Art. 4 
 
Importazione dei prodotti del sangue  destinati  alla  produzione  di
  medicinali  autorizzati  all'immissione  in  commercio  nell'Unione
  Europea 
 
  1. Nel caso di importazione dei prodotti del sangue destinati  alla
produzione di  medicinali  autorizzati  all'immissione  in  commercio
nell'Unione  europea,  il  richiedente,  nell'istanza  da  presentare
all'AIFA, e' tenuto a dichiarare, sotto la  propria  responsabilita',
che le informazioni previste ai punti 2, 3, 4, 5 dell'allegato  1  al
presente  decreto,  sono  conformi   alle   relative   autorizzazioni
all'immissione in commercio e al PMF. Tale dichiarazione  sostituisce
la  documentazione   da   presentare   relativa   ai   citati   punti
dell'allegato 1, restando la possibilita' per  l'AIFA  di  richiedere
tutte le informazioni di cui ai citati punti 2, 3, 4, 5 dell'allegato
1. Il richiedente e' comunque tenuto  a  presentare  le  informazioni
generali e le certificazioni indicate nel citato allegato 1 (punti  1
e 6). 
  2. L'AIFA, esaminata  la  documentazione  dell'istanza,  adotta  il
provvedimento finale entro trenta giorni.