Art. 4 Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia 1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternita' e negli undici mesi successivi, ha la facolta' di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 2012. 2. La richiesta puo' essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia gia' usufruito in parte del congedo parentale.