Art. 4.
                             (Supplenze)

  1.  Alla  copertura  delle cattedre e dei posti di insegnamento che
risultino  effettivamente  vacanti e disponibili entro la data del 31
dicembre  e  che  rimangano  prevedibilmente  tali  per l'intero anno
scolastico,  qualora  non  sia  possibile provvedere con il personale
docente  di  ruolo  delle  dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione  del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti
medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo,  si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione
di personale docente di ruolo.
  2.  Alla  copertura  delle cattedre e dei posti di insegnamento non
vacanti  che  si  rendano  di  fatto disponibili entro la data del 31
dicembre  e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante
il  conferimento  di  supplenze  temporanee  fino  al  termine  delle
attivita'  didattiche.  Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
supplenze  temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche per
la   copertura  delle  ore  di  insegnamento  che  non  concorrono  a
costituire cattedre o posti orario.
  3.  Nei  casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede
con supplenze temporanee.
  4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti  in  nessun caso mediante assunzione di personale docente non
di ruolo.
  5.  Con  proprio  decreto da adottare secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Ministro  della  pubblica  istruzione  emana  un  regolamento  per la
disciplina  del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
  6.  Per  il  conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  sino  al termine delle attivita' didattiche si utilizzano
le  graduatorie  permanenti  di cui all'articolo 401 del testo unico,
come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
  7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3
si  utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le
modalita'  e  i  termini  per  la formazione di tali graduatorie sono
improntati   a   principi  di  semplificazione  e  snellimento  delle
procedure  con  riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico
degli aspiranti.
  8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo  401  del  testo  unico,  come  sostituito  dal  comma 6
dell'articolo  1  della  presente  legge, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  40,  comma  2,  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449,
hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento
delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato  le  relative  domande.  Per  gli  istituti  di istruzione
secondaria   e   artistica   la  precedenza  assoluta  e'  attribuita
limitatamente   alle   classi   di  concorso  nella  cui  graduatoria
permanente si e' inseriti.
  9.  I  candidati  che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento  nella  scuola  elementare siano stati inclusi nella
graduatoria  di  merito  ed  abbiano superato la prova facoltativa di
accertamento  della  conoscenza  di una o piu' lingue straniere hanno
titolo  alla  precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i
cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua
straniera.
  10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'  consentito
esclusivamente  per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di  servizio.  La  relativa  retribuzione  spetta  limitatamente alla
durata effettiva delle supplenze medesime.
  11.  Le  disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
al  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario (ATA). Per il
conferimento  delle  supplenze  al personale della terza qualifica di
cui  all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto  "Scuola",  pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del  5 settembre 1995, si utilizzano le
graduatorie  dei  concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo
554 del testo unico.
  12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si applicano
altresi'   al   personale  docente  ed  ATA  delle  Accademie  e  dei
Conservatori.
  13.  Restano  ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica
di  Bolzano,  le  norme  particolari in materia di conferimento delle
supplenze  adottate  in  attuazione  dello  Statuto  speciale  per il
Trentino-Alto Adige.
  14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
5  sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581,
582, 585 e 586 del testo unico.
 
           Note all'art. 4:
            - Per il testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17  della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note all'art. 1.
            - Il testo  dell'art.  40,  comma    2,  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.   449 (Misure   per la  stabilizzazione
          della  finanza pubblica),  e' il seguente:
            "2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per
          titoli ed esami ed   aventi titolo alla nomina    in  ruolo
          sulle  cattedre    o  posti accantonati al 1 settembre 1992
          secondo quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  22,  quarto
          periodo,  della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (239), hanno
          diritto,  a  decorrere dall'anno   scolastico    1997-1998,
          alla  precedenza    assoluta    nel    conferimento   delle
          supplenze   annuali   e temporanee  del  personale  docente
          nella  provincia  per  cui  e'  valida la graduatoria   del
          concorso.   La   precedenza   opera   prima    di    quella
          prevista  dall'art. 522, comma 5, del testo unico di cui al
          comma 1".
            - I profili  della terza qualifica di cui  all'art.    51
          del C.C.N.L.  del comparto "Scuola" sono i seguenti:
            "III   -   Qualificadi   inquadramento  della  Assistente
          amministrativo ed equiparati:
             III/1: profilo: Assistente amministrativo;
             III/2 profilo: Assistente tecnico;
             III/3: profilo: Cuoco;
             III/4: profilo: Infermiere".
            - Il testo dell'art. 554 del testo  unico  citato  e'  il
          seguente:
            "Art.   554  (Accesso  ai  ruoli  della  terza  e  quarta
          qualifica funzionaie). - 1. Le assunzioni nei  ruoli  della
          quarta  qualifica  sono  effettuate     mediante   concorsi
          provinciali  per   titoli,  indetti annualmente nei  limiti
          delle    vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi
          sulla base  di un'ordinanza  del Ministro   della  pubblica
          istruzione, la quale  indichera', fra l'altro, i titoli  ed
          i criteri di valutazione.
            2. Ai predetti concorsi e ammesso il personale A.T.A. non
          di  ruolo, con   almeno   due  anni  di servizio  prestato,
          senza  demerito,  con qualifiche corrispondenti a    quelle
          dei  ruoli  per  i    quali i concorsi sono   indetti.   E'
          consentita  la partecipazione  al  solo   concorso  indetto
          nella  provincia   in   cui  si presta  servizio  alla data
          di pubblicazione del bando.
            3. Il personale A.T.A. non di  ruolo, che abbia  prestato
          almeno  due  anni di   servizio, in  tutto o  in parte,  in
          qualifiche  superiori a quelle  per le  quali   i  concorsi
          sono  stati  indetti,  ha titolo  a partecipare ai concorsi
          per la qualifica immediatamente inferiore.
            4.  Ai fini  della partecipazione   ai concorsi   di  cui
          al presente articolo  si prescinde  dal  limite massimo  di
          eta' previsto  dalle vigenti disposizioni.
            5.  Le assunzioni   nei ruoli della terza  qualifica sono
          effettutate tramite  le  apposite liste   di   collocamento
          previste dalla  legge, previo esaurimento delle graduatorie
          di conferimento delle supplenze annuali gia' compilate alla
          data del 5 luglio 1988.
            6.  I  titoli  di  studio  richiesti  sono  stabiliti con
          regolamento. Per l'accesso ai  posti  relativi  ai  profili
          professionali  di  collaboratore tecnico e di collaboratore
          amministrativo,  il  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          con    propria    ordinanza,  sentite    le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative, individua  i titoli
          di studio da   ritenere   equivalenti   al    diploma    di
          qualifica    professionale  richiesto  per  l'ammissione al
          concorso.
            7. Le  graduatorie relative ai  concorsi di  cui al comma
          1, hanno carattere    permanente  e    sono    integrate  a
          seguito    di ciascuno  dei successivi concorsi. A tal fine
          coloro che presentano la domanda per la  prima  volta  sono
          inclusi   nel     posto  spettante  in  base  al  punteggio
          complessivo riportato  e i concorrenti gia'    compresi  in
          graduatoria,  ma  non  ancora  nominati,  hanno  diritto  a
          permanere nella graduatoria e ad ottenere la  modifica  del
          punteggio  mediante  valutazione  dei nuovi titoli, purche'
          abbiano  presentato    apposita  domanda    di  permanenza,
          corredata  dei  nuovi titoli nel termine di cui al bando di
          concorso.
            8.  Le nomine  sono   disposte, nei   limiti   dei  posti
          disponibili,  secondo      l'ordine   delle     graduatorie
          permanenti,  integrate   ed aggiornate con i criteri  sopra
          indicati".