Art. 4 
 
 
            Pubblicita' delle associazioni professionali 
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per
il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,
veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad
utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web. 
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  81  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2010, n. 59, e' il seguente: 
              «Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei  servizi)
          (in vigore  dal  14  settembre  2012).  -  1.  I  soggetti,
          pubblici  o  privati,  che  istituiscono  marchi  ed  altri
          attestati  di  qualita'  relativi   ai   servizi   o   sono
          responsabili della loro attribuzione,  rendono  disponibili
          ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione  sul
          proprio sito internet,  informazioni  sul  significato  dei
          marchi e sui criteri di attribuzione  dei  marchi  e  degli
          altri attestati  di  qualita',  dandone  contemporaneamente
          notizia  al   Ministero   dello   sviluppo   economico   ed
          evidenziando se  si  tratta  di  certificazioni  rilasciate
          sulla  base  del  sistema  di  accreditamento  di  cui   al
          Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008. 
              1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma
          1 sono valutate ai fini della individuazione  di  eventuali
          azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai  sensi  degli
          articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
          n. 206, e successive modificazioni, recante il  codice  del
          consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni  di
          cui all'art. 27 del medesimo codice.».