Art. 4 
 
 
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e, per i profili  di  competenza,  con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro della  difesa,  acquisita  l'intesa  con  la
Conferenza unificata, sono definiti: 
        a) le modalita' di applicazione della metodologia di  calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo  delle  fonti  rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I  della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
maggio 2010,  sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  tenendo
conto dei seguenti criteri generali: 
          1) la prestazione energetica degli edifici  e'  determinata
in conformita' alla normativa tecnica UNI e  CTI,  allineate  con  le
norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva  2010/31/CE,  su
specifico mandato della Commissione europea; 
          2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola  per
singolo servizio energetico, espresso in energia  primaria,  su  base
mensile. Con le stesse modalita' si determina  l'energia  rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema; 
          3) si opera  la  compensazione  mensile  tra  i  fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno  del  confine
del sistema, per vettore energetico e fino  a  copertura  totale  del
corrispondente vettore energetico consumato; 
          4) ai fini della compensazione  di  cui  al  numero  3,  e'
consentito  utilizzare  l'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma; 
        b)  l'applicazione  di  prescrizioni  e   requisiti   minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia  di  prestazioni  energetiche
degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova  costruzione,
oggetto  di  ristrutturazioni  importanti   o   di   riqualificazioni
energetiche,   sulla   base   dell'applicazione   della   metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo
i seguenti criteri generali: 
          1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi  costi  benefici  del
ciclo di vita economico degli edifici; 
          2) in caso  di  nuova  costruzione  e  di  ristrutturazione
importante,  i  requisiti  sono  determinati  con  l'utilizzo   dell'
"edificio di riferimento", in funzione  della  tipologia  edilizia  e
delle fasce climatiche; 
          3) per le verifiche  necessarie  a  garantire  il  rispetto
della qualita' energetica prescritta,  sono  previsti  dei  parametri
specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica
e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di  indici  di
prestazione energetica globale,  espressi  sia  in  energia  primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della  Repubblica
sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14  a
17  della  direttiva  2010/31/UE,  le  modalita'  di   progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione  e  ispezione  degli  impianti
termici per la climatizzazione invernale  ed  estiva  degli  edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di  accreditamento  per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti  e  degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione  energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di  climatizzazione  e  la
realizzazione di un sistema informativo coordinato  per  la  gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli  attestati  di  prestazione
energetica.»; 
    c) al comma  2,  le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio» sono inserite le  seguenti:  «e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».