Art. 4 Verifiche dei requisiti 1. Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalita' operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilita' e rintracciabilita' delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'art. 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006. 2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalita' stabilite dall'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni. 3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantita' delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare. 4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.