Art. 4 
 
 
                  Regali, compensi e altre utilita' 
 
  1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri,
regali o altre utilita'. 
  2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre
utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e
nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato,
il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre
utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti
che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti
all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere
chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie
dell'ufficio ricoperto. 
  3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita',
salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
  4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui
siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali. 
  5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di
modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di
comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono
prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della
possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche
dell'ente e alla tipologia delle mansioni. 
  6.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o   attivita'
inerenti all'ufficio di appartenenza. 
  7.  Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita'
dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla
corretta applicazione del presente articolo.