Art. 4. Didattica 1. L'Universita' provvede ai diversi livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo. 2. L'Universita' attua quanto previsto dal precedente comma 1 attraverso l'attivita' delle sue strutture didattiche e mediante lo sviluppo di apposite attivita' di servizio svolte anche in collaborazione con altri enti. 3. L'Universita' persegue la qualita' e l'efficacia della propria attivita' di formazione operando una stretta connessione tra ricerca e insegnamento, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e autovalutazione dell'attivita' formativa. 4. L'Universita' verifica con il contributo degli studenti la corretta gestione, la produttivita' e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.