Art. 4 
 
 
                  Domicilio digitale del cittadino 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente: 
  « ART. 3-bis. - (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio indirizzo di posta elettronica certificata,  ((rilasciato  ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2,)) quale suo domicilio digitale. 
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario. ((L'utilizzo di differenti modalita'  di  comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell'articolo  11,  comma  9,  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150.)) 
  ((4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al  comma  1,  le
amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma
elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39.)) 
  ((4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano  a  tutti
gli effetti di legge gli obblighi di conservazione  e  di  esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente  laddove  la  copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi
che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato
predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71.)) 
  ((4-quater. Le modalita' di predisposizione della  copia  analogica
di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento
rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.)) 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ».