(Convenzione-Articolo 4)
                             Articolo 4 
 
                              RESIDENZA 
 
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "residente di uno
Stato  contraente"  designa  ogni  persona  che,  in   virtu'   della
legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo
del  suo  domicilio,  della  sua  residenza,  della  sede  della  sua
direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il  reddito  che
esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 
2. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
a) detta persona e' considerata residente soltanto  dello  Stato  nel
quale  ha  un'abitazione   permanente;   quando   essa   dispone   di
un'abitazione permanente,  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata
residente dello  Stato  nel  quale  le  sue  relazioni  personali  ed
economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); 
b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha  il
centro  dei  suoi  interessi  vitali,  o  se  la  medesima   non   ha
un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata
residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 
c) se detta persona soggiorna abitualmente  in  entrambi  gli  Stati,
ovvero  non  soggiorna  abitualmente  in  alcuno  di  essi,  essa  e'
considerata  residente  soltanto  dello  Stato  del   quale   ha   la
nazionalita'; 
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli  Stati,  o  se
non ha la cittadinanza di alcuno di  essi,  le  autorita'  competenti
degli Stati risolvono la questione di comune accordo. 
3. Quando, in base alle disposizioni del  paragrafo  1,  una  persona
diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, si ritiene che essa e' residente soltanto dello Stato  in
cui si trova la sede della sua direzione effettiva.