Art. 4 Disposizioni transitorie e entrata in vigore 1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicita' e certezza nella raccolta e delle modalita' di trasmissione delle informazioni, e' individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste. 2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, cosi' come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013. 3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1. 4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficolta' di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), e' sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede. 5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 luglio 2012 Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero