Art. 4 
 
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di  idonei  e
vincitori di concorsi, nonche' di limitazioni a proroghe di contratti
        e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego) 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze  temporanee  ed
   eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  rispondere  ad
   esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o  eccezionale"  e
   le parole "di cui alla lettera d),  del  comma  1,  dell'articolo"
   sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo"; 
  b) dopo il  comma  5-bis  sono  aggiunti  i  seguenti:  "5-ter.  Le
disposizioni previste dal decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi  restando  per
tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1,  la  facolta'  di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo  determinato  esclusivamente
per rispondere alle esigenze di cui  al  comma  2  e  il  divieto  di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato  a  tempo
indeterminato. 
  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere
in  violazione  del  presente  articolo  sono  nulli  e   determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono,  altresi',  responsabili  ai
sensi dell'articolo 21. Al dirigente  responsabile  di  irregolarita'
nell'utilizzo del  lavoro  flessibile  non  puo'  essere  erogata  la
retribuzione di risultato."; 
  c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive  modificazioni,  le  parole:  "Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto."  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Si   applicano   le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto
e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di  rapporti  di  lavoro  a
tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal  citato  articolo
36, comma 5-quater.". 
  3. Fino al 31 dicembre 2015, per le  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  gli  enti  pubblici  non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di  nuove
procedure concorsuali,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165,   e'   subordinata
all'emanazione di apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri da  adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, verificata l'assenza di  graduatorie  vigenti,  per  ciascun
soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative
alle  professionalita'  necessarie  anche  secondo  un  criterio   di
equivalenza. 
  4.  L'efficacia  delle  graduatorie  dei  concorsi   pubblici   per
assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di  approvazione
del  presente  decreto,  relative  alle   amministrazioni   pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni,  e'  prorogata  fino  al  31
dicembre 2015. 
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, al fine di individuare  quantitativamente,  tenuto
anche conto dei profili professionali di riferimento, i  vincitori  e
gli  idonei  collocati  in  graduatorie   concorsuali   vigenti   per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  hanno  maturato  i  requisiti  di
anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i lavoratori di cui al comma
8,  avvia,  entro  il  30  settembre  2013,   apposito   monitoraggio
telematico  con  obbligo,  per  le  pubbliche   amministrazioni   che
intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e  8,
di fornire le informazioni richieste. Al fine di  ridurre  presso  le
medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro
a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure  concorsuali
e l'assunzione di coloro che sono collocati  in  posizione  utile  in
graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato,  in  coerenza
con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e  dei
principi  costituzionali  sull'adeguato  accesso  dall'esterno,   con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista
dal presente articolo, sono  definiti,  per  il  perseguimento  delle
predette finalita', criteri di razionale distribuzione delle  risorse
finanziarie connesse con le  facolta'  assunzionali  delle  pubbliche
amministrazioni. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore  e  piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita  dal  personale
con contratto di lavoro a tempo determinato e, al  contempo,  ridurre
il numero dei  contratti  a  termine,  le  amministrazioni  pubbliche
possono  bandire,  nel  rispetto  del  limite   finanziario   fissato
dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei
vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente  e,  per  le
amministrazioni interessate, previo espletamento della  procedura  di
cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli
ed esami, per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma  90,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto hanno maturato,  negli  ultimi
cinque anni, almeno tre anni di  servizio  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze  dell'amministrazione
che emana il  bando,  con  esclusione,  in  ogni  caso,  dei  servizi
prestati  presso  uffici  di  diretta  collaborazione  degli   organi
politici. Le procedure selettive di cui  al  presente  comma  possono
essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli
anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura
non superiore al 50  per  cento,  in  alternativa  a  quelle  di  cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono
utilizzabili per assunzioni nel triennio  2013-2015  a  valere  sulle
predette risorse. Resta ferma per il comparto  scuola  la  disciplina
specifica di settore. 
  7. Per meglio realizzare le finalita' del comma  6  possono  essere
adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti  di
lavoro a tempo parziale, tenuto conto  dell'effettivo  fabbisogno  di
personale e delle risorse finanziarie dedicate. 
  8. Al fine di  favorire  l'assunzione  a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorita'  volti
a favorire l'anzianita' anagrafica. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015,  gli  enti
territoriali  che  hanno  vuoti  in   organico   relativamente   alle
qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28  febbraio  1987,  n.
56, e successive modificazioni, nel rispetto del  loro  fabbisogno  e
nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,  procedono,  in
deroga a quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  4,  del  decreto
legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  all'assunzione  a   tempo
indeterminato, anche con contratti di lavoro a  tempo  parziale,  dei
soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando  una  specifica
richiesta alla Regione competente. 
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione  triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39,  comma  1,  della
legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  relativa  al  periodo  2013-2015,
prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi  dell'articolo
35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa  vigente
in materia, i contratti di lavoro a tempo  determinato  dei  soggetti
che hanno maturato, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle  proprie  dipendenze.
La proroga puo' essere disposta, in relazione  al  proprio  effettivo
fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da  assumere  a
tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale  di  cui
al  precedente  periodo,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. 
  10. Le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali,  tenuto
conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9  nel  rispetto
dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma  5.
Per gli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  tenuto  conto  dei
vincoli assunzionali previsti dalla  normativa  vigente,  si  procede
all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e  9,  anche  con  riferimento  alle
professionalita' mediche e  del  ruolo  sanitario,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione,  di  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Resta comunque salvo quanto  previsto  dall'articolo  10,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
  11.  All'articolo  10,  comma  4-bis,  del  decreto  legislativo  6
settembre 2001,  n.  368,  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Per
assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole
dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le  deroghe  di  cui  al
presente comma si applicano, nel rispetto del patto di  stabilita'  e
dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa  per
il  personale  e  il  regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo
personale educativo e scolastico". 
  12. All'articolo 114,  comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole  "ed  educativi,"
sono aggiunte le seguenti: "servizi scolastici e per l'infanzia,". 
  13. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga  o  il  rinnovo  dei
contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma
6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' consentita anche
per gli anni 2014 e 2015, con le modalita' e avvalendosi del  sistema
derogatorio ivi previsti compatibilmente con le  risorse  finanziarie
disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando  il  rispetto  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa in  materia  di
contenimento della spesa complessiva di personale. 
  14. Per le finalita' di cui al comma 1, il comune dell'Aquila  puo'
prorogare o rinnovare i  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
previsti  dall'articolo  2,  comma  3-sexies,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del  sistema  derogatorio  previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite  massimo  di  spesa  di  1
milione di euro per ciascun anno a  valere  sulle  disponibilita'  in
bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'  interno
e della vigente normativa in  materia  di  contenimento  della  spesa
complessiva di personale. 
  15. La disposizione dell'articolo  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre  2011  n.  183,  si  applica  anche  ai  concorsi   per   il
reclutamento del personale  di  magistratura.  Le  entrate  derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai  concorsi  per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  della
giustizia. 
  16. Per gli  enti  di  ricerca,  l'autorizzazione  all'avvio  delle
procedure concorsuali  e'  concessa  in  sede  di  approvazione,  con
decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
del piano triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
dell'organico.