Art. 4 Determinazione dei contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti 1. Ai fini della determinazione dei contributi in relazione ai costi ambientali di ripristino dei luoghi sostenuti dai titolari di impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria effettuata dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, puo' essere riconosciuto un contributo pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attivita' di cui all'Allegato IV al presente decreto, il quale non potra' eccedere complessivamente la somma di 70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 2. La somma dei contributi o indennizzi percepiti dai titolari di impianti ai sensi del Decreto Ministeriale 7 agosto 2003 e del presente decreto non potra' comunque eccedere l'importo complessivo di 100.000 euro per ciascun impianto.