Art. 4 
 
 
            Associazioni tra avvocati e multidisciplinari 
 
  1. La professione forense puo' essere esercitata individualmente  o
con  la  partecipazione  ad  associazioni  tra  avvocati.  L'incarico
professionale  e'  tuttavia  sempre  conferito  all'avvocato  in  via
personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non puo'
pregiudicare l'autonomia, la liberta' e l'indipendenza  intellettuale
o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico  che  gli
e' conferito. E' nullo ogni patto contrario. 
  2.  Allo  scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni  anche  a
carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di
cui al comma 1, oltre agli iscritti  all'albo  forense,  anche  altri
liberi professionisti appartenenti  alle  categorie  individuate  con
regolamento del Ministro della giustizia ai  sensi  dell'articolo  1,
commi 3 e seguenti.  La  professione  forense  puo'  essere  altresi'
esercitata da un avvocato che partecipa  ad  associazioni  costituite
fra altri liberi professionisti. 
  3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo  coloro
che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono
iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel  cui
circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma  1,  lettera
l). La sede dell'associazione e' fissata nel circondario ove si trova
il centro principale degli  affari.  Gli  associati  hanno  domicilio
professionale   nella   sede    della    associazione.    L'attivita'
professionale svolta dagli associati da' luogo  agli  obblighi  e  ai
diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale. 
  4. L'avvocato puo' essere associato ad una sola associazione. 
  5. Le associazioni tra professionisti possono indicare  l'esercizio
di attivita' proprie della professione forense  fra  quelle  previste
nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi  comunicazione  a
terzi, solo se tra gli associati vi e' almeno  un  avvocato  iscritto
all'albo. 
  6. La violazione di quanto previsto ai  commi  4  e  5  costituisce
illecito disciplinare. 
  7. I redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono  determinati
secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che  esercitano
la professione in modo individuale. 
  8. Gli avvocati e le  associazioni  di  cui  al  presente  articolo
possono   stipulare   fra   loro   contratti   di   associazione   in
partecipazione ai sensi degli articoli 2549  e  seguenti  del  codice
civile. 
  9. L'associato e' escluso se cancellato o sospeso dall'albo per  un
periodo non inferiore  ad  un  anno  con  provvedimento  disciplinare
definitivo. Puo'  essere  escluso  per  effetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 2286 del codice civile. 
  10.  Le  associazioni  che  hanno  ad  oggetto  esclusivamente   lo
svolgimento di attivita' professionale  non  sono  assoggettate  alle
procedure fallimentari e concorsuali. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2549  e  2286  del
          codice civile: 
              "Art.  2549  (Nozione).   -   Con   il   contratto   di
          associazione  in  partecipazione  l'associante  attribuisce
          all'associato  una  partecipazione  agli  utili  della  sua
          impresa o di uno o piu' affari verso il corrispettivo di un
          determinato apporto. 
              Qualora l'apporto dell'associato consista anche in  una
          prestazione di lavoro, il numero degli associati  impegnati
          in una medesima attivita' non puo' essere superiore a  tre,
          indipendentemente dal numero degli associanti, con  l'unica
          eccezione nel  caso  in  cui  gli  associati  siano  legati
          all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
          terzo grado o di affinita' entro il  secondo.  In  caso  di
          violazione  del  divieto  di  cui  al  presente  comma,  il
          rapporto con tutti gli associati il  cui  apporto  consiste
          anche in una prestazione di lavoro si considera  di  lavoro
          subordinato a tempo indeterminato." 
              "Art. 2286 (Esclusione). -  L'esclusione  di  un  socio
          puo' avere luogo per gravi inadempienze delle  obbligazioni
          che derivano dalla legge o dal contratto  sociale,  nonche'
          per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua
          condanna ad una  pena  che  importa  l'interdizione,  anche
          temporanea, dai pubblici uffici. 
              Il socio che ha conferito  nella  societa'  la  propria
          opera o il godimento  di  una  cosa  puo'  altresi'  essere
          escluso per la sopravvenuta inidoneita' a svolgere  l'opera
          conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa  non
          imputabile agli amministratori. 
              Parimenti puo'  essere  escluso  il  socio  che  si  e'
          obbligato con il conferimento a trasferire la proprieta' di
          una cosa, se questa e' perita prima che la  proprieta'  sia
          acquistata alla societa'.".