Art. 4 (( Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi nelle concessioni 1. All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»; b) al comma 2, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014». ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 51 Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni. 1. All'art. 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta per cento". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.».