Art. 4 
 
 
        Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi 
 
  1.  Gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  annui   di   risparmio
energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo  dei
certificati bianchi, sono definiti  per  il  periodo  2013-2016  come
segue: 
  a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013; 
  b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014; 
  c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015; 
  d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016. 
  I suddetti obiettivi indicano  i  risparmi  cumulati  generati  da:
interventi associati al rilascio di certificati bianchi  nel  periodo
di riferimento, energia da cogenerazione  ad  alto  rendimento  (CAR)
associata  al  rilascio  di  certificati  bianchi  nel   periodo   di
riferimento, interventi gia' realizzati che abbiano una vita  tecnica
superiore alla vita utile (che sono in grado di generare risparmi, in
considerazione della durata della vita tecnica, oltre la vita utile e
quindi senza produzione di certificati). 
  2.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali  annui   di   incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di  energia  elettrica  e
gas che devono  essere  conseguiti  dai  soggetti  obbligati  di  cui
all'art. 3  sono  definiti  in  termini  di  milioni  di  certificati
bianchi, tenendo  conto  di  un  valore  medio  del  coefficiente  di
durabilita' pari a 2,5, e  si  riferiscono  a  risparmi  associati  a
rilascio di certificati bianchi, al netto dei titoli per  energia  da
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ritirati direttamente dal GSE. 
  3.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali  annui   di   incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica  che
devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a) nel periodo 2013-2016, sono  ottenuti  attraverso
misure e interventi che  comportano  una  riduzione  dei  consumi  di
energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi,  secondo
le seguenti quantita' e cadenze annuali: 
  a) 3,03 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2013; 
  b) 3,71 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2014; 
  c) 4,26 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2015; 
  d) 5,23 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2016. 
  4.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali  annui   di   incremento
dell'efficienza energetica degli  usi  finali  di  gas  naturale  che
devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera b) nel periodo 2013-2016, sono  ottenuti  attraverso
misure e interventi che  comportano  una  riduzione  dei  consumi  di
energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi,  secondo
le seguenti quantita' e cadenze annuali: 
  a) 2,48 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2013; 
  b) 3,04 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2014; 
  c) 3,49 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2015; 
  d) 4,28 milioni di certificati  bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2016. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro  il  31
dicembre 2015, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli  anni
successivi  al  2016  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo 79/1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto  legislativo
n. 164/2000. 
  6. La quota degli obblighi di cui  al  comma  3,  che  deve  essere
conseguita dalla singola impresa di distribuzione di elettricita', e'
determinata dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  energia  elettrica
distribuita dalla medesima impresa ai clienti  finali  connessi  alla
sua rete, e da  essa  autocertificata,  e  la  quantita'  di  energia
elettrica distribuita sul territorio nazionale dai  soggetti  di  cui
all'art.   3,   comma   1,   lettera   a)   determinata   annualmente
dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas,   conteggiata
nell'anno  precedente  all'ultimo  trascorso.  La  stessa   Autorita'
comunica tali valori al Ministero dello sviluppo economico e al GSE. 
  7. La quota degli obblighi di cui  al  comma  4,  che  deve  essere
conseguita dalla singola impresa di distribuzione di gas naturale, e'
determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita
dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da
essa  autocertificata,  e  la  quantita'  di  gas   distribuito   sul
territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
b), determinata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica  e
il gas, conteggiata nell'anno  precedente  all'ultimo  trascorso.  La
stessa Autorita' comunica tali valori  al  Ministero  dello  sviluppo
economico e al GSE. 
  8. A  decorrere  dal  2014,  il  GSE  rende  noto  l'ammontare  dei
certificati bianchi attestanti risparmi di energia  elettrica  e  gas
naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obbligo  quantitativo
nazionale, che, alla data del 1° giugno di  ciascun  anno,  risultano
non annullati e ancora in possesso dei soggetti di  cui  all'art.  7,
comma 1. 
  9. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale  relativi
alle quantita' di certificati eccedenti di cui al comma  8,  superino
il 5% dei  rispettivi  obblighi  quantitativi  nazionali  che  devono
essere conseguiti dai soggetti obbligati per l'anno cui  e'  riferita
la suddetta verifica, l'obbligo  quantitativo  nazionale  per  l'anno
successivo viene incrementato  della  suddetta  quantita'  eccedente.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, il  GSE  comunica  i  dati  della
verifica al Ministero  dello  sviluppo  economico  che,  con  proprio
provvedimento,  individua  l'eventuale   nuova   ripartizione   degli
obblighi. 
  10. Ai sensi dell'art. 29, comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
28/2011, i risparmi di energia realizzati attraverso  interventi  per
rendere piu'  efficienti  le  reti  elettriche  e  del  gas  naturale
concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle  imprese  di
distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili  certificati
bianchi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori
MT/BT a carico dell'utenza, che invece ne hanno diritto. 
  11. A decorrere dal  1°  gennaio  2017,  qualora  non  siano  stati
definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli  anni  successi  al
2016 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli
investimenti, il GSE ritira, per gli anni successivi,  i  certificati
bianchi generati dai progetti precedentemente realizzati e da  quelli
in corso, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo
pari  alla  media  delle  transazioni  di  mercato   registrate   nel
quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%.