Art. 4. 
             (Criteri di computo della quota di riserva) 
  1.  Agli  effetti  della  determinazione  del  numero  di  soggetti
disabili da  assumere,  non  sono  computabili  tra  i  dipendenti  i
lavoratori  occupati  ai  sensi  della  presente  legge  ovvero   con
contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi,  i
soci di cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti.  Per
i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale  si
applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma  secondo,  della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo  1  della
legge 11 maggio 1990, n. 108. 
  2. Nel computo le frazioni percentuali  superiori  allo  0,50  sono
considerate unita'. 
  3. I lavoratori disabili dipendenti  occupati  a  domicilio  o  con
modalita' di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantita'
di  lavoro  atta  a  procurare  loro  una  prestazione   continuativa
corrispondente all'orario  normale  di  lavoro  in  conformita'  alla
disciplina di cui all'articolo 11,  secondo  comma,  della  legge  18
dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto  collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile
a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini  della
copertura della quota di riserva. 
  4. I  lavoratori  che  divengono  inabili  allo  svolgimento  delle
proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non  possono
essere computati nella quota di riserva  di  cui  all'articolo  3  se
hanno subito una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 60
per  cento  o,  comunque,  se   sono   divenuti   inabili   a   causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato  in  sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza  ed  igiene  del
lavoro. Per i predetti lavoratori  l'infortunio  o  la  malattia  non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel  caso  in  cui
essi  possano  essere  adibiti  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in
mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione  a  mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del  piu'  favorevole
trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora  per
i predetti lavoratori non sia  possibile  l'assegnazione  a  mansioni
equivalenti o inferiori, gli stessi  vengono  avviati,  dagli  uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra  azienda,  in
attivita' compatibili con  le  residue  capacita'  lavorative,  senza
inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981,  n.  738,  si  applicano  anche  al
personale militare e della protezione civile. 
  6. Qualora si renda necessaria, ai  fini  dell'inserimento  mirato,
una  adeguata  riqualificazione  professionale,  le  regioni  possono
autorizzare,  con  oneri  a  proprio  carico,  lo  svolgimento  delle
relative attivita' presso la stessa azienda che effettua l'assunzione
oppure  affidarne  lo   svolgimento,   mediante   convenzioni,   alle
associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616,  e  successive  modificazioni,  che  abbiano  le
adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilita', agli istituti
di formazione che di tali associazioni siano emanazione,  purche'  in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845,
nonche' ai soggetti di cui all'articolo 18  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104.  Ai  fini  del  finanziamento  delle   attivita'   di
riqualificazione  professionale  e  della  corrispondente  assistenza
economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al
primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte  le
spese per l'assegno di incollocabilita'  previsto  dall'articolo  180
dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge  5
maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e' attribuita alle regioni, secondo  parametri  predisposti  dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata". 
 
           Note all'art. 4:
            -  Il  comma  secondo dell'art. 18  della legge 20 maggio
          1970, n. 300 (Norme sulla tutela  della liberta' e dignita'
          dei lavoratori, della liberta' sindacale  e  dell'attivita'
          sindacale   nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
          come sostituito dall'art. 1  della legge 11 maggio 1990, n.
          108, e' il seguente:
            "Ai fini   del computo del   numero dei    prestatori  di
          lavoro    di  cui  primo  comma  si  tiene  conto anche dei
          lavoratori assunti con contratto di  formazione  e  lavoro,
          dei  lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
          parziale,  per  la  quota  di orario effettivamente svolto,
          tenendo  conto,  a   tale   proposito,   che   il   computo
          delle    unita'  lavorative    fa  riferimento   all'orario
          previsto  dalla contrattazione collettiva del settore.  Non
          si  computano  il coniuge ed i parenti del datore di lavoro
          entro il secondo  grado  in  linea    diretta  e  in  linea
          collaterale".
            - L'art. 11  della legge 18 dicembre 1973, n.  877 (Nuove
          norme  per  la  tutela  del  lavoro  a  domicilio),  e'  il
          seguente:
            "Art.  11.  -  Il  lavoratore  a domicilio   deve    pre-
          stare    la    sua  attivita'  con  diligenza, custodire il
          segreto sui modelli del lavoro  affidatogli    e  attenersi
          alle istruzioni  ricevute dall'imprenditore nell'esecuzione
          del lavoro.
            Il   lavoratore   a domicilio  non  puo'  eseguire lavoro
          per    conto  proprio  o  di    terzi  in  concorrenza  con
          l'imprenditore,  quando questi gli affida una  quantita' di
          lavoro atto  a    procurargli  una  preszione  continuativa
          corrispondente    all'orario  normale di lavoro  secondo le
          disposizioni vigenti   e quelle stabilite  dal    contratto
          collettivo di lavoro di categoria".
            -  L'art. 1  del decreto del Presidente delle  Repubblica
          25 ottobre 1981,   n. 738   (Utilizzazione del    personale
          delle    Forze di  polizia invalido per causa di servizio),
          cosi' recita:
            "Art.   1 (Utilizzazione  del  personale invalido).  - Il
          personale delle forze  di polizia   indicate  nell'art.  16
          della  legge    1 aprile 1981, n. 121,  che abbia riportato
          una invalidita',  che non comporti  l'inidoneita'  assoluta
          ai  servizi   d'istituto, derivante   da ferite, lesioni  o
          altre  infermita'  riportate  in  conseguenza   di   eventi
          connessi   all'espletamento   dei   compiti d'istituto,  e'
          utilizzato,  d'ufficio    o  a    domanda,     in   servizi
          d'istituto      compatibili  con     la  ridotta  capacita'
          lavorativa  e    in  compiti  di    livello   possibilmente
          equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta".
            - L'art. 115 del decreto  del Presidente della Repubblica
          24  luglio  1977,  n. 616   (Attuazione della delega di cui
          all'art.   1 della legge 22 luglio  1975,  n.  382),  cosi'
          recita:
            "Art.   115   (Enti   a   struttura   associativa) -  Gli
          enti    di    cui  all'allegata  tabella      B,   compresa
          l'annotazione   finale,      che   abbiano   una  struttura
          associativa, continuano a  sussistere    come  enti  morali
          assumendo  la personalita' giuridica di diritto privato con
          il decreto del  Pesidente  della  Repubblica   emanato   ai
          sensi  dell'articolo precedente  e ad  essi individualmente
          relativo.  Essi    conservano  la  titolarita'   dei   beni
          necessari allo  svolgimento  delle  attivita'  associative,
          nonche'    di quelle   derivanti da  atti di  liberalita' o
          contributi degli associati.
            Alla   individuazione dei   beni   di    cui  sopra    si
          provvede con  il decreto di cui al precedente art. 113.
            Il   decreto   di   cui   al  presente  articolo  dispone
          l'erogazione sino al 31  dicembre 1979  di un    contributo
          per   il sostegno  dell'attivita' associativa delle persone
          giuridiche    private  costituite  ai  sensi  del  presente
          articolo;  tale contributo,  per  l'anno  1979, non  potra'
          comunque    superare il   50 per  cento  di quello  erogato
          dallo  Stato nell'esercizio  finanziario 1977  salvo quanto
          disposto per  l'ANMIL nell'art. 1-decies  del decreto-legge
          18 agosto  1978, n.  481, come modificato  dalla  legge  di
          conversione.
            In  ogni    caso a fare  tempo dal 31  dicembre 1979 sono
          abrogate le disposizioni  di legge  che prevedono  ritenute
          su   salari,  stipendi,  retribuzioni,  pensioni,  rendite,
          prestazioni  previdenziali  in genere, compensi  od assegni
          continuativi, ovvero   contributi  obbligatori    a  favore
          degli enti di cui al primo comma.
            A  partire dal 1 gennaio 1980 gli  enti di cui al primo e
          all'ultimo comma   hanno diritto   di percepire    mediante
          ritenuta    sulle  pensioni assegni   e    rendite  erogati
          dallo  Stato    o  da    enti   pubblici  previdenziali,  i
          contributi   associativi  che  i  titolari  delle  suddette
          prestazioni intendono   loro versare mediante  delega    in
          forma  libera.    Entro  il    30 giugno 1979 i   Ministeri
          competenti e gli   enti pubblici  interessati  stabiliscono
          mediante  apposite  convenzioni, da stipularsi con gli enti
          associativi di cui al primo e ultimo  comma,  le  modalita'
          della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
            Dal    1   gennaio   1980   lo    Stato,   per  sostenere
          l'attivita'   di promozione sociale   e di  tutela    degli
          associati,   con     apposite  leggi  potra'      assegnare
          contributi     alle      associazioni    nazionali      che
          statutariamente     e    concretamente    dimostreranno  di
          perseguire  fini socialmente e moralmente rilevanti".
            - La  legge 21  dicembre 1978,  n. 845   (Leggequadro  in
          materia  di formazione professionale), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362.
            - L'art.   18 della  legge  5    febbraio  1992,  n.  104
          (leggequadro  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e
          i  diritti  delle  persone handicappate), cosi' recita:
            "Art. 18.  (Integrazione lavorativa).  - 1.  Le  regioni,
          entro  sei  mesi   dalla   data    di   entrata  in  vigore
          della  presente  legge, disciplinano  l'istituzione e    la
          tenuta  dell'albo regionale  degli enti, istituzioni, coop-
          erative  sociali, di   lavoro, di servizi, e dei centri  di
          lavoro  guidato,   associazioni  ed    organizzazioni    di
          volontariato  che  svolgono  attivita'  idonee  a  favorire
          l'inserimento  e  l'integrazione  lavorativa   di   persone
          handicappate.
            2.  Requisiti per   l'iscrizione all'albo di cui al comma
          1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
            a) avere  personalita' giuridica  di diritto  pubblico  o
          privato  o  natura di associazione, con i requisiti  di cui
          al capo II del titolo II del libro I del codice civile,
            b)  garantire    idonei  livelli  di  prestazioni,     di
          qualificazione del personale e di efficienza operativa.
            3.     Le   regioni    disciplinano   le    modalita'  di
          revisione  ed aggiornamento biennale dell'albo  di  cui  al
          comma 1.
            4.  I    rapporti dei comuni, dei   consorzi tra comuni e
          tra comuni e province,  delle  comunita'  montane  e  delle
          unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1
          sono  regolati  da  convenzioni conformi allo   schema tipo
          approvato con  decreto del  Ministro del   lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita' e con il Ministro    per  gli  affari  sociali,  da
          emanare  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
            5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e'  condizione
          necessaria  per  accedere  alle convenzioni di cui all'art.
          38.
             6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
            a) a disciplinare le agevolazioni  alle  singole  persone
          handicappate  per  recarsi    al  posto   di lavoro   e per
          l'avvio    e  lo    svolgimento  di  attivita'   lavorative
          autonome;
            b)  a  disciplinare  gli incentivi,   le agevolazioni e i
          contributi  ai  datori   di   lavoro      anche   ai   fini
          dell'adattamento  del    posto  di  lavoro per l'assunzione
          delle persone handicappate".
            -  Il testo del primo comma dell'art. 181 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,   n.   1124
          (Testo    unico    delle disposizioni   per l'assicurazione
          obbligatoria contro  gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali), e' il seguente:
            "Per  i  compiti  di  cui  agli   articoli  179   e   180
          e    per   la realizzazione degli   altri fini di cui  alla
          legge  21  marzo    1958,  n.     335,  si   provvede   con
          un'addizionale  in  misura  pari all'1 per cento su premi e
          contributi  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le malattie professionali,   in sostituzione dei
          contributi previsti ai numeri 1 e 2 dell'art. 5 della legge
          21 marzo 1958, n. 335".
            - L'art. 180 del citato D.P.R. n. 1124/1965 cosi' recita:
            "Art.   180.   -   Nei    casi    in    cui    non    sia
          applicabile,  per  le limitazioni  previste   dall'art.  2,
          secondo    comma,      del    decreto  legislativo del Capo
          provvisorio  dello  Stato  3  ottobre  1947,  n.  1222,  il
          beneficio    dell'assunzione   obbligatoria nelle   imprese
          private,  l'Associazione    nazionale       mutilati     ed
          invalidi   del   lavoro  e' autorizzata  a  concedere,  ove
          sussistano  condizioni  di  accertato bisogno,  un  assegno
          mensile   di      incollocabilita'  non  superiore  a  lire
          quindicimila, per tutta la durata di  dette  limitazioni  e
          condizioni.
            Le    modalita', per  l'erogazione  di tale  assegno sono
          deliberate dall'Associazione  di cui  sopra   ed  approvate
          dal  Ministro per  il lavoro e la previdenza sociale".
            -    La legge   5 maggio   1976, n.  248 (Provvidenze  in
          favore  delle vedove e  degli orfani   dei grandi  invalidi
          sul  lavoro  deceduti per cause   estranee   all'infortunio
          sul   lavoro     o     alla     malattia  professionale  ed
          adeguamento   dell'assegno    di  incollocabilita'  di  cui
          all'art. 180 del testo  unico  approvato    con  D.P.R.  30
          giugno  1965,  n.    1124),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 17 maggio 1976, n. 129.
            - L'art.   62  della  legge  29    aprile  1949,  n.  264
          (Provvedimenti in materia  di  avviamento al  lavoro  e  di
          assistenza  dei  lavoratori involontariamente disoccupati),
          cosi' recita:
            "Art.  62.  -  Il  ''Fondo    per  la  qualificazione, il
          perfezionamento  e  la    rieducazione  dei      lavoratori
          italiani'',    di cui   all'art. 4   del D.Lgs. 7  novembre
          1947,  n. 1264, proveniente   dall'assorbimento  del  Fondo
          di   cui  al  R.D.  24 aprile  1939,  numero  1059,  assume
          la denominazione   di   ''Fondo      per    l'addestramento
          professionale    dei lavoratori''.   Esso   costituisce  un
          fondo  speciale,   gestito   dal Ministero del  lavoro    e
          della  previdenza sociale   e depositato presso un istituto
          di credito di diritto pubblico.
             Il Fondo e' alimentato:
            a) da   contributi  straordinari    da  stabilirsi  sulle
          gestioni della assicurazione   contro  la   disoccupazione,
          dei       relativi    assegni  integrativi  e  dei  sussidi
          straordinari di disoccupazione, con  decreto  del  Ministro
          per  il lavoro e la previdenza sociale,  di concerto con il
          Ministro per il tesoro;
            b)  da un   contributo annuo dello Stato fissato in  lire
          10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;
            c)   da   contribuzioni   ed  erogazioni    eventualmente
          effettuate  da privati, enti e  associazioni o da organismi
          o  da amministrazioni di qualsiasi natura;
            d)   da  recuperi sui  finanziamenti  ai  corsi ed  altre
          eventuali entrate.

            Al  Fondo restano   devolute le   attivita'  del    Fondo
          nazionale    per  l'addestramento professionale, costituito
          con contratto collettivo di  lavoro  stipulato  in  data  1
          marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei  costruttori
          Edili    e  l'ex    Federazione  nazionale   dei lavoratori
          dell'edilizia.
            Con  decreto   del   Presidente   della Repubblica,    su
          proposta    del  Ministro  per   il lavoro e la  previdenza
          sociale, di concerto  con il Ministro per il  tesoro,  sono
          stabilite  le  norme  per  l'amministrazione e l'erogazione
          delle disponibilita' del  Fondo, di cui al primo comma  del
          presente articolo, e per l'incasso dei contributi".
            -  Il  testo    dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto 1997, n.   281 (Definizione   ad  ampliamento  delle
          attribuzioni    della Conferenza permanente per  i rapporti
          tra lo   Stato, le   regioni e   le  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano   ed unificazione,  per le materie  ed i
          compiti  di interesse  comune  delle regioni,  delle  prov-
          ince e   dei comuni, con   la Conferenza    Statocitta'  ed
          autonomie locali),  e' il seguente:
            "Art.  8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie   locali e' unificata   per le   materie  ed    i
          compiti  di   interesse comune   delle regioni, delle prov-
          ince,  dei  comuni  e  delle  comunita'  montane,  con   la
          Conferenza Statoregioni.
            2.  La  Conferenza  Statocitta'  ed   autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il  Ministro  delle   finanze,  il  Ministro   dei   lavori
          pubblici,   il  Ministro  della    sanita',  il  presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il presidente  dell'Unione province  d'Italia  -   UPI   ed
          il   presidente   dell'Unione   nazionale comuni, comunita'
          ed enti   montani  -  UNCEM.    Ne  fanno    parte  inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia  designati   dall'UPI.  Dei  quattordici  sindaci
          designati   dall'ANCI cinque    rappresentano  le    citta'
          individuate   dall'articolo 17  della legge 8  giugno 1990,
          n.   142. Alle riunioni  possono    essere  invitati  altri
          membri      del   Governo,   nonche'  rappresentanti     di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".