Art. 4 Strumenti e misure operative 1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalita' istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, e' prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati. In particolare: a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a); c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con universita' statali o private, ovvero con province, comuni, citta' metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attivita' sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.