Art. 4 
 
Determinazione dei contributi per i costi  ambientali  di  ripristino
  dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di  distribuzione  dei
  carburanti 
  1. Ai fini della determinazione  dei  contributi  in  relazione  ai
costi ambientali di ripristino dei luoghi sostenuti dai  titolari  di
impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di  distribuzione
dei carburanti della rete ordinaria effettuata dal  1°  gennaio  2012
fino al 31 dicembre 2014, puo' essere riconosciuto un contributo pari
al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attivita'
di cui all'Allegato IV al  presente  decreto,  il  quale  non  potra'
eccedere  complessivamente  la  somma  di  70.000  euro  per  ciascun
impianto e comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo. 
  2. La somma dei contributi o indennizzi percepiti dai  titolari  di
impianti ai sensi del  Decreto  Ministeriale  7  agosto  2003  e  del
presente decreto non potra' comunque eccedere  l'importo  complessivo
di 100.000 euro per ciascun impianto.