Art. 4
                        (Autonomia didattica)
1.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento,  della  liberta'  di  scelta educativa delle famiglie e
delle  finalita'  generali  del  sistema,  a  norma  dell'articolo  8
concretizzano   gli   obiettivi   nazionali   in  percorsi  formativi
funzionali  alla  realizzazione  del  diritto  ad  apprendere  e alla
crescita  educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le
diversita',  promuovono  le potenzialita' di ciascuno adottando tutte
le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
regolano  i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole
discipline  e  attivita' nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai
ritmi  di  apprendimento  degli  alunni.  A  tal  fine le istituzioni
scolastiche  possono  adottare  tutte  le  forme di flessibilita' che
ritengono opportune e tra l'altro:
a) l'articolazione   modulare  del  monte  ore  annuale  di  ciascuna
   disciplina e attivita';
b) la  definizione  di  unita'  di  insegnamento  non coincidenti con
   l'unita'  oraria  della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del
   curricolo  obbligatorio  di  cui all'articolo 8, degli spazi orari
   residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
   del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe
   e  nel  gruppo,  anche  in  relazione agli alunni in situazione di
   handicap  secondo  quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
   104;
d) l'articolazione  modulare  di  gruppi  di alunni provenienti dalla
   stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3.  Nell'ambito  dell'autonomia didattica possono essere programmati,
anche  sulla  base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi
formativi  che  coinvolgono  piu'  discipline  e  attivita',  nonche'
insegnamenti  in  lingua  straniera in attuazione di intese e accordi
internazionali.
4.   Nell'esercizio   della   autonomia   didattica   le  istituzioni
scolastiche  assicurano  comunque  la  realizzazione di iniziative di
recupero  e  sostegno,  di continuita' e di orientamento scolastico e
professionale,  coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte
dagli  enti  locali  in  materia  di  interventi  integrati  a  norma
dell'articolo  139,  comma  2,  lett.  b), del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 112. Individuano inoltre le modalita' e i criteri di
valutazione  degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i
criteri  per  la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.
5.  La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli
strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con
il  Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate
con   criteri   di  trasparenza  e  tempestivita'.  Esse  favoriscono
l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.
6.  I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei
debiti  scolastici  riferiti  ai  percorsi  dei  singoli  alunni sono
individuati   dalle   istituzioni  scolastiche  avuto  riguardo  agli
obiettivi  specifici  di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto
conto  della  necessita'  di facilitare i passaggi tra diversi tipi e
indirizzi   di   studio,   di  favorire  l'integrazione  tra  sistemi
formativi,  di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione
professionale e mondo del lavoro. Sono altresi' individuati i criteri
per  il  riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attivita'
realizzate  nell'ambito  dell'ampliamento  dell'offerta  formativa  o
liberamente   effettuate  dagli  alunni  e  debitamente  accertate  o
certificate.
7.  Il  riconoscimento  reciproco  dei  crediti  tra  diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della
disciplina di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
fermo  restando  il  valore  legale  dei  titoli  di  studio previsti
dall'attuale ordinamento.
 
          Note all'art. 4:
            -  La  legge  5 febbraio 1992, n. 104 reca: "Legge-quadro
          per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  delle
          persone handicappate".
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 139, comma 2, lett. b)
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
            "Art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai  comuni).  -
          2.  I  comuni,  anche  in  collaborazione  con le comunita'
          montane e le province, ciascuno in relazione  ai  gradi  di
          istruzione   di   propria   competenza,  esercitano,  anche
          d'intesa  con  le   istituzioni   scolastiche,   iniziative
          relative a:
             b)  interventi  integrati  di  orientamento scolastico e
          professionale;".
            - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 24  giugno
          1996,  n.196  riguardante  "Norme  in materia di promozione
          dell'occupazione".
            "Art. 17 (Riordino della formazione professionale). -  1.
          Allo   scopo   di   assicurare   ai   lavoratori   adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche  attraverso  l'integrazione del sistema di formazione
          professionale con il sistema scolastico e con il mondo  del
          lavoro  e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
          anche comunitarie, destinate alla formazione  professionale
          e  al  fine di realizzare la semplificazione normativa e di
          pervenire ad una disciplina organica della  materia,  anche
          con  riferimento  ai profili formativi di speciali rapporti
          di  lavoro  quali  l'apprendistato  e   il   contratto   di
          formazione  e  lavoro,  il  presente  articolo  definisce i
          seguenti principi e  criteri  generali,  nel  rispetto  dei
          quali   sono   adottate   norme   di  natura  regolamentare
          costituenti la  prima  fase  di  un  piu'  generale,  ampio
          processo di riforma della disciplina in materia:
             a)  valorizzazione  della formazione professionale quale
          strumento  per  migliorare  la  qualita'  dell'offerta   di
          lavoro,   elevare  le  capacita'  competitive  del  sistema
          produttivo, in particolare con  riferimento  alle  medie  e
          piccole  imprese  e  alle  imprese artigiane e incrementare
          l'occupazione,   attraverso   attivita'    di    formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle   diverse   realta'   produttive   locali  nonche'  di
          promozione    e    aggiornamento    professionale     degli
          imprenditori,   dei   lavoratori   autonomi,  dei  soci  di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze;
             b)  attuazione  dei  diversi  interventi formativi anche
          attraverso il ricorso generalizzato a stages, in  grado  di
          realizzare   il   raccordo   tra   formazione  e  lavoro  e
          finalizzati   a   valorizzare   pienamente    il    momento
          dell'orientamento  nonche' a favorire un primo contatto dei
          giovani con le imprese;
             c)   svolgimento   delle   attivita'    di    formazione
          professionale  da  parte  delle  regioni e/o delle province
          anche in convenzione con istituti di istruzione  secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
             d)  destinazione  progressiva  delle  risorse  di cui al
          comma 5 dell'art.  9 del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, agli interventi di formazione dei  lavoratori
          nell'ambito  di  piani  formativi  aziendali o territoriali
          concordati tra le parti sociali, con specifico  riferimento
          alla  formazione  di  lavoratori in costanza di rapporto di
          lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
          disoccupati  per   i   quali   l'attivita'   formativa   e'
          propedeutica   all'assunzione;   le  risorse  di  cui  alla
          presente  lettera  confluiranno  in  uno   o   piu'   fondi
          nazionali,   articolati  regionalmente  e  territorialmente
          aventi configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico  e
          gestiti  con  partecipazione  delle parti sociali; dovranno
          altresi' essere definiti i meccanismi di  integrazione  del
          fondo di rotazione;
             e)   attribuzione   al   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale di funzioni propositive  ai  fini  della
          definizione  da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
          5, dei criteri e delle modalita'  di  certificazione  delle
          competenze acquisite con la formazione professionale;
             f)  adozione  di misure idonee a favorire, secondo piani
          di intervento  predisposti  d'intesa  con  le  regioni,  la
          formazione  e  la  mobilita'  interna  o esterna al settore
          degli addetti  alla  formazione  professionale  nonche'  la
          ristrutturazione    degli   enti   di   formazione   e   la
          trasformazione dei centri in agenzie formative al  fine  di
          migliorare  l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
          dei sistemi; le risorse finanziarie  da  destinare  a  tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro   e   della  previdenza  sociale  nell'ambito  delle
          disponibilita', da preordinarsi allo scopo,  esistenti  nel
          Fondo  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20
          maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236;
             g) semplificazione delle procedure, definite  a  livello
          nazionale   anche   attraverso   parametri   standard,  con
          deferimento ad atti delle Amministrazioni  competenti  e  a
          strumenti  convenzionali  oltre  che  delle disposizioni di
          natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche  della
          disciplina  di  specifici  aspetti  nei casi previsti dalle
          disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
             h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
            2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma  1  sono
          emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu' decreti,
          sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  i  Ministri   della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  le pari opportunita', del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, per la funzione  pubblica  e  gli
          affari  regionali,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni parlamentari.
            3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o
          di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo
          e dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'  istituito,
          presso  il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
          Stato -  Ispettorato  generale  per  l'amministrazione  del
          Fondo   di   rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche
          comunitarie   (IGFOR),   un   fondo   di   rotazione    con
          amministrazione  autonoma  gestione fuori bilancio ai sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            4. Il fondo di  cui  al  comma  3  e'  alimentato  da  un
          contributo  a  carico  dei soggetti privati attuatori degli
          interventi finanziati, nonche',  per  l'anno  1997,  da  un
          contributo   di   lire   30  miliardi  che  gravera'  sulle
          disponibilita'  derivanti  dal  terzo  del  gettito   della
          maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art.  25  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 845,  che  affluisce,  ai  sensi
          dell'art.  9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,  n.  236,  al  Fondo  di  rotazione per la Formazione
          professionale e per  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo
          previsto  dal  medesimo  art. 25 della citata legge n.  845
          del 1978.
            5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le  risorse  di
          cui  al  comma  4 per rimborsare gli organismi comunitari e
          nazionali, erogatori dei finanziamenti,  nelle  ipotesi  di
          responsabilita'  sussidiaria  dello  Stato membro, ai sensi
          dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio
          del 20 luglio 1993, accertate  anche  precedentemente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
            6.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Ministro del  tesoro,  di  concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
          stabilisce con proprio decreto le norme di  amministrazione
          e di gestione del fondo di cui al comma 3.  Con il medesimo
          decreto  e'  individuata l'aliquota del contributo a carico
          dei soggetti privati  di  cui  al  comma  4,  da  calcolare
          sull'importo  del  funzionamento  concesso, che puo' essere
          rideterminata  con  successivo   decreto   per   assicurare
          l'equilibrio  finanziario del predetto fondo: Il contributo
          non grava  sull'importo  dell'aiuto  finanziario  al  quale
          hanno diritto i beneficiari".