Art. 4 
 
 
                  Tutela della salute nelle scuole 
 
  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma
1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al  comma  1  e'
esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni  ((
del sistema educativo di istruzione e di formazione». )) 
  (( 1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema  educativo  di
istruzione  e  di  formazione  incaricato  dal  dirigente,  a   norma
dell'articolo 4, lettera  b),  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione
del  divieto  non   puo'   rifiutare   l'incarico.   Le   istituzioni
scolastiche,  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  attivano  incontri
degli  studenti  con  esperti  delle  aziende  sanitarie  locali  del
territorio sull'educazione alla salute e  sui  rischi  derivanti  dal
fumo. )) 
  2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette  elettroniche  nei  locali
chiusi (( e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del
sistema educativo di istruzione  e  di  formazione,  ))  comprese  le
sezioni di scuole operanti presso le  comunita'  di  recupero  e  gli
istituti  penali  per  i  minorenni,  nonche'  presso  i  centri  per
l'impiego e i centri di formazione professionale. 
  3.  Chiunque  violi  il  divieto  di   utilizzo   delle   sigarette
elettroniche  di  cui  al  comma  2   e'   soggetto   alle   sanzioni
amministrative pecuniarie  di  cui  all'articolo  7  della  legge  11
novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. 
  4. (( I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie  previste
dal comma 3 sono versati all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
essere successivamente  riassegnati  allo  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca.   I
proventi  medesimi  sono  destinati  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario,  con  gli
altri Ministeri  interessati,  alle  singole  istituzioni  che  hanno
contestato le violazioni, per essere successivamente  utilizzati  per
la realizzazione di attivita'  formative  finalizzate  all'educazione
alla salute. )) 
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,
al  fine  di   favorire   il   consumo   consapevole   dei   prodotti
ortofrutticoli (( locali, stagionali e  biologici  ))  nelle  scuole,
elabora appositi programmi di  educazione  alimentare,  ((  anche  in
collaborazione  con  associazioni  e   organizzazioni   di   acquisto
solidale, ))  anche  nell'ambito  di  iniziative  gia'  avviate.  Con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali sono definite le modalita' per  l'attuazione  del  presente
comma. (( All'attuazione delle disposizioni di cui al presente  comma
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  (( 5-bis. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca adotta specifiche linee guida,  sentito  il  Ministero  della
salute, per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  la
somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti
un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi  trans,  oli
vegetali,  zuccheri  semplici  aggiunti,  alto  contenuto  di  sodio,
nitriti o nitrati utilizzati  come  additivi,  aggiunta  di  zuccheri
semplici  e  dolcificanti,  elevato  contenuto  di  teina,  caffeina,
taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti
per tutti coloro che sono affetti da celiachia. 
  5-ter. Dall'attuazione del comma 5-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma  5,  nei  bandi
delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei  servizi  di
refezione  scolastica  e  di  fornitura  di   alimenti   e   prodotti
agroalimentari agli  asili  nido,  alle  scuole  dell'infanzia,  alle
scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e
alle altre strutture pubbliche che  abbiano  come  utenti  bambini  e
giovani fino a diciotto anni di eta', i relativi soggetti  appaltanti
devono prevedere che sia  garantita  un'adeguata  quota  di  prodotti
agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera  corta  e
biologica, nonche' l'attribuzione di un punteggio per le  offerte  di
servizi e forniture rispondenti al  modello  nutrizionale  denominato
«dieta  mediterranea»,  consistente  in   un'alimentazione   in   cui
prevalgano  i  prodotti  ricchi  di  fibre,  in  particolare  cereali
integrali e semintegrali, frutta fresca  e  secca,  verdure  crude  e
cotte e legumi, nonche' pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte
e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse  e  zuccheri
semplici. I suddetti bandi prevedono altresi'  un'adeguata  quota  di
prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che  sono
affetti da celiachia. 
  5-quinquies.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  5,   il
Ministero della salute, d'intesa con  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per quanto riguarda le attivita'  da
svolgersi nelle istituzioni  scolastiche,  al  fine  di  favorire  la
consapevolezza dei rischi  connessi  ai  disturbi  del  comportamento
alimentare,  elabora  programmi  di  educazione   alimentare,   anche
nell'ambito di iniziative gia' avviate. 
  5-sexies. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  come
modificato, da ultimo,  dal  comma  1  del  presente  articolo,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il secondo periodo del comma 10-bis e' soppresso; 
  b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «10-ter. La pubblicita'  di  marchi  di  liquidi  o  ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina e' consentita a condizione
che riporti, in modo chiaramente visibile: 
  a) la dicitura: "presenza di nicotina"; 
  b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina. 
  10-quater. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  le  emittenti  radiotelevisive  pubbliche  e
private e le  agenzie  pubblicitarie,  unitamente  ai  rappresentanti
della produzione, adottano un codice  di  autoregolamentazione  sulle
modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari  relativi  alle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina. 
  10-quinquies. E' vietata la pubblicita' di liquidi o ricariche  per
sigarette elettroniche contenenti nicotina che: 
  a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori  e  nei
quindici minuti  precedenti  e  successivi  alla  trasmissione  degli
stessi; 
  b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che  non  siano
espressamente riconosciute dal Ministero della salute; 
  c) rappresenti minori di  anni  diciotto  intenti  all'utilizzo  di
sigarette elettroniche. 
  10-sexies. E' vietata la  pubblicita'  diretta  o  indiretta  delle
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina  nei  luoghi
frequentati prevalentemente dai minori. 
  10-septies. E' vietata la pubblicita' radiotelevisiva di liquidi  o
ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia
oraria dalle 16 alle 19. 
  10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita' di  liquidi
o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina: 
  a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori; 
  b) nelle sale cinematografiche in  occasione  della  proiezione  di
film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori. 
  10-novies. La violazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da
10-ter  a  10-octies  e'  punita  con  la   sanzione   amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a  euro  25.000.
La sanzione e' raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione. 
  10-decies. La  sanzione  di  cui  al  comma  10-novies  si  applica
altresi' alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti
radiotelevisive e degli organi di stampa nonche' ai proprietari delle
sale cinematografiche». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il  testo  della  legge  16  gennaio  2003,  n.   3   (
          Disposizioni   ordinamentali   in   materia   di   pubblica
          amministrazione),  modificata  dalla  presente  legge,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15,
          S.O. 
              Si riporta il testo della lettera b) dell'art. 4, della
          direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
          dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11
          del 15 gennaio 1996: 
              "4. Per l'attuazione delle presenti  direttive  saranno
          curati i seguenti adempimenti: 
              a) (Omissis). 
              b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e
          di servizio individueranno in ciascuna di esse uno  o  piu'
          funzionari incaricati di procedere  alla  contestazione  di
          eventuali  infrazioni,  di  verbalizzarle  e  di  riferirne
          all'autorita' competente,  come  previsto  dalla  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
              c) e d (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 11 novembre
          1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e  su
          mezzi di trasporto  pubblico),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322: 
              "Art.  7.   1.   I   trasgressori   alle   disposizioni
          dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura
          della sanzione e' raddoppiata  qualora  la  violazione  sia
          commessa in presenza di una  donna  in  evidente  stato  di
          gravidanza o in presenza  di  lattanti  o  bambini  fino  a
          dodici anni. 
              2.  Le  persone  indicate  all'articolo  2,   che   non
          ottemperino alle disposizioni contenute in  tale  articolo,
          sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a  euro
          2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi
          contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 
              3. L'obbligazione di pagare  le  somme  previste  nella
          presente legge non e' trasmissibile agli eredi.". 
              Si riporta il testo dell'art. 51 della citata legge  n.
          3 del 2003, come modificato dalla presente legge. 
              "Art. 51. Tutela della salute dei non fumatori. 
              1. E' vietato fumare nei locali  chiusi,  ad  eccezione
          di: 
              a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico; 
              b)  quelli  riservati   ai   fumatori   e   come   tali
          contrassegnati. 
              1-bis. Il divieto di cui al comma  1  e'  esteso  anche
          alle aree all'aperto di pertinenza  delle  istituzioni  del
          sistema educativo di istruzione e di formazione. 
              2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
          lettera  b),  devono  essere  dotati  di  impianti  per  la
          ventilazione  ed   il   ricambio   di   aria   regolarmente
          funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali  del
          diritto alla  salute,  le  caratteristiche  tecniche  degli
          impianti per la ventilazione ed il ricambio  di  aria  sono
          definite,  entro   centottanta   giorni   dalla   data   di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale, con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di recepimento di un  accordo  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome, su  proposta  del  Ministro
          della salute. Con lo stesso provvedimento sono  definiti  i
          locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
          connessi  all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo 
              3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi  del  comma
          1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno  o
          piu'  locali  di  superficie   prevalente   rispetto   alla
          superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. 
              4. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  della
          salute,  possono  essere  individuati  eventuali  ulteriori
          luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto
          delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3.  Tale
          regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui
          le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente
          devono essere previsti locali adibiti ai fumatori. 
              5. Alle infrazioni al  divieto  previsto  dal  presente
          articolo si applicano le sanzioni  di  cui  all'articolo  7
          della legge 11  novembre  1975,  n.  584,  come  sostituito
          dall'articolo 52, comma 20, della legge 28  dicembre  2001,
          n. 448. 
              6. Al fine di  consentire  una  adeguata  attivita'  di
          informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
          categoria piu' rappresentative, le disposizioni di  cui  ai
          commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore  decorso
          un anno dalla data di entrata in vigore  del  provvedimento
          di cui al comma 2. 
              7. Entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con  accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro della salute di  concerto
          con  i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,   sono
          ridefinite   le   procedure   per   l'accertamento    delle
          infrazioni, la relativa modulistica per  il  rilievo  delle
          sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti  legittimati
          ad  elevare  i  relativi  processi   verbali,   di   quelli
          competenti  a  ricevere  il   rapporto   sulle   infrazioni
          accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare  le  relative
          sanzioni 
              8. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          comportano maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              9. Rimangono  in  vigore,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9,  10  e  11
          della legge 11 novembre 1975, n. 584. 
              10. Restano ferme le disposizioni che  disciplinano  il
          divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni. 
              10-bis.  Il  Ministero   della   salute   esercita   il
          monitoraggio, per i profili di  competenza,  sugli  effetti
          dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo,  al  fine  di
          promuovere  le  necessarie  iniziative  anche  normative  a
          tutela della salute. 
              10-ter. La pubblicita' di marchi di liquidi o ricariche
          per   sigarette   elettroniche   contenenti   nicotina   e'
          consentita a condizione che riporti,  in  modo  chiaramente
          visibile: 
              a) la dicitura: "presenza di nicotina"; 
              b)  l'avvertimento  sul  rischio   di   dipendenza   da
          nicotina. 
              10-quater. Entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore   della   presente   disposizione,   le    emittenti
          radiotelevisive  pubbliche   e   private   e   le   agenzie
          pubblicitarie,   unitamente   ai    rappresentanti    della
          produzione,  adottano  un  codice  di  autoregolamentazione
          sulle modalita' e sui contenuti dei  messaggi  pubblicitari
          relativi  alle   ricariche   per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina. 
              10-quinquies. E' vietata la pubblicita'  di  liquidi  o
          ricariche per sigarette  elettroniche  contenenti  nicotina
          che: 
              a) sia trasmessa all'interno di  programmi  rivolti  ai
          minori e nei quindici minuti precedenti e  successivi  alla
          trasmissione degli stessi; 
              b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che
          non siano espressamente riconosciute  dal  Ministero  della
          salute; 
              c)  rappresenti  minori  di   anni   diciotto   intenti
          all'utilizzo di sigarette elettroniche. 
              10-sexies.  E'  vietata  la   pubblicita'   diretta   o
          indiretta  delle  ricariche  per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina nei luoghi frequentati  prevalentemente
          dai minori. 
              10-septies. E' vietata la  pubblicita'  radiotelevisiva
          di  liquidi  o   ricariche   per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19. 
              10-octies. E' vietata in qualsiasi forma la pubblicita'
          di  liquidi  o   ricariche   per   sigarette   elettroniche
          contenenti nicotina: 
              a) sulla stampa quotidiana  e  periodica  destinata  ai
          minori; 
              b)  nelle  sale  cinematografiche  in  occasione  della
          proiezione di film destinati prevalentemente  alla  visione
          da parte dei minori. 
              10-novies. La violazione delle disposizioni di  cui  ai
          commi da 10-ter a  10-octies  e'  punita  con  la  sanzione
          amministrativa consistente nel pagamento di  una  somma  da
          euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione  e'  raddoppiata  per
          ogni ulteriore trasgressione. 
              10-decies. La sanzione di cui  al  comma  10-novies  si
          applica  altresi'   alle   industrie   produttrici   e   ai
          responsabili  delle  emittenti  radio-televisive  e   degli
          organi  di  stampa  nonche'  ai  proprietari   delle   sale
          cinematografiche.".