(( Art. 4 bis 
 
 
                     Contratto di disponibilita' 
 
  1. All'articolo 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei  rischi  tra  le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi  incidenti  sul  progetto,  sulla  realizzazione  o  sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire  di  norme  o
provvedimenti  cogenti  di   pubbliche   autorita'.   Salvo   diversa
determinazione contrattuale e  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 5, i rischi sulla costruzione  e  gestione  tecnica  dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni,  pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono  a  carico
del soggetto aggiudicatore»; 
  b)  al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:
«L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario  il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si  applicano  ai
contratti stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  160-ter  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.160-ter Contratto di disponibilita'. 
              1. L'affidatario del  contratto  di  disponibilita'  e'
          retribuito  con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti   ad
          adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: 
              a) un canone di disponibilita', da versare soltanto  in
          corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
          canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
          di  ridotta  o  nulla  disponibilita'  della   stessa   per
          manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra  i
          rischi  a  carico  dell'amministrazione  aggiudicatrice  ai
          sensi del comma 3; 
              b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
          d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento  del
          costo di costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento
          della     proprieta'     dell'opera     all'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) un eventuale prezzo di  trasferimento,  parametrato,
          in  relazione  ai  canoni  gia'  versati  e   all'eventuale
          contributo in corso d'opera di cui alla precedente  lettera
          b),  al  valore   di   mercato   residuo   dell'opera,   da
          corrispondere,  al  termine  del  contratto,  in  caso   di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice. 
              2. L'affidatario assume il rischio della costruzione  e
          della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
          disposizione   dell'amministrazione   aggiudicatrice.    Il
          contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
          tra  le  parti,  che  possono  comportare  variazioni   dei
          corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
          sulla realizzazione o sulla  gestione  tecnica  dell'opera,
          derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
          di  pubbliche  autorita'.  Salvo   diversa   determinazione
          contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma  5,
          i rischi sulla costruzione e  gestione  tecnica  dell'opera
          derivanti   da   mancato   o    ritardato    rilascio    di
          autorizzazioni, pareri, nulla osta e  ogni  altro  atto  di
          natura  amministrativa   sono   a   carico   del   soggetto
          aggiudicatore. 
              3. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui  all'art.  66  ovvero  di  cui  all'art.  122,  secondo
          l'importo  del  contratto,  ponendo  a  base  di  gara   un
          capitolato prestazionale, predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice,    che    indica,    in    dettaglio,    le
          caratteristiche tecniche e funzionali che  deve  assicurare
          l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare   la
          riduzione del canone di disponibilita', nei limiti  di  cui
          al  comma  6.  Le  offerte  devono  contenere  un  progetto
          preliminare rispondente alle caratteristiche  indicate  nel
          capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di
          cui all'art. 75; il soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto  a
          prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 113.  Dalla
          data  di  inizio  della  messa  a  disposizione  da   parte
          dell'affidatario e' dovuta una cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla   messa   a
          disposizione dell'opera,  da  prestarsi  nella  misura  del
          dieci per cento del costo annuo operativo  di  esercizio  e
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.   113;   la   mancata
          presentazione   di   tale   cauzione   costituisce    grave
          inadempimento        contrattuale.        L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
          dell'offerta  economicamente  piu'   vantaggiosa   di   cui
          all'art. 83. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  offerte.  Gli
          oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel
          quadro   economico   degli   investimenti   e    finanziati
          nell'ambito del contratto di disponibilita'. 
              4. Al  contratto  di  disponibilita'  si  applicano  le
          disposizioni previste dal presente  codice  in  materia  di
          requisiti generali  di  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
              5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo  e  le
          eventuali varianti in corso d'opera  sono  redatti  a  cura
          dell'affidatario;   l'affidatario   ha   la   facolta'   di
          introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate   ad   una
          maggiore  economicita'  di  costruzione  o  gestione,   nel
          rispetto del  capitolato  prestazionale  e  delle  norme  e
          provvedimenti   di   pubbliche    autorita'    vigenti    e
          sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
          e le  varianti  in  corso  d'opera  sono  ad  ogni  effetto
          approvati    dall'affidatario,     previa     comunicazione
          all'amministrazione aggiudicatrice e, ove prescritto,  alle
          terze autorita' competenti.  Il  rischio  della  mancata  o
          ritardata  approvazione  da  parte   di   terze   autorita'
          competenti della progettazione e delle  eventuali  varianti
          e'    a    carico    dell'affidatario.    L'amministrazione
          aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il ruolo  di
          autorita' espropriante ai sensi del testo unico di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327. 
              6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
          appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
          accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
          e delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre
          all'amministrazione aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,
          modificazioni, varianti e rifacimento  di  lavori  eseguiti
          ovvero, sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche
          funzionali  essenziali,  la   riduzione   del   canone   di
          disponibilita'.   Il   contratto   individua,    anche    a
          salvaguardia  degli  enti  finanziatori,   il   limite   di
          riduzione del canone di disponibilita' superato il quale il
          contratto   e'   risolto.   L'adempimento   degli   impegni
          dell'amministrazione  aggiudicatrice  resta  in  ogni  caso
          condizionato  al  positivo  controllo  della  realizzazione
          dell'opera  ed  alla  messa  a  disposizione  della  stessa
          secondo   le   modalita'   previste   dal   contratto    di
          disponibilita'. 
              7. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
          alle infrastrutture di cui alla parte II, titolo III,  capo
          IV. In tal caso l'approvazione dei progetti avviene secondo
          le procedure previste agli articoli 165 e seguenti.».