Art. 4 
 
 
                             Beneficiari 
 
  1. La richiesta  del  beneficio  e'  presentata  ai  Comuni  da  un
componente del Nucleo Familiare, entro la data stabilita  dai  Comuni
medesimi al fine di soddisfare i termini di cui all'art. 3, comma  1,
lettera a), mediante modello di dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' predisposto dal  Soggetto  attuatore  entro  30  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000. 
  2.  Il  richiedente  deve  risultare  in  possesso   dei   seguenti
requisiti: 
    a) essere cittadino italiano o comunitario  ovvero  familiare  di
cittadino italiano o comunitario non avente la  cittadinanza  di  uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del  diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in  possesso  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
    b) essere residente nel Comune in cui presenta domanda da  almeno
1 anno dal momento di presentazione della domanda. 
  3. I nuclei familiari beneficiari al  momento  della  presentazione
della richiesta devono essere in possesso dei seguenti: 
    a) Requisiti concernenti la condizione economica: 
      i) ISEE, in corso di  validita',  inferiore  o  uguale  a  euro
3.000; 
      ii)  per  i  nuclei  familiari  residenti  in   abitazione   di
proprieta',  valore  ai  fini  ICI  della  abitazione  di   residenza
inferiore a euro 30.000; 
      iii)  patrimonio  mobiliare,  come  definito  ai   fini   ISEE,
inferiore a euro 8.000; 
      iv) valore dell'indicatore della situazione patrimoniale,  come
definito ai fini ISEE, inferiore a euro 8.000; 
      v) nel caso di godimento  da  parte  di  componenti  il  Nucleo
Familiare, al momento della presentazione della richiesta e per tutto
il corso della Sperimentazione, di altri trattamenti economici, anche
fiscalmente  esenti,  di   natura   previdenziale,   indennitaria   e
assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo  Stato  o  da  altre
pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore
complessivo per il Nucleo Familiare  dei  medesimi  trattamenti  deve
essere inferiore a 600 euro mensili; 
      vi) nessun  componente  il  Nucleo  Familiare  in  possesso  di
autoveicoli immatricolati  nei  12  mesi  antecedenti  la  richiesta,
ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc,
nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a 250  cc,  immatricolati
nei tre anni antecedenti. 
    b) Requisiti concernenti le caratteristiche familiari: 
      i) presenza nel nucleo di almeno un componente di  eta'  minore
di anni 18; 
      ii) precedenza per l'accesso alla Sperimentazione, a parita' di
altri condizioni, per i Nuclei Familiari in almeno una delle seguenti
condizioni: 
        A. disagio abitativo, accertato dai  competenti  servizi  del
Comune; 
        B. Nucleo Familiare  costituito  esclusivamente  da  genitore
solo e figli minorenni; 
        C. Nucleo Familiare con tre o piu' figli minorenni ovvero con
due figli e in attesa del terzo figlio; 
        D. Nucleo Familiare  con  uno  o  piu'  figli  minorenni  con
disabilita'; 
      iii) quale ulteriore criterio di precedenza per l'accesso  alla
Sperimentazione, a parita'  di  altre  condizioni,  sono  favoriti  i
Nuclei per i quali, nell'ordine, sia maggiore il numero dei figli  ed
inferiore l'eta' del figlio piu' piccolo. 
    c) Requisiti concernenti la condizione lavorativa: 
      i) Assenza di lavoro per i componenti in eta' attiva del Nucleo
al momento della richiesta del beneficio e almeno un  componente  del
Nucleo per  il  quale,  nei  36  mesi  precedenti  la  richiesta  del
beneficio, sia avvenuta  la  cessazione  di  un  rapporto  di  lavoro
dipendente, ovvero, nel caso di lavoratori autonomi, sia avvenuta  la
cessazione   dell'attivita',   ovvero,   nel   caso   di   lavoratori
precedentemente  impiegati  con  tipologie  contrattuali  flessibili,
possa essere dimostrata l'occupazione nelle medesime forme per almeno
180 giorni; 
      ii) Alternativamente al caso di cui alla lettera i), assenza di
lavoro per i componenti in eta' attiva del Nucleo  al  momento  della
richiesta  del  beneficio  e  almeno  un  componente  del  Nucleo  in
condizione di lavoratore dipendente ovvero  impiegato  con  tipologie
contrattuali  flessibili;  il  valore  complessivo  per   il   Nucleo
Familiare di tali redditi da lavoro, effettivamente percepiti nei sei
mesi antecedenti la richiesta, non deve superare euro 4.000. 
    d) Requisiti eventuali ed ulteriori definiti dal Comune  d'intesa
con il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Il soggetto attuatore, sulla base delle graduatorie inviate  dai
Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1, individua
i Nuclei Familiari Beneficiari nei  limiti  della  quota  di  risorse
attribuita a ciascun Comune ai sensi  dell'art.  2,  comma  1,  avuto
riguardo alla modulazione del beneficio in base alla numerosita'  del
Nucleo Familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. 
  5. I Nuclei Familiari Beneficiari accedono, oltre  che  alla  Carta
acquisti  sperimentale,  agli  interventi  e   servizi   attivi   sul
territorio, ai sensi delle disposizioni vigenti a livello comunale in
materia di prestazioni sociali. 
  6. I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire  la  revoca
del beneficio nel caso emerga il  venire  meno  delle  condizioni  di
bisogno che lo hanno motivato.