Art. 4 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della lettura. 1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Non sono considerate pubbliche l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente: a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero; b) all'interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse." 2. Le pubblicazioni che documentano i risultati di ricerche finanziate per una quota pari o superiore al cinquanta per cento con fondi pubblici, indipendentemente dal formato della prima pubblicazione e dalle modalita' della sua distribuzione o messa a disposizione del pubblico, devono essere depositate, non oltre sei mesi dalla pubblicazione, in archivi elettronici istituzionali o di settore, predisposti in modo tale da garantire l'accesso aperto, libero e gratuito, dal luogo e nel momento scelti individualmente, l'interoperabilita' all'interno e all'esterno dell'Unione Europea e la conservazione a lungo termine in formato elettronico. I soggetti preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti adottano le misure necessarie per l'attuazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici. 3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottano strategie coordinate per la piena integrazione, interoperabilita' e non duplicazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica. 4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".