Art. 4 
 
             Norme in materia di concorrenza nel mercato 
                  del gas naturale e nei carburanti 
 
  1. All'articolo 22, comma 2,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1,  del  decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, le parole «Per gli  stessi  clienti
vulnerabili» sono sostituite  dalle  seguenti  «Per  i  soli  clienti
domestici». 
  2. ((I termini previsti dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226, come modificati ai sensi del  comma  3  del  presente  articolo,
relativi all'avvio delle procedure  di  gara  per  l'affidamento  del
servizio di distribuzione del gas naturale)) sono  da  intendersi  di
natura perentoria. In particolare, scaduti tali termini,  la  Regione
con competenza sull'ambito, avvia la procedura di gara attraverso  la
nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 
  3. Le date limite di cui all'Allegato 1 del ((regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 12  novembre  2011,  n.
226)),  relative  agli  ambiti  ricadenti   nel   primo   e   secondo
raggruppamento dello stesso  Allegato  1,  che  sono  scadute  o  che
verrebbero a scadere entro il mese di ottobre 2013, sono prorogate di
quattro mesi, con uno  spostamento  dei  rispettivi  termini  di  cui
all'articolo 3 del ((medesimo  regolamento))  relativi  alla  mancata
nomina della stazione appaltante comunque a  data  non  anteriore  al
((1° gennaio 2014)). Per tutti gli ambiti dello  stesso  Allegato  in
cui non e' presente il capoluogo di provincia, la designazione  della
stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a
maggioranza  qualificata  dei  due  terzi  dei  comuni   appartenenti
all'ambito  che  rappresentino  almeno  i  due  terzi  dei  punti  di
riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di  riferimento  per
la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero
dello sviluppo economico. 
  ((3-bis. Le date stabilite dall'Allegato 1 annesso  al  regolamento
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
2011, n. 226, sono prorogate di ventiquattro mesi, comprensivi  delle
proroghe disposte dal comma 3 del presente articolo, per  gli  ambiti
in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna e' situato  nei
comuni colpiti dagli eventi  sismici  del  20  e  29  maggio  2012  e
inseriti nell'elenco di cui all'Allegato 1  annesso  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  1°  giugno  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130  del  6  giugno  2012,  e  successive
modificazioni.)) 
  4. Decorsi quattro mesi dalla scadenza dei termini di cui al  comma
2 senza che la Regione competente abbia  proceduto  alla  nomina  del
commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo  economico,  sentita
la Regione,  interviene  per  dare  avvio  alla  gara,  nominando  un
commissario ad acta. 
  5.  Nei  casi  in  cui  gli  Enti  locali  concedenti  non  abbiano
rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n.  226,  come  modificati
((ai sensi del comma 3 del presente articolo)), il  venti  per  cento
((delle somme)) di cui all'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226,  ad  essi
spettanti a seguito della gara,  ((e'  versato))  dal  concessionario
subentrante, con modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa  conguaglio
per il settore elettrico  per  essere  ((destinato))  alla  riduzione
delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente. 
  6. Al fine di facilitare lo svolgimento  delle  gare  ((di  cui  al
comma 2)) e di ridurre i  costi  ((per  gli  enti  locali  e  per  le
imprese)), il Ministero dello sviluppo economico puo'  emanare  linee
guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del  valore
di rimborso degli impianti di  distribuzione  del  gas  naturale,  in
conformita' con l'articolo 5 del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 12 novembre 2011, n. 226. 
  7. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  rete  di
distribuzione dei carburanti liquidi e  per  diffondere  l'uso  ((del
metano e del GPL)) per autotrazione nelle aree con scarsa presenza di
impianti di  distribuzione  di  tale  carburante,  il  fondo  per  la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,  n.  32,  e'
destinato anche alla erogazione  di  contributi  per  la  chiusura  e
contestuale  trasformazione  da  ((impianti   di   distribuzione   di
carburanti)) liquidi in impianti di distribuzione esclusiva di metano
((o di GPL)) per autotrazione, secondo le modalita'  definite  con  i
decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  19  aprile  2013,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2013)),  e
7 agosto 2003, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223  del  25
settembre 2003)). 
  ((7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n.  183,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente:)) 
  ((«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
importo pari alle seguenti percentuali dei  volumi  d'affari  di  cui
all'articolo 20,  primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:)) 
  (( a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;)) 
  ((b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e  fino
a 2.064.000 euro;)) 
  ((c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo  del
          23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva
          98/30/CE recante norme comuni per il  mercato  interno  del
          gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.  17  maggio
          1999, n. 144.", pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000,
          n. 142, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              "22. Obblighi relativi al servizio  pubblico  e  tutela
          dei consumatori. 
              1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti  vulnerabili  i  clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
              a) qualora un cliente, nel  rispetto  delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese (93); 
              b) i  clienti  ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
              c) qualora un cliente  finale  connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239." 
              -si riporta l'articolo 3 del decreto del Ministro dello
          sviluppo economico del 12 novembre 2011,  n.  226,  recante
          "Regolamento per i criteri di gara  e  per  la  valutazione
          dell'offerta   per   l'affidamento   del   servizio   della
          distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo
          46-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre   2007,   n.   159,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          novembre 2007, n. 222.", pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          gennaio 2012, n. 22, S.O.: 
              "Articolo 3 Intervento della Regione 
              1.  Nel  primo  periodo   di   applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   secondo
          periodo, o qualora, nel caso di  presenza  nell'ambito  del
          Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli
          altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere,  avvia  la   procedura   di   gara   ai   sensi
          dell'articolo 14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164. 
              2. A regime valgono i termini e le  modalita'  indicate
          nell'articolo 14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito." 
              -si riporta il comma 7  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione
          della  direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il
          mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo  41
          della L. 17 maggio 1999, n. 144.", pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 20 giugno 2000, n. 142: 
              " Art. 14. Attivita' di distribuzione. 
              1-6 (Omissis) 
              7. Gli enti locali avviano la  procedura  di  gara  non
          oltre un anno prima  della  scadenza  dell'affidamento,  in
          modo da evitare soluzioni di continuita' nella gestione del
          servizio. Il gestore uscente  resta  comunque  obbligato  a
          proseguire  la   gestione   del   servizio,   limitatamente
          all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza
          del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro
          il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina
          di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara. 
              8-10 (Omissis)". 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
          novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per  i  criteri
          di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
          del servizio  della  distribuzione  del  gas  naturale,  in
          attuazione  dell'articolo  46-bis  del   decreto-legge   1°
          ottobre  2007,   n.   159,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.",  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O. 
              -si riporta l'articolo 3  del  citato  decreto  del  12
          novembre 2011, n. 226: 
              "Articolo 3 Intervento della Regione 
              1.  Nel  primo  periodo   di   applicazione,   qualora,
          trascorsi 7 mesi dal termine fissato nell'allegato  1,  gli
          Enti locali concedenti non abbiano identificato la stazione
          appaltante,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   secondo
          periodo, o qualora, nel caso di  presenza  nell'ambito  del
          Comune capoluogo di provincia, trascorsi 15 mesi  o,  negli
          altri casi, 18 mesi dal termine fissato nell'allegato 1, la
          stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di  gara,
          la Regione con competenza sull'ambito,  previa  diffida  ai
          soggetti inadempienti contenente un  termine  perentorio  a
          provvedere,  avvia  la   procedura   di   gara   ai   sensi
          dell'articolo 14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164. 
              2. A regime valgono i termini e le  modalita'  indicate
          nell'articolo 14,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164, per l'intero ambito." 
              -si riporta il comma 1  dell'articolo  2  del  medesimo
          decreto 12 novembre 2011, n. 226: 
              "Art. 2 Soggetto che gestisce la gara 
              1. Gli Enti locali concedenti  appartenenti  a  ciascun
          ambito demandano al Comune capoluogo di provincia il  ruolo
          di stazione appaltante  per  la  gestione  della  gara  per
          l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione   del   gas
          naturale in forma associata secondo la normativa vigente in
          materia di Enti locali, ferma restando la  possibilita'  di
          demandare in alternativa  tale  ruolo  a  una  societa'  di
          patrimonio delle reti, costituita  ai  sensi  dell'articolo
          113, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
          267, ove presente. Nel caso in cui il Comune  capoluogo  di
          provincia non appartenga all'ambito, i  sopra  citati  Enti
          locali individuano un Comune capofila, o la Provincia, o un
          altro  soggetto  gia'  istituito,  quale  una  societa'  di
          patrimonio delle reti,  al  quale  demandare  il  ruolo  di
          stazione appaltante. 
              2-7 (Omissis)". 
              -si riportano il comma 4 dell'articolo 8 e l'articolo 5
          del citato decreto 12 novembre 2011, n. 226: 
              "Art. 8 Oneri da riconoscere all'Ente locale concedente
          e ai proprietari di impianti 
              1-3 (Omissis) 
              4. Il gestore corrisponde annualmente agli Enti  locali
          una  quota  parte  della  remunerazione  del  capitale   di
          localita' relativo ai servizi di  distribuzione  e  misura,
          relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui
          la rete sia di proprieta' dell'Ente locale sia nel caso  in
          cui sia di proprieta' del gestore, nonche'  della  relativa
          quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma
          1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito  della
          gara. 
              5-6 (Omissis)". 
              "Art. 5. Rimborso al gestore uscente nel primo periodo 
              1. Il valore di rimborso ai titolari degli  affidamenti
          e concessioni cessanti, per i quali e' previsto un  termine
          di scadenza naturale non posteriore alla data di cessazione
          del  servizio  prevista  nel  bando  di  gara   del   nuovo
          affidamento, viene calcolato in  base  a  quanto  stabilito
          dalle convenzioni o dai contratti  alla  scadenza  naturale
          dell'affidamento. 
              2. Il valore di rimborso ai titolari degli  affidamenti
          e concessioni cessanti, per i  quali  non  e'  previsto  un
          termine di scadenza o e' previsto un  termine  di  scadenza
          naturale che supera la  data  di  cessazione  del  servizio
          prevista nel bando di gara  del  nuovo  affidamento,  viene
          calcolato in base a quanto stabilito  nelle  convenzioni  o
          nei   contratti,   conformemente    a    quanto    previsto
          nell'articolo 15,  comma  5,  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni, in particolare per
          i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla
          scadenza naturale. 
              3. Nel caso in cui la metodologia di calcolo del valore
          di  rimborso  ai  titolari  di  cui  al  comma  2  non  sia
          desumibile dai documenti contrattuali, incluso il  caso  in
          cui sia genericamente indicato che il  valore  di  rimborso
          debba essere a prezzi di mercato, si applicano i criteri di
          cui alle lettere a) e b) dell'articolo  24,  comma  4,  del
          regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578,  con  le  modalita'
          specificate  nei  commi  da  5  a  13,  limitatamente  alla
          porzione di impianto di proprieta' del gestore,  che,  alla
          scadenza naturale dell'affidamento, non sia prevista essere
          trasferita  in   devoluzione   gratuita   all'Ente   locale
          concedente. 
              4. Nel  caso  in  cui  le  convenzioni  o  i  contratti
          contengano la  metodologia  generale  di  calcolo,  ma  non
          prevedano uno o piu' dettagli applicativi,  si  applica  il
          comma o i commi pertinenti tra quelli da  5  a  13  per  la
          determinazione degli elementi applicativi mancanti,  mentre
          per  gli  altri  parametri  si  considerano  i  dati  e  le
          modalita' desumibili dai documenti contrattuali. Cio'  vale
          anche nel caso di cui al comma 1, qualora la  modalita'  di
          rimborso alla scadenza naturale  dell'affidamento  prevista
          nella  convenzione  o  nel  contratto  faccia   riferimento
          all'articolo 24, comma 4 del regio decreto 15 ottobre 1925,
          n. 2578. 
              5. Il valore industriale della  parte  di  impianto  di
          proprieta' del gestore  uscente  di  cui  alla  lettera  a)
          dell'articolo 24, comma 4, del  regio  decreto  15  ottobre
          1925,  n.  2578  e'  pari  al  costo  che  dovrebbe  essere
          sostenuto per la sua ricostruzione a nuovo,  decurtato  del
          valore del degrado fisico di cui al  comma  10,  includendo
          anche le immobilizzazioni in corso come risultano dai libri
          contabili. 
              6. Il costo per la ricostruzione  a  nuovo  di  cui  al
          comma 5 e' calcolato partendo dallo  stato  di  consistenza
          dell'impianto,  applicando  il  prezzario   contenuto   nei
          documenti contrattuali,  qualora  esplicitamente  previsto,
          unitamente ad  un  meccanismo  di  indicizzazione,  per  la
          valorizzazione  dell'impianto   in   caso   di   cessazione
          anticipata del contratto, ed aggiungendo gli oneri generali
          di cui al comma 9, qualora non  siano  gia'  contenuti  nel
          prezzario  utilizzato.  Per   gli   impianti   oggetto   di
          finanziamenti pubblici  realizzati  dopo  l'anno  2000,  il
          costo per la ricostruzione a nuovo e' calcolato sulla  base
          dei  costi  effettivamente  sostenuti,  aggiornati  con  il
          deflatore degli investimenti fissi lordi, se le  condizioni
          di posa e di accessibilita' non si sono modificate. 
              7. Qualora i documenti contrattuali non  contengano  il
          prezzario di cui al comma 6, si utilizzano i  prezzari  per
          lavori edili e per installazione  di  impianti  tecnologici
          della  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura della provincia dell'ambito, o, in  assenza  di
          questi, gli analoghi prezzari regionali. Per il  valore  di
          acquisto dei componenti specifici della distribuzione  gas,
          come impianti  principali  e  secondari  di  regolazione  e
          misura,  gruppi  di  misura  gas,  impianti  di  protezione
          catodica, qualora non desumibili dai prezzari indicati,  si
          utilizza  il  prezzario  emanato  dall'Autorita'   per   la
          valutazione degli investimenti e, in sua mancanza, i valori
          di mercato come risultano dalle offerte piu' recenti. 
              8. Nell'applicazione del prezzario di cui ai commi 6  e
          7, in particolare per la rete, si considerano: 
              a. eventuali pezzi speciali o opere particolari,  quali
          sovra e sottopassi in corrispondenza delle interferenze con
          altri sottoservizi; 
              b.  le  modalita'  di  posa  che  tengano  conto  della
          tipologia  delle  condizioni  morfologiche  del   suolo   e
          sottosuolo,  della  loro  accessibilita'  e  di   eventuali
          particolari prescrizioni realizzative; 
              c.  la  tipologia  dei   ripristini   delle   superfici
          interessate     dalla     posa,     sempre     considerando
          l'accessibilita' dei luoghi di posa. 
              9. Per  tener  conto  degli  oneri  amministrativi  per
          autorizzazioni, per  la  progettazione,  per  la  direzione
          lavori  e  per  i  collaudi  e  delle  spese  generali,  si
          incrementa il valore, ottenuto come previsto nei commi 6  e
          7,  di  un  fattore  pari  a  13%,  valore  minimo  di  cui
          all'articolo 34, comma 2.c, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.
          554,  Regolamento  di  attuazione  della  legge  quadro  in
          materia di lavori pubblici, purche' i costi  effettivamente
          sostenuti o il prezzario utilizzato non tengano gia'  conto
          di tali oneri. 
              10.  Il  valore  del  degrado  fisico  e'   determinato
          considerando durate utili degli impianti  come  specificate
          nei documenti contrattuali o, in  assenza  di  indicazioni,
          considerando fino al 30 settembre 2004  durate  utili  come
          riportate nella tabella 1 di cui  all'allegato  A,  facente
          parte integrante del presente regolamento, e dal 1° ottobre
          2004 le vite utili ai fini regolatori contenute  nel  Testo
          Unico   della   regolazione   tariffaria   allegato    alla
          deliberazione  ARG/Gas  159/08  dell'Autorita',  e  tenendo
          conto  dell'anno  di  installazione  dei  componenti  e  di
          realizzazione dei singoli tratti di rete come risulta dallo
          stato di consistenza. Qualora lo stato di  consistenza  non
          riporti la data di realizzazione  dei  componenti  o  delle
          condotte  e  questa  non  sia   desumibile   da   documenti
          amministrativi o altri riferimenti, la data da assumere per
          le valutazioni del valore residuo deve essere coerente  con
          i   dati   presentati   all'Autorita'   ai    fini    della
          determinazione delle  tariffe,  o,  in  loro  mancanza,  e'
          calcolata sulla base del rapporto tra fondo di ammortamento
          e valore del cespite riportato in bilancio,  opportunamente
          rettificato   da   eventuali   operazioni    straordinarie,
          moltiplicato per la durata utile del cespite. 
              11.  Il  valore  di  rimborso  al  gestore  uscente  e'
          ottenuto deducendo dal valore industriale di cui al comma 5
          le anticipazioni e sussidi concessi dai Comuni e  da  altri
          finanziatori pubblici e aggiungendo eventuali premi  pagati
          agli Enti locali concedenti, valutati con le  modalita'  di
          cui ai commi 12 e 13. 
              12. I valori da detrarre per le anticipazioni e sussidi
          concessi dai Comuni e da altri finanziatori pubblici  sono,
          al netto di eventuali imposte pagate direttamente  connesse
          con  tali  anticipazioni  e  sussidi  e  quindi  escludendo
          l'IRES,   rivalutati   applicando   il   deflatore    degli
          investimenti  fissi  lordi  utilizzato  nella   regolazione
          tariffaria. I valori si  calcolano  applicando  le  formule
          dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo  Unico
          della   regolazione   delle   tariffe   dei   servizi    di
          distribuzione  e  misura  del  gas  per   il   periodo   di
          regolazione 2009-2012, emanato  con  deliberazione  ARG/Gas
          159/08, limitatamente alla  parte  relativa  ai  contributi
          pubblici ed assumendo le durate utili dei cespiti a cui  si
          riferiscono, di cui al comma  10.  Tutti  i  contributi  in
          detrazione, a  prescindere  dall'anno  in  cui  sono  stati
          ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008,  in
          coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria. 
              13. Nel caso in cui il  gestore  abbia  versato,  prima
          dell'entrata in vigore del decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, un  premio  all'Ente  locale  concedente  per
          l'affidamento, la prosecuzione o il rinnovo della  gestione
          con una scadenza naturale che supera la data  di  effettiva
          cessazione del servizio,  il  valore  di  rimborso  include
          anche  le  quote  residue  del  premio  versato,  calcolate
          rivalutando i premi con l'applicazione del deflatore  degli
          investimenti  fissi  lordi  utilizzato  nella   regolazione
          tariffaria e degradandoli  considerando  una  durata  utile
          pari alla differenza fra la data di scadenza naturale della
          concessione e l'anno di versamento del premio. 
              14. Qualora la concessione preveda, alla  sua  scadenza
          naturale,   la   devoluzione   gratuita   all'Ente   locale
          concedente di  una  porzione  di  impianto  e  la  data  di
          scadenza naturale superi la data  di  effettiva  cessazione
          del servizio, il valore di rimborso al gestore  uscente  di
          tale porzione di impianto e' valutato: 
              a.  secondo   quanto   desumibile   dal   contratto   o
          concessione in caso di cessazione anticipata del contratto;
          in particolare, nel caso di riferimento al regio decreto 15
          ottobre 1925, n.  2578,  valgono  i  commi  pertinenti  tra
          quelli da 5 a 13, per gli  elementi  applicativi  mancanti;
          resta sempre esclusa la valutazione  del  mancato  profitto
          derivante dalla  conclusione  anticipata  del  rapporto  di
          gestione; 
              b. nel caso in  cui  le  modalita'  per  la  cessazione
          anticipata  del  contratto  non  siano   desumibili   nelle
          convenzioni o nei contratti, valgono i commi da 5 a 9 e  da
          11 a 13,  considerando,  per  il  calcolo  del  valore  del
          degrado fisico, una durata utile  convenzionale  pari  alla
          differenza  fra  la  data  di   scadenza   naturale   della
          concessione e la data di  realizzazione  dell'investimento,
          qualora tale differenza sia inferiore alla presunta  durata
          utile della tipologia di cespite di cui al comma 10. 
              Il  valore  di  rimborso  relativo  alla  porzione   di
          impianto per cui la concessione non prevede la  devoluzione
          gratuita viene determinato seguendo i commi pertinenti da 1
          a 13. Qualora il valore  di  rimborso  al  gestore  uscente
          supera di oltre il 25%  il  valore  delle  immobilizzazioni
          nette di localita', al netto  dei  contributi  pubblici  in
          conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti
          di localita', riconosciuto  dalla  regolazione  tariffaria,
          l'Ente locale concedente trasmette le relative  valutazioni
          di   dettaglio   all'Autorita'.   Eventuali    osservazioni
          dell'Autorita' sull'applicazione delle previsioni contenute
          nel presente regolamento al valore di  rimborso  sono  rese
          pubbliche. 
              15. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
          dell'impianto dalla data in cui  esegue  il  pagamento,  al
          gestore   uscente,   del   valore   di   rimborso   residuo
          dell'impianto  e   subentra   in   eventuali   obbligazioni
          finanziarie, o ne  paga  il  relativo  valore  residuo,  in
          conformita'  con  l'articolo  14,  comma  9,  del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e, se  applicabile,  in
          cui l'Ente locale concedente esegue il pagamento al gestore
          uscente del valore di rimborso per la porzione di  impianto
          a cui e' applicabile il comma 14. 
              16. Qualora, trascorso il periodo di tempo  disponibile
          per emettere il bando di gara  d'ambito,  si  manifesti  un
          disaccordo  tra  l'Ente  locale  concedente  e  il  gestore
          uscente con riferimento alla determinazione del  valore  di
          rimborso del gestore uscente, il bando di gara riporta, per
          l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di
          proprieta'  al  gestore  subentrante,  oltre   alla   stima
          dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente,
          un valore di riferimento da utilizzare ai fini della  gara,
          in  particolare  per   la   verifica   dei   requisiti   di
          partecipazione   e   della   valutazione   delle   offerte,
          determinato come il piu' grande fra i seguenti valori: 
              a. la stima dell'Ente locale concedente; 
              b. il valore delle immobilizzazioni nette di localita',
          al netto dei contributi pubblici in conto  capitale  e  dei
          contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di   localita',
          riconosciuto dal sistema tariffario. 
              Il gestore subentrante  versa  al  gestore  uscente  il
          valore di riferimento, previsto nel bando di gara  all'atto
          del  passaggio  di  proprieta'  dell'impianto.  L'eventuale
          differenza tra il valore accertato in esito alla definitiva
          risoluzione del contenzioso e quello di riferimento versato
          dal gestore subentrante e' regolata fra il gestore entrante
          e il gestore uscente." 
              -si  riporta  l'articolo  6  del  decreto   legislativo
          dell'11 febbraio 1998, n.  32,  recante  "Razionalizzazione
          del  sistema  di  distribuzione  dei  carburanti,  a  norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59.", pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1998, n.
          53: 
              "Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete. 
              1. E' costituito presso  la  cassa  conguaglio  GPL  il
          Fondo per la razionalizzazione della rete di  distribuzione
          dei carburanti  nel  quale  confluiscono  i  fondi  residui
          disponibili  nel  conto  economico   avente   la   medesima
          denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP  n.
          18 del  12  settembre  1989  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni. Tale Fondo sara'  integrato,  per  gli  anni
          1998, 1999 e 2000, attraverso un  contributo  calcolato  su
          ogni  litro  di  carburante  per   autotrazione   (benzine,
          gasolio,  GPL  e  metano)   venduto   negli   impianti   di
          distribuzione, pari a lire tre a  carico  dei  titolari  di
          concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
          Tali disponibilita' sono utilizzate per la  concessione  di
          indennizzi, per la chiusura di impianti, ai  gestori  e  ai
          titolari  di  autorizzazione  o  concessione,  secondo   le
          condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   con
          proprio decreto, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data  di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo." 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19
          aprile 2013, recante "Contributi per i costi ambientali  di
          ripristino  dei  luoghi  a  valere   sul   Fondo   per   la
          razionalizzazione   della   rete   di   distribuzione   dei
          carburanti e suo  rifinanziamento.",  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 136. 
              Il decreto del Ministro delle attivita' produttive  del
          7 agosto 2003 , recante "Rifinanziamento del Fondo  per  la
          razionalizzazione   della   rete   di   distribuzione   dei
          carburanti.", e' pubblicato nella Gazz. Uff.  25  settembre
          2003, n. 223. 
              -si riporta l'articolo 34 della legge del  12  novembre
          2011, n. 183, recante "Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge  di
          stabilita' 2012).", pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre
          2011, n. 265, S.O., cosi' come  modificato  dalla  presente
          legge : 
              "Art. 34 Deduzione forfetaria in favore degli esercenti
          impianti di distribuzione carburanti 
              1. Per tenere conto  dell'incidenza  delle  accise  sul
          reddito   di   impresa   degli   esercenti   impianti    di
          distribuzione di carburante, il reddito stesso e'  ridotto,
          a titolo di deduzione forfetaria, di un importo  pari  alle
          seguenti   percentuali   dei   volumi   d'affari   di   cui
          all'articolo 20, primo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 
              a) 1,1 per cento del volume d'affari fino  a  1.032.000
          euro; 
              b) 0,6 per cento del volume  d'affari  oltre  1.032.000
          euro e fino a 2.064.000 euro; 
              c) 0,4 per cento del volume  d'affari  oltre  2.064.000
          euro». 
                
              2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  a
          decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2011. I soggetti di  cui  al  comma  1
          nella  determinazione  dell'acconto  dovuto   per   ciascun
          periodo di  imposta  assumono  quale  imposta  del  periodo
          precedente quella che si sarebbe determinata  senza  tenere
          conto della deduzione forfetaria di cui al  medesimo  comma
          1. 
              3.  All'articolo  2,  comma  5,  del  decreto-legge  29
          dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono soppresse le parole da:
          «nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012»
          fino alla fine del secondo periodo. 
              4. L'aliquota di accisa sulla benzina e  sulla  benzina
          con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul  gasolio  usato
          come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle
          disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte   sulla
          produzione e sui consumi  e  relative  sanzioni  penali  ed
          amministrative, di cui al decreto  legislativo  26  ottobre
          1995,   n.   504,   e   successive   modificazioni,    sono
          rispettivamente fissate: 
              a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad euro 614,20 e ad
          euro 473,20 per mille litri di prodotto: 
              b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad euro 614,70 e ad
          euro 473,70 per mille litri di prodotto. 
              5. Agli aumenti di accisa sulle  benzine  disposti  dal
          comma 4 non si applica l'articolo  1,  comma  154,  secondo
          periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  Il  maggior
          onere conseguente agli aumenti, disposti con  il  comma  4,
          dell'aliquota di accisa sul gasolio usato  come  carburante
          e' rimborsato, con le modalita' previste  dall'articolo  6,
          comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2
          febbraio 2007, n. 26, nei confronti  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, limitatamente  agli  esercenti  le
          attivita' di trasporto merci con veicoli di  massa  massima
          complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e  comma  2,
          del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. 
              6. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi  da
          1 a 3, valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in
          65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si  provvede
          mediante le maggiori entrate derivanti  dalle  disposizioni
          dei commi 4 e 5. 
              7. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  le  transazioni  regolate  con  carte  di
          pagamento  presso  gli   impianti   di   distribuzione   di
          carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite
          sia per l'acquirente che per il venditore. "