Art. 4 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n.  204,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui
al comma 2, nonche' agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e
57 del  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  come  modificati
dall'articolo 3 del presente decreto,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti in materia.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85
          (Norme in materia di armi  per  uso  sportivo),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 3 aprile  1986,  n.  77,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta,  nel
          rispetto delle norme della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
          tale   qualifica,   a   richiesta   del    fabbricante    o
          dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite  le
          federazioni sportive interessate affiliate o  associate  al
          CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi  caricatori
          o serbatoi, fissi o  amovibili,  contenenti  un  numero  di
          colpi maggiore rispetto  a  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 3, della legge 18 aprile 1975, n.  110,  se  previsto
          dalla  disciplina  sportiva  prescritta  dalle  federazioni
          sportive interessate affiliate o associate al CONI. 
              2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge,  si
          intendono per armi sportive quelle, sia lunghe  che  corte,
          che, per le loro caratteristiche strutturali e  meccaniche,
          si prestano esclusivamente  allo  specifico  impiego  nelle
          attivita' sportive. 
              3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da
          parte del Banco nazionale di prova e' redatto  un  apposito
          elenco.».