Art. 4 
 
 
                   Fruibilita' e scambio dei dati 
 
  1. Al fine di assicurare un adeguato livello  di  interoperabilita'
dei dati, le amministrazioni  adottano  le  indicazioni  relative  al
formato dei dati contenute nelle  specifiche  tecniche  di  cui  agli
allegati 1 e 2. 
  2. Le amministrazioni rendono disponibili  i  propri  dati  per  la
consultazione o per il riuso, secondo  le  modalita'  previste  dagli
articoli 50 e 58 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, in materia di disponibilita' e  fruibilita'
dei dati delle pubbliche amministrazioni e dal decreto legislativo 24
gennaio 2006, n.36 sul riutilizzo di documenti nel settore  pubblico,
con facolta' di utilizzare a tali fini anche il Geoportale nazionale. 
  3. Per lo scambio telematico le amministrazioni adottano  modalita'
coerenti  con  le  vigenti  regole  tecniche  e  di   sicurezza   che
disciplinano il sistema pubblico di connettivita'.