  al    patrimonio      libero    dell'impresa   o
          dell'ente   assicurativi  e all'andamento gestionale  della
          societa'    partecipata,  ordina    che  la  partecipazione
          stessa sia  ridotta  entro limiti  tali da  eliminare detto
          pericolo.  L'ISVAP   assegna a   tal fine  il termine  piu'
          breve perche'   l'operazione   possa   aver  luogo    senza
          ingiustificato   pregiudizio   per   l'impresa   o   l'ente
          assicurativo.
            5. La  mancata ottemperanza all'ordine  di cui  al  comma
          4  comporta  l'esclusione   della parte   dell'investimento
          non riconosciuta  dagli elementi  costitutivi  del  margine
          di  solvibilita'  dell'impresa  o dell'ente assicurativo.
            "Art.  7     (Obbligo  di   redazione      del   bilancio
          consolidato).  -    1. Le imprese  e gli  enti assicurativi
          aventi sede  nel territorio  dello Stato sono  tenuti  alla
          redazione di bilanci consolidati di gruppo.
            2.  A    integrazione  di   quanto disposto   dal decreto
          legislativo 26 maggio  1997, n.  173, l'ISVAP    stabilisce
          in   via generale  criteri, modalita  e  vincoli,  coerenti
          con    gli    indirizzi    della    propria  attivita'   di
          regolazione  del  settore  assicurativo, per l'applicazione
          della norma di cui al comma 1".
            -   Il decreto   legislativo 26   maggio 1997,    n.  173
          (pubblicato  in  Gazzetta   Ufficiale    del   21    giugno
          1997,   n.     l43,    supplemento  ordinario),    concerne
          l'"Attuazione  della direttiva  91/674/CEE  in materia   di
          conti    annuali    e    consolidati    delle  imprese   di
          assicurazione".
            -  La  legge 28  novembre  1984,  n.  792 (pubblicata  in
          Gazzetta Ufficiale del    29  novembre    1984,  n    329),
          concerne    l'"Istituzione e funzionamento   dell'albo  dei
          mediatori   di  assicurazione";   in particolare  il  testo
          dell'art.   8, come   modificato   dal    presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
            "Art.    8    (Condizioni    comuni    per    l'esercizio
          dell'attivita'     di  mediatore).   -   I   mediatori   di
          assicurazione   o   di   riassicurazione  sono  tenuti    a
          trasmettere  alla  Direzione  generale delle  assicurazioni
          private  e    di  interesse  collettivo  del      Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e    dell'artigianato,  il
          rendiconto complessivo   annuale dei  contratti    mediati,
          raggruppati   per   i  singoli   mandanti  della mediazione
          e per imprese cui competono le coperture assicurative.
            Se    trattasi   di societa'   il   bilancio  deve essere
          trasmesso  al Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  dopo essere   stato   assoggettato   alla
          revisione   contabile  qualora  le provvigioni  annualmente
          liquidate  siano  superiori  a lire  tremila milioni.
            I mediatori   di assicurazione  o  riassicurazione    che
          hanno  ottenuto l'iscrizione   all'albo debbono,  entro due
          anni    dalla        comunicazione    dell'iscrizione    e,
          successivamente, ogni anno, dimostrare:
            a)    di  aver    effettuato    le mediazioni   in misura
          sufficientemente  diversificata  tra     piu'  imprese   di
          assicurazione    e  riassicurazione  e in particolare che i
          premi  versati    ad  un  unico   gruppo   assicurativo   o
          riassicurativo      non  siano     superiori    alla  quota
          determinata  in    via  generale  dall'ISVAP,  dell'importo
          complessivo   dei  premi  dei  contratti  di  assicurazione
          acquisiti in ciascun biennio;
            b) che il portafoglio mediato non    derivi  da  meno  di
          dieci  fonti  di  affari  che  non appartengano allo stesso
          gruppo finanziario;
            c) che  i premi  risultanti dai contratti  riguardanti le
          fonti di affari   che appartengono   allo    stesso  gruppo
          finanziario  non    siano  superiori    al  50    per cento
          dell'importo complessivo   dei  premi    dei  contratti  di
          assicurazione mediati in un biennio.
            Sono    considerati  appartenenti    allo stesso   gruppo
          finanziario   le societa' controllate  ai  sensi  dell'art.
          2359 del codice civile.
            Qualora  una  delle  condizioni  di   cui alle precedenti
          lettere a), b) e c) non venga  rispettata,    la  Direzione
          generale  delle  assicurazioni  private  e    di  interesse
          collettivo del  Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato  intima   al mediatore di ottemperarvi non
          oltre   il termine   dell'esercizio   successivo. Ove    il
          mediatore    non  ottemperi  si  procede alla cancellazione
          dall'albo.
            Le societa'   sono tenute  a  comunicare    al  Ministero
          dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato  le
          eventuali variazioni dei soggetti di cui all'art.  5, primo
          comma, lettere   c) e d), entro    e  non  oltre  due  mesi
          dall'avenuta variazione.
            Il   Ministero      dell'industria,  del     commercio  e
          dell'artigianato  ha  facolta'  di  proporre   accertamenti
          presso    gli  uffici  dei  mediatori  e,  se   trattasi di
          societa', presso   la sede    legale  delle    stesse,  per
          controllare l'adempimento e l'osservanza delle disposizioni
          stabilite dalla presente legge".
            -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1994, n. 385 (pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale   del  18
          giugno    1994,    n.    141, supplemento       ordinario),
          concerne     il   "Regolamento     recante  semplificazione
          dei      procedimenti   amministrativi   in    materia   di
          assicurazioni   private e   di  interesse    collettivo  di
          competenza  del Ministero   dell'industria,  del  commercio
          e  dell'artigianato";  in particolare  il  testo  dell'art.
          2,  come  modificato  dal  presente decreto legislativo, e'
          il seguente:
            "Art.  2   (Trasferimento  di   competenza).  -  1.    Il
          Ministero   dell'industria,       del     commercio       e
          dell'artigianato        esercita     la   vigilanza   sulla
          Concessionaria   servizi  assicurativi     pubblici  S.p.a.
          (Consap). All'ISVAP sono  trasferite  le    funzioni  e  le
          competenze   gia'   attribuite        al          Ministero
          dell'industria,   del    commercio   e dell'artigianato  in
          materia assicurativa.
            2.    Tutte le  attivita'  di  controllo e  vigilanza  in
          materia    di  assicurazioni    private    ed     interesse
          collettivo,   non  previste  dal precedente   comma  e   in
          precedenza    esercitate  dal    Ministero  dell'industria,
          del  commercio    e    dell'artigianato,  sono   trasferite
          all'ISVAP,   che   le   esercita  in    piena     autonomia
          giuridica,   patrimoniale,  contabile,     organizzativa  e
          gestionale  e    nel  rispetto  esclusivo    del    proprio
          ordinamento,   come  definito  dalla legge  12 agosto 1982,
          n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.
            3. L'ISVAP adotta i provvedimenti   relativi al  comma  2
          del presente art.; provvede in particolare:
            a)      ad   autorizzare    le    imprese   all'esercizio
          dell'attivita' assicurativa,  nonche'   a svolgere    tutte
          le  attivita' connesse  al rilascio di tale autorizzazione;
            c)  a  nominare    il  commissario  per  il compimento di
          singoli atti di cui all'art. 6-bis della  legge  12  agosto
          1982, n. 576;
            d)    ad   approvare,   nel   caso  di   fusione,   anche
          mediante incorporazione,  di   societa'  esercenti  imprese
          sottoposte  alla vigilanza e   controllo  dell'ISVAP,    le
          modalita'  della fusione  e le nuove norme statutarie".
            - La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale  del  20    agosto 1982,   n. 229), concerne   la
          "Riforma   della  vigilanza  sulle    assicurazioni";    in
          particolare   il   testo  dell'art. 4,  come modificato dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente:
            "Art. 4    (Funzioni  dell'ISVAP).  -    1.  L'ISVAP,  in
          conformita'  alla normativa dell'Unione  europea in materia
          assicurativa    e  nell'ambito  delle  linee  di   politica
          assicurativa  determinate  dal Governo, svolge le  funzioni
          di  vigilanza  di   cui  al   testo   unico   delle   leggi
          sull'esercizio  delle  assicurazioni private, approvato con
          decreto del Presidente della  Repubblica 13 febbraio  1959,
          n. 449,  e successive modificazioni,   ed  alle   leggi   e
          regolamenti   in  materia    di assicurazioni   private   e
          di     interesse   collettivo  nei  confronti dell'Istituto
          nazionale  delle assicurazioni delle  imprese nazionali  ed
          estere,     comunque  denominate    e    costituite,    che
          esercitano  nel territorio  della    Repubblica   attivita'
          di  assicurazione   e  di riassicurazione in qualsiasi ramo
          e  in  qualsiasi  forma, operazioni di capitalizzazione  ed
          attivita'   a   queste   assimilate, nonche'   degli  altri
          enti     comunque     soggetti  alle    disposizioni    che
          disciplinano  l'esercizio     dell'attivita'   assicurativa
          anche  nel    caso di   enti ed organizzazioni che in forma
          singola,   associata   o   consortile   svolgano   funzioni
          parzialmente    comprese nel ciclo operativo  delle imprese
          di assicurazione,  limitatamente ai  profili  assicurativi.
          A tal  fine provvede:
            a)  al   controllo   sulla    loro   gestione    tecnica,
          finanziaria  e patrimoniale;
               b) all'esame alla verifica dei bilanci;
            c)    alla vigilanza  sull'osservanza delle  leggi e  dei
          regolamenti vigenti da parte, degli  operatori del  mercato
          assicurativo,   compresi   gli  agenti  e  i  mediatori  di
          assicurazione e riassicurazione;
            cbis)  alla  adozione  di   ogni  provvedimento  ritenuto
          utile   o necessario alla  tutela  delle  imprese  e  degli
          utenti.
             2. Compete altresi' all'ISVAP:
            a)  compiere    tutte  le   attivita' necessarie   per la
          conoscenza del mercato  assicurativo, comprese   quelle  di
          indagine   statistica    e  di  raccolta  di  elementi  per
          l'elaborazione   delle    politiche    assicurative,    con
          particolare        riguardo   all'andamento   dei   mercati
          internazionali e comunitario,    nonche'    all'evoluzione,
          alla    prevenzione    e   alla copertura dei rischi, ed al
          problema degli investimenti;
            b)   procedere alla   rilevazione ed    acquisizione  dei
          dati  e    degli elementi necessari alla   formazione ed al
          controllo  delle tariffe ed all'esame delle  condizioni  di
          polizza;
            i)  promuovere tutte le  forme di collaborazione ritenute
          necessarie con gli altri  organi  di  controllo  dei  Paesi
          della  Comunita'  economica europea   al   fine di  rendere
          organica    la  vigilanza     dell'attivita'   assicurativa
          esercitata  in   libera   prestazione dei   servizi sia  da
          parte  di imprese  estere nel  territorio nazionale  sia da
          parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati
          membri.
            3.   L'ISVAP   svolge    attivita'    consultiva  e    di
          segnalazione   nei confronti del Parlamento e  del Governo,
          nell'ambito  delle  competenze  per  la  regolazione  e  il
          controllo del settore assicurativo.
            4.   Restano salvi  i poteri  in  materia spettanti  alle
          regioni   a statuto   speciale   nonche'    i    poteri  di
          ispezione    e   di   controllo attribuiti   dalla  legge 7
          giugno  1974,  n. 216,  alla  Commissione nazionale  per le
          societa'  e  la borsa  sulle  societa' con  azioni  quotate
          in borsa.
            5.  Ferma  restando la  competenza  propria  del Governo,
          ai    fini  dell'esercizio delle proprie funzioni   l'ISVAP
          intrattiene i rapporti con i competenti organi  dell'Unione
          europea.
            6.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato,  su  proposta     dell'ISVAP,   formulata
          successivamente  agli    adempimenti  di cui   all'art. 18,
          comma 2,  della legge  24 novembre  1981, n.  689,  applica
          le sanzioni con provvedimento motivato".
            -  Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 576/1982, come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.  5    (Poteri dell'ISVAP).   - 1.   Per l'esercizio
          delle proprie funzioni l'ISVAP in particolare puo':
            a)  richiedere notizie,  informazioni e  collaborazione a
          tutte le pubbliche amministrazioni;
            b)  richiedere agli  enti  e alle  imprese di   cui    al
          primo    comma  dell'art.  4    la comunicazione di   dati,
          elementi e  notizie; disporre nei loro confronti  ispezioni
          ed ogni altra    indagine,  esercitando  le  funzioni    ed
          avvalendosi    dei   poteri attribuiti  dalle  leggi e  dai
          regolamenti    al    Ministero      dell'industria,     del
          commercio         e   dell'artigianato;   e   convocarne  i
          rappresentanti legali,  il  direttore  generale    ed    il
          presidente    del  collegio    sindacale,    nonche',   ove
          occorra, i   rappresentanti della societa'  di    revisione
          incaricata di certificare il bilancio;
            c)  ordinare    la convocazione delle  assemblee dei soci
          nonche' dei  consigli  di  amministrazione  e  degli  altri
          organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti
          alla  sua  vigilanza  per  sottoporre  al  loro   esame   i
          provvedimenti   necessari   per   renderne   la    gestione
          conforme  a    legge,  e  provvedere    direttamente a tali
          convocazioni, a spese degli enti e  delle  imprese,  quando
          gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
            d)  avvalersi  dei   servizi del conto consortile  di cui
          all'articolo 14 della legge 24 dicembre   1969, n.  990,  e
          successive  modificazioni, e  del  Fondo  di  garanzia  per
          le  vittime  della  strada  gestiti dall'Istituto nazionale
          delle assicurazioni,  i quali sono  tenuti a presentare  ad
          esso relazioni annuali sulla propria attivita';
            e) richiedere all'Istituto  nazionale delle assicurazioni
          risultati  e    specifiche   elaborazioni   relativi   alle
          cessioni   legali   di   cui all'articolo   23 del    testo
          unico  delle    leggi  sull'esercizio   delle assicurazioni
          private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n.  449,  e
          successive modificazioni;
            f)    anche    avvalendosi  della  collaborazione   della
          Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa  di  cui
          alla  legge  7  giugno  1974, n.   216,   verificare   ogni
          interrelazione  finanziaria   con   societa'  controllanti,
          controllate    e collegate   di societa'   esercenti alcuna
          delle attivita' di cui al primo comma dell'art. 4;
            g) esperire accertamenti sull'eventuale  acquisto,  anche
          per effetto di opzione, di azioni delle stesse  societa' da
          parte di persone o di gruppi  gia'  coinvolti  in  gestioni
          gravemente    deficitarie    o    in  societa'  poste    in
          liquidazione   coatta   amministrativa      anche  mediante
          richiesta di notizie alle societa' fiduciarie  agli  agenti
          di cambio o ad ogni altro soggetto.
            2.   I   dati, le  notizie  e  le informazioni  acquisiti
          dall'ISVAP nell'esercizio delle   sue  attribuzioni    sono
          tutelati  dal  segreto di ufficio anche nei riguardi  delle
          pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia,   la  Consob,
          l'Autorita'    garante della  concorrenza e  del mercato  e
          l'Autorita'  delle   comunicazioni  non   possono   opporre
          all'ISVAP  il  segreto d'ufficio. Il  segreto d'ufficio non
          puo' essere opposto   altresi'   nei confronti   dei    due
          rami  del    Parlamento   che acquisiscono   i   dati,   le
          notizie  e  le  informazioni  secondo  le competenze  e  le
          modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti.
            3.  Gli  amministratori,  i  sindaci    o  revisori  e  i
          direttori generali degli enti e delle imprese di    cui  al
          primo  comma  dell'articolo  4  che  non  ottemperano  alle
          richieste e  non si uniformano alle prescrizioni deIIISVAP,
          sono puniti con l'arresto fino  a tre mesi e con  l'ammenda
          da lire 2 milioni a lire 40 milioni.
            4.   Il   presidente,  i  componenti del  consiglio  e  i
          funzionari dell'ISVAP nell'esercizio  delle funzioni   sono
          pubblici  ufficiali e sono tenuti al  segreto d'ufficio. Il
          trattamento    dei  dati  personali di cui   alla legge  31
          dicembre  1996, n. 675,  e' consentito  per lo  svolgimento
          delle funzioni di cui al presente articolo.
            5.  All'ISVAP   non si  applicano le disposizioni  di cui
          al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, salvo  quanto    previsto    dal    presente
          comma.  Fatta    salva    la    riserva    al  presidente e
          all'organo collegiale   di adottare i  provvedimenti  nelle
          materie    di  propria    competenza,  per    garantire  la
          responsabilita' e  l'autonomia  nello    svolgimento  delle
          procedure istruttorie,  ai sensi della legge 7 agosto 1990,
          n.     241,  e  successive  modificazioni,  e  del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni,  si   applicano   i   principi   riguardanti
          l'individuazione  e le   funzioni   del  responsabile   del
          procedimento,  nonche'  quelli relativi   alla  distinzione
          tra    funzioni di  indirizzo e  controllo, attribuite agli
          organi  di vertice, e quelli   concernenti le  funzioni  di
          gestione, attribuite ai dirigenti".
            -  Il  testo    degli  articoli 7 e 7-bis della  legge n.
          576/1982, come modificati dal presente decreto legislativo,
          e' il seguente:
            "Art. 7  (Amministrazione straordinaria).  - 1.  Nei casi
          di gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,    di  gravi
          violazioni      delle   norme  legali,     regolamentari  o
          statutarie, oppure  di grave   e  persistente  inosservanza
          delle  disposizioni    impartite dalle   autorita' preposte
          alla  vigilanza,    il   Ministro    dell'industria,    del
          commercio    e dell'artigianato,  anche tenuto  conto della
          situazione  patrimoniale   dell'impresa,   su      proposta
          dell'ISVAP,  con proprio  decreto e sentita la  commissione
          consultiva  di cui  agli articoli  76 e  seguenti del testo
          unico   delle leggi  sull'esercizio  delle    assicurazioni
          private,  approvato    con decreto   del Presidente   della
          Repubblica  13 febbraio 1959,  n.    449,  e     successive
          modificazioni,    puo'     disporre   lo scioglimento degli
          organi amministrativi e sindacali   ordinari degli  enti  e
          delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.
            2.    Lo  scioglimento   deve,   in ogni   caso,   essere
          preceduto  dalla contestazione da parte del  Ministro,  ove
          non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP,  degli   addebiti  ai
          legali  rappresentanti   dell'ente  o dell'impresa  e  puo'
          essere    disposto   solo   decorso inutilmente  il termine
          contestualmente  assegnato  per    far  cessare   i   fatti
          addebitati e rimuoverne gli effetti.
            3.    L'ISVAP      nomina   uno     o   piu'   commissari
          straordinari    per  l'amministrazione    dell'ente       o
          dell'impresa     e  un   comitato  di sorveglianza composto
          da un presidente e da due a quattro membri.
            4.      Col    provvedimento       di    nomina,        o
          successivamente,      viene determinato il   compenso per i
          commissari, i membri del   comitato di sorveglianza  ed  il
          suo  presidente.    Il  compenso  e'  a  carico dell'ente o
          dell'impresa.
            5. Gli organi amministrativi  disciolti  devono  redigere
          l'inventario  ed   il  rendiconto  dalla  data di  chiusura
          dell'esercizio    cui    si  riferisce  l'ultimo   bilancio
          approvato;   l'inventario e il rendiconto, corredati  dauna
          relazione   del   collegio    sindacale      disciolto    e
          certificati   dell'ISVAP,   devono   essere  presentati  al
          commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione  del
          decreto di cui al comma 1.
            6.  Il  comitato  di sorveglianza sostituisce in tutte le
          sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera    a
          maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del
          presidente.
            7.  Sono attribuiti al commissario  straordinario tutti i
          poteri dei disciolti   organi   amministrativi.   Quando  i
          commissari     siano    piu'  d'uno,      deliberano      a
          maggioranza;  se   sono   due,   deliberano all'unanimita';
          la rappresentanza   di fronte ai  terzi    ed  in  giudizio
          dell'ente  o  dell'impresa  spetta a due di essi, con firma
          congiunta.
            8.  Durante  la gestione  straordinaria  sono  sospese le
          funzioni proprie dell'assemblea dei soci.
            9.   Il   commissario,  ove   lo    ritenga    necessario
          e      previa autorizzazione   dell'ISVAP, puo'   convocare
          l'assemblea ordinaria  e straordinaria dei soci.
             10. Il commissario:
            a)  propone,   sentito  il   comitato   di   sorveglianza
          e    previa  autorizzazione    dell'ISVAP,    l'azione   di
          responsabilita'     contro     i  membri        dell'organo
          amministrativo       e      sindacale      dell'ente      o
          dell'impresa;
            b)         riferisce     trimestralmente        all'ISVAP
          sull'andamento   della gestione, sulla situazione e   sulle
          esigenze    dell'ente    o    dell'impresa    e    comunica
          immediatamente all'ISVAP il verificarsi   delle  condizioni
          che impediscono  l'utile prosecuzione della gestione;  ogni
          relazione  del   commissario  deve essere  accompagnata  da
          motivato parere  del comitato di sorveglianza;
            c) trasmette   immediatamente all'ISVAP,   unitamente  ad
          una  propria  dettagliata  valutazione   ed al   parere del
          comitato   di sorveglianza, ogni   proposta    ricevuta  in
          ordine  al  risanamento o  al  riassetto aziendale;
            d)   promuove,   non  appena  si     siano  verificati  i
          presupposti e previa autorizzazione    dell'ISVAP,       la
          ricostituzione    degli   organi amministrativi e sindacali
          ordinari.
            11.  La  gestione   straordinaria ha la durata massima di
          un anno; su motivata richiesta  del commissario e   con  il
          parere  del    comitato di sorveglianza,    possono  essere
          concesse    proroghe  dal    Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e dell'artigianato, sulla  base di una relazione
          motivata dell'ISVAP e  sentita la commissione consultiva di
          cui all'articolo  76 e  seguenti del citato    testo  unico
          delle  leggi  sull'esercizio  delle  assicurazioni private,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
          449     del   1959,   per   un    periodo  complessivo  non
          superiore a dodici mesi.
            12.  La  chiusura   dell'esercizio in corso alla data  di
          inizio della gestione straordinaria  e' protratta, a  tutti
          gli effetti   di legge,  fino  al  termine  della  gestione
          stessa.
            13.  I  decreti  ministeriali  di  inizio e di cessazione
          della gestione  straordinaria  devono    essere  pubblicati
          nella  Gazzetta    Ufficiale. Il decreto di   cessazione e'
          adottato sulla  base di   motivate proposte dell'ISVAP    e
          previa   verifica   della   ricostituzione   degli   organi
          societari.
             14. Al termine della gestione straordinaria:
            a) il  commissario redige il  bilancio ed   il conto  dei
          profitti  e  delle perdite e   li presenta, unitamente alla
          relazione del comitato  di  sorveglianza,  entro  sei  mesi
          all'ISVAP per l'approvazione;
            b)  il  commissario  ed  il    comitato  di  sorveglianza
          redigono  separati  rapporti  sull'attivita'  svolta  e  li
          rimettono all'ISVAP;
            c)  il commissario  redige l'inventario ed il  rendiconto
          dalla data di inizio della gestione;  l'inventario    e  il
          rendiconto,  corredati  da  una relazione del comitato   di
          sorveglianza,  devono  essere  presentati  agli      organi
          amministrarivi    ordinari entro   tre mesi  dalla chiusura
          della gestione.
            15.  Le  contestazioni  sul  rendiconto  del  commissario
          debbono,  a  pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP
          entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione  di
          responsabilita' contro il commissario deve essere  promossa
          entro  il termine di  prescrizione di  due anni dalla  data
          della    pubblicazione   del decreto  di  cessazione  della
          gestione straordinaria.
            16.  Le    azioni  di  responsabilita'  promosse      dal
          commissario   debbono   essere   proseguite   dagli  organi
          amministrativi ordinari, i quali sono tenuti  a  presentare
          all'ISVAP,  entro il  31 dicembre di ogni anno, un rapporto
          sullo stato dei relativi procedimenti".
            "Art.  7-bis  (Finanziamenti ad  imprese in crisi).  - 1.
          In  attesa  della  ridefinizione  degli      strumenti   di
          intervento  per   le imprese di assicurazione in  crisi, il
          commissario straordinario  di    impresa  di  assicurazioni
          esercente l'assicurazione  della responsabilita' civile per
          i   danni causati dalla  circolazione dei  veicoli a motore
          e dei natanti,   accertata  la   situazione   patrimoniale,
          finanziaria    e tecnicocommerciale   dell'impresa, qualora
          ritenga che  sussistano le condizioni  per   procedere   al
          risanamento    della    medesima,   puo' presentare      al
          Ministro      dell'industria,     del      commercio      e
          dell'artigianato  e,  per  conoscenza,  all'ISVAP, motivata
          richiesta per la concessione  di un finanziamento da  parte
          dell'Istituto  nazionale  delle    assicurazioni,  gestione
          autonoma   del  ''Fondo'' deve  essere corredata del parere
          favorevole  del  comitato   di      sorveglianza   di   cui
          all'articolo 7, comma 3.
            2.  Il   finanziamento  e'   concesso  con  decreto   del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato su conforme parere dell'ISVAP   nel limite  massimo
          del  70  per   cento dell'importo delle   riserve  tecniche
          dell'assicurazione   della   responsabilita' civile  per  i
          danni  causati  dalla   circolazione dei veicoli a motore e
          dei     natanti   risultante      dall'ultimo      bilancio
          dell'impresa      in  amministrazione   straordinaria. Tale
          limite  non puo'  in ogni  caso superare  l'ammontare   dei
          risarcimenti  dovuti   dall'impresa  per sinistri  avvenuti
          anteriormente  alla  data    del  decreto  che  dispone  la
          procedura   di amministrazione    straordinaria.  Con    lo
          stesso    decreto  sono stabiliti i  tempi per l'erogazione
          del      finanziamento,   che   deve   essere    utilizzato
          esclusivamente  per  il pagamento dei danni provocati dagli
          assicurati  per   la   responsabilita'   civile   derivante
          dalla  circolazione   dei  veicoli  a  motore per  i  quali
          e'  obbligatoria l'assicurazione.
            3. Con  il medesimo  decreto di   cui al comma    2  sono
          stabiliti  le  condizioni  e  i  tempi  per la restituzione
          all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,     gestione
          autonorna  del  ''Fondo di  garanzia per  le vittime  della
          strada'',    del   finanziamento concesso   a   norma   del
          medesimo comma  2, nonche'  la misura  degli interessi   in
          base    a un tasso   corrispondente al  tasso ufficiale  di
          sconto,   maggiorato del margine  di  intermediazione,  non
          superiore all'1,50 per cento.
            4.    Il   finanziamento concesso  a  norma  del comma  2
          costituisce credito privilegiato, con preferenza   assoluta
          su  ogni  altro credito, ivi compresi quelli pignorarizi  e
          ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.
            5.  L'applicazione    delle procedure di  cui al presente
          articolo in nessun caso   puo' concorrere    a  determinare
          l'aumento  del contributo dovuto al ''Fondo di garanzia per
          le vittime della strada''.
            6.  finanziamento  previsto    dai  comma 2 deve   essere
          assistito dalla  costituzione    in  pegno    delle  azioni
          emesse  dalla    societa'  anche   a seguito di aumento  di
          capitale. L'alienazione delle   azioni segue  la  procedura
          fissata  all'ultimo  comma  dell'articolo  2795 del  codice
          civile.
            7.  Qualora    l'amministrazione   straordinaria    abbia
          termine    in  conseguenza  dell'acquisto della maggioranza
          delle azioni dell'impresa da   parte   di    un    soggetto
          diverso     da  quello  o  da  quelli  che controllavano la
          societa' al   momento dell'adozione  del  provvedimento  di
          amministrazione    straordinaria,        il        Ministro
          dell'industria,  del commercio e    dell'artigianato  puo',
          sentiti  l'ISVAP    e  la  commissione  di  cui al comma 2,
          stabilire modalita' particolari esclusivamente  per  quanto
          riguarda   i  tempi  di    restituzione  del  finanziamento
          concesso a norma  del medesimo  comma 2,  maggiorato  degli
          interessi di  cui al comma 3".
            -  Il  testo  dell'art.  9  della legge n. 576/1982, come
          modificato dal presente decreto legislativo, e il seguente:
            "Art.  9   (Organi   dell'ISVAP).    -1.   Sono    organi
          dell'ISVAP  il presidente e il consiglio".
            -  Il  testo dell'art. 11  della legge n. 576/1982,  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.    11  (Consiglio).    -    1.    Il consiglio   e'
          costituito  da    sei  componenti,  oltre   al   presidente
          dell'Istituto.
            2.    I    componenti sono   nominati   con   decreto del
          Presidente  del Consiglio dei   Ministri, di  concerto  con
          il    Ministro    dell'industria,   del   commercio       e
          dell'artigianato;   durano in    carica  quattro    anni  e
          possono    essere confermati   per non  piu' di  due volte.
          Essi  devono  essere  scelti  fra  persone  di   indiscussa
          moralita'  e  indipendenza  e di provata competenza   nelle
          materie tecniche o   giuridiche interessanti  le  attivita'
          assicurative e finanziarie.
            3.    I    componenti    del    consiglio   non   possono
          esercitare  alcuna attivita',  remunerata  o gratuita,   in
          favore   degli enti  e  delle imprese di cui all'articolo 4
          o  di enti e societa' con essi comunque collegati.
            4. Ai componenti del consiglio   compete  una  indennita'
          nella   misura   stabilita  con    decreto  del    Ministro
          dell'industria, del   commercio  e  dell'artigianato.  Essi
          decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata
          a due riunioni consecutive.
            5.  Per  la  validita'  delle   riunioni e sufficiente la
          presenza della meta' dei componenti del consiglio.
            6.   Le  deliberazioni     sono  adottate  a  maggioranza
          semplice; in caso di parita' di voti prevale  il  voto  del
          presidente.
            7.  Alle    riunioni del   consiglio partecipa   con voto
          consultivo il vice direttore generale".
            - Il  testo dell'art. 13  della legge n. 576/1982,   come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art.  13  (Attribuzioni  del   presidente).  -   1.   Il
          presidente   rappresenta  l'ISVAP  e  ne  e'  il  direttore
          generale; convoca e presiede il consiglio e ne  attua    le
          deliberazioni;  sovraintende  alla  gestione del personale;
          predispone la    relazione  annuale  sull'attivita'  svolta
          dall'Istituto    da allegarsi   al   bilancio   consuntivo;
          esercita  ogni altro potere   non espressamente  attribuito
          dalla  presente legge agli altri organi dell'Istituto".
            -  Il  testo dell'art. 14  della legge n. 576/1982,  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art. 14 (Attribuzioni del consiglio). - 1. Il consiglio:
            a)     delibera  lo    statuto    e  le   norme  generali
          concernenti  l'organizzazione    ed  il      flinzionamento
          dell'Istituto    nonche'  quelle  dirette a disciplinare la
          gestione  delle spese, anche in  deroga  alle  disposizioni
          sulla contabilita' generale dello Stato;
            b)  approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio
          consuntivo dell'anno  precedente e  il   rapporto   annuale
          sull'attivita'  svolta dall'Istituto;
            c)  approva entro  il  30  settembre di  ciascun  anno il
          bilancio  preventivo  delle  spese  da sostenersi nell'anno
          successivo;
            d)  provvede  alla  gestione    delle   spese   per    il
          funzionamento  dell'Istituto  nei   limiti  del  contributo
          determinato   ai  sensi dell'articolo 25,   deliberando  le
          spese  di  importo superiore all'uno per cento del bilancio
          preventivo;
            e) indice i  concorsi per l'assunzione  del    personale,
          stabilendo i titoli  di studio  per l'accesso  alle diverse
          carriere,  le    materie  oggetto    delle prove   di esame
          scritte ed  orali, nonche'  il numero delle prove  scritte,
          ed  indicando  i  titoli di merito ed i criteri per la loro
          valutazione;
            f)  delibera  l'assunzione   e    la   progressione    in
          carriera      del  personale  compreso  il  vice  direttore
          generale;
            g)  adotta  i provvedimenti  disciplinari  nei  confronti
          del    vice  direttore  generale,  dei  dirigenti  e  degli
          ispettori;
            h)  dispone  la  risoluzione  del rapporto di impiego nei
          confronti del personale di qualunque categoria;
            i)  esprime   parere   al   presidente in   materia    di
          autorizzazioni    all'esercizio              dell'attivita'
          assicurativa,    trasferimenti   di portafogli,   piani  di
          risanemento  e    finanzimenti  a    breve,  fusioni, anche
          mediante   incorporazione,     di   societa'      esercenti
          imprese  sottoposte  alla    regolazione  e    al controllo
          dell'ISVAP,  comprese le modalita' della fusione e le nuove
          norme statutarie;
            l)  propone l'adozione  dei provvedimenti    sanzionatori
          concernenti  l'esercizio  dell'attivita'    delle  imprese,
          ivi    compreso  quello relativo  all'assoggettamento  alla
          liquidazione coatta amministrativa;
            m)     emana   le    istruzioni  di   carattere  generale
          concernenti l'attivita' degli ispettori;
            n)    segnala    al    Ministro   dell'industria,     del
          commercio      e  dell'artigianato  eventuali  proposte  di
          modifica  di  leggi,  regolamenti  ed  atti  amministrativi
          generali      relativi     all'esercizio     dell'attivita'
          assicurativa.
            2.  L'esercizio  delle  attribuzioni  del  consiglio   di
          amministrazione,   ad  eccezione  di  quelle  di  cui  alle
          lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma,  puo'
          essere delegato al presidente".
            -  Il  testo dell'art. 19  della legge n. 576/1982,  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art. 19 (Ruolo  organico). - 1. La tabella  organica del
          personale  che non puo' eccedere le  quattrocento unita' e'
          allegata al  bilancio  preventivo  ed    e'  approvata  dal
          consiglio di amministrazione  con la stessa delibera di cui
          all'articolo 14, primo comma, lettera c)".
            -  Il  testo dell'art. 20  della legge n. 576/1982,  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.   20  (Trattamento    giuridico  ed  economico  del
          personale). - 1.  Il  trattamento giuridico  ed   economico
          dei  dipendenti    dell'ISVAP, compreso il   vice direttore
          generale, e   l'ordinamento delle carriere  sono  stabiliti
          dal  consiglio  con proprio regolamento, con riferimento ai
          criteri  fissati dai  contratti  collettivi   nazionali  di
          lavoro  vigenti   nel  settore  assicurativo, tenuto  conto
          delle   specifiche  esigenze  funzionali  ed  organizzative
          dell'ISVAP.
            2.  Il  personale  in  servizio,  anche  se  in  forza di
          contratto a tempo determinato,   non puo'   assumere  altro
          impiego  ne'    esercitare altra attivita'   professionale,
          commerciale  o  industriale  ne'   assumere incarichi    di
          qualunque    genere   nelle   imprese    del   settore.  La
          violazione di tali divieti costituisce causa  di  decadenza
          dall'impieo  ed e'   punita, ove il  fatto non  costituisca
          reato, con    la  sanzione  amministrativa  prevista  dalla
          legge.
            3.    Gli      ispettori,   nell'esercizio   delle   loro
          funzioni,   sono considerati   pubblici  ufficiali.    Essi
          hanno    l'obbligo di   riferire tutte   le   irregolarita'
          constatate,   anche  se   costituenti   reato  perseguibile
          d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP".
            -  Il  testo deIl'art. 21  della legge n. 576/1982,  come
          modificato  dal  presente  decreto   legislativo,   e'   il
          seguente:
            "Art.    21    (Assunzione   del     personale).   -   1.
          L'assunzione   del  personale    e'  effettuata    mediante
          pubblico concorso  per titoli  ed esami.
            2.    L'ISVAP  puo'    organizzare,   secondo   modalita'
          determinate   dal consiglio,   corsi    di    formazione  e
          aggiornamento  professionale  in materia assicurativa.
             3. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio.
            4.     L'ISVAP,    per    l'esercizio    delle    proprie
          attribuzioni,  puo' assumere direttamente   dipendenti  con
          contratto  a   tempo determinato, disciplinato dalle  norme
          di  diritto privato, fino  a un  massimo di  venti  unita'.
          Il  presidente    dell'ISVAP  puo' stipulare, previo parere
          favorevole del  consiglio, contratti   di lavoro a    tempo
          determinato,  disciplinato da   norme di diritto  privato e
          rinnovabili   piu' volte, con i   dipendenti  di    cui  al
          presente comma,  nel limite  massimo di dieci  unita',  ove
          essi        abbiano    effettivamente    svolto    funzioni
          dirigenziali  nell'Istituto e  abbiano lavorato   alle  sue
          dipendenze  senza  soluzione  di  continuita' per almeno un
          quinquennio".
            - Il  testo dell'art. 25  della legge n. 576/1982,   come
          modificato   dal   presente   decreto  legislativo,  e'  il
          seguente:
            "Art.  25 (Contributo  di vigilanza).   - 1.   La  misura
          massima  del contributo  di vigilanza  di cui  all'articolo
          67,    primo  comma,    del  testo  unico     delle   leggi
          sull'esercizio delle  assicurazioni private, approvato  con
          decreto    del  Presidente   della Repubblica   13 febbraio
          1959,  n.  449,     e  successive   modificazioni,   rimane
          determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun
          esercizio.
            2.  Il   contributo e'   versato direttamente  all'ISVAP,
          entro  il 31 luglio di  ogni anno, nella  misura e  secondo
          le    modalita' stabilite con  decreto del  Ministro  delle
          finanze  emanato, sentito  l'ISVAP, entro  il 30    giugno.
          Il    Ministro   delle finanze  e' autorizzato  ad adeguare
          il contributo  in relazione  agli oneri  atti a  coprire le
          effettive spese di funzionamento dell'ISVAP.
            3.   Le somme   di cui   al comma    2,  per    la  parte
          eventualmente   non   utilizzata  dall'ISVAP,  confluiscono
          nell'avanzo di amministrazione di cui si   tiene conto  per
          la determinazione  del contributo di  cui al comma 2 per il
          periodo successivo.