(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                              Didattica 
 
    1.  L'Universita'  provvede  ai  diversi  livelli  di  formazione
universitaria  e  rilascia  i  titoli  di   studio   previsti   dalla
legislazione in materia, secondo il Regolamento didattico di Ateneo. 
    2. L'Universita' attua quanto previsto  dal  precedente  comma  1
attraverso l'attivita' delle sue strutture didattiche e  mediante  lo
sviluppo  di  apposite  attivita'  di  servizio   svolte   anche   in
collaborazione con altri enti. 
    3. L'Universita' persegue la qualita' e l'efficacia della propria
attivita' di formazione operando una stretta connessione tra  ricerca
e  insegnamento,  attuando   opportune   forme   di   programmazione,
coordinamento e autovalutazione dell'attivita' formativa. 
    4. L'Universita' verifica con il  contributo  degli  studenti  la
corretta gestione,  la  produttivita'  e  l'efficacia  dell'attivita'
didattica sulla base di criteri di autovalutazione oggettivi.