Art. 4 
 
Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia  di
  ordinamento  e  mercato  del  turismo.  Procedura   di   infrazione
  2012/4094. 
 
  1. All'articolo 51 del codice della normativa statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto  legislativo  23
maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  fondo  nazionale  di  garanzia,  di  cui  al  comma  1,  e'
alimentato  annualmente  da  una  quota   pari   al   4   per   cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'articolo 50, comma  1,  che  e'  versata  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle  finanze,  al  predetto  fondo,  anche  per  la
eventuale stipula di  contratti  assicurativi  in  favore  del  fondo
stesso». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  51  del  decreto  legislativo  23
          maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in  tema
          di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246,  nonche'  attuazione
          della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
          multiproprieta', contratti  relativi  ai  prodotti  per  le
          vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di
          scambio), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  giugno
          2011, n. 129, S.O., come modificato dalla  presente  legge,
          cosi' recita: 
              "Art. 51 (Fondo nazionale di garanzia). - 1. Presso  la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
          sviluppo e la competitivita' del  turismo  opera  il  fondo
          nazionale  di  garanzia,  per  consentire,   in   caso   di
          insolvenza   o    di    fallimento    del    venditore    o
          dell'organizzatore, il rimborso del prezzo  versato  ed  il
          rimpatrio del consumatore nel caso  di  viaggi  all'estero,
          nonche' per fornire una immediata disponibilita'  economica
          in  caso  di  rientro   forzato   di   turisti   da   Paesi
          extracomunitari in occasione  di  emergenze,  imputabili  o
          meno al comportamento dell'organizzatore. 
              2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari
          al  quattro  per  cento  dell'ammontare  del  premio  delle
          polizze di assicurazione obbligatoria di cui  all'art.  50,
          comma 1, che e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato per essere  riassegnata,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma  1,
          anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in
          favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia. 
              3. Il fondo interviene, per  le  finalita'  di  cui  al
          comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla  quota
          cosi' come determinata ai sensi del comma 2. 
              4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad
          alcun  termine  di  decadenza,  fatta  salva  comunque   la
          prescrizione del diritto al rimborso. 
              5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei
          confronti del soggetto inadempiente. 
              6. Le modalita' di  gestione  e  di  funzionamento  del
          fondo sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il Ministero dello sviluppo economico.".