Art. 4 
 
                    Strumenti e misure operative 
 
  1. Al fine di assicurare il pieno  raggiungimento  delle  finalita'
istituzionali delle sezioni ad indirizzo  sportivo,  e'  prevista  la
realizzazione di accordi e collaborazioni con  soggetti  qualificati.
In particolare: 
    a) nell'ambito del sistema delle  scuole  statali,  i  competenti
Uffici scolastici regionali  stipulano  apposite  convenzioni  con  i
Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di
rapporti tra le istituzioni scolastiche  interessate  ed  i  soggetti
associati al CONI e al CIP o da  essi  riconosciuti,  sulla  base  di
linee  programmatiche  definite  di   concerto   tra   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il  Ministro  con
delega allo sport e concordate con  il  Comitato  Olimpico  Nazionale
Italiano (CONI) e  il  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP).  Dalla
stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; 
    b) nell'ambito del sistema  delle  scuole  paritarie,  i  gestori
stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del  Comitato
Olimpico  Nazionale  Italiano  (CONI)   e   del   Comitato   Italiano
Paralimpico  (CIP)  in  materia  di  rapporti  tra   le   istituzioni
scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da
essi riconosciuti. Le suddette  convenzioni  devono  essere  conformi
alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a); 
    c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie,  nelle  quali
sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo,  sia  singolarmente  che
collegate in rete,  possono  stipulare  convenzioni  con  universita'
statali o private, ovvero con province, comuni, citta' metropolitane,
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendano dare  il  loro  apporto  alla  realizzazione  di  specifici
obiettivi legati alla  formazione  e  all'attivita'  sportiva.  Dalla
stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.