Art. 4 Beneficiari 1. La richiesta del beneficio e' presentata ai Comuni da un componente del Nucleo Familiare, entro la data stabilita dai Comuni medesimi al fine di soddisfare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 2. Il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da almeno 1 anno dal momento di presentazione della domanda. 3. I nuclei familiari beneficiari al momento della presentazione della richiesta devono essere in possesso dei seguenti: a) Requisiti concernenti la condizione economica: i) ISEE, in corso di validita', inferiore o uguale a euro 3.000; ii) per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta', valore ai fini ICI della abitazione di residenza inferiore a euro 30.000; iii) patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000; iv) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000; v) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore a 600 euro mensili; vi) nessun componente il Nucleo Familiare in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti. b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari: i) presenza nel nucleo di almeno un componente di eta' minore di anni 18; ii) precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parita' di altri condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti condizioni: A. disagio abitativo, accertato dai competenti servizi del Comune; B. Nucleo Familiare costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni; C. Nucleo Familiare con tre o piu' figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo figlio; D. Nucleo Familiare con uno o piu' figli minorenni con disabilita'; iii) quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parita' di altre condizioni, sono favoriti i Nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli ed inferiore l'eta' del figlio piu' piccolo. c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa: i) Assenza di lavoro per i componenti in eta' attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo per il quale, nei 36 mesi precedenti la richiesta del beneficio, sia avvenuta la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta la cessazione dell'attivita', ovvero, nel caso di lavoratori precedentemente impiegati con tipologie contrattuali flessibili, possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni; ii) Alternativamente al caso di cui alla lettera i), assenza di lavoro per i componenti in eta' attiva del Nucleo al momento della richiesta del beneficio e almeno un componente del Nucleo in condizione di lavoratore dipendente ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; il valore complessivo per il Nucleo Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000. d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1, individua i Nuclei Familiari Beneficiari nei limiti della quota di risorse attribuita a ciascun Comune ai sensi dell'art. 2, comma 1, avuto riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosita' del Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. 5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre che alla Carta acquisti sperimentale, agli interventi e servizi attivi sul territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a livello comunale in materia di prestazioni sociali. 6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.