Art. 4 
 
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
  interesse nazionale  e  misure  particolari  per  l'area  di  crisi
  complessa del porto di Trieste 
 
  1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 252-bis - (Siti inquinati nazionali di  preminente  interesse
pubblico  per  la  riconversione  industriale)  --  1.  Il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
dello  ((  sviluppo   economico   )),   d'intesa   con   la   regione
territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con  il
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nonche'  con  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo  per  gli
aspetti di competenza in relazione agli eventuali  specifici  vincoli
di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili,  possono  stipulare
accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o
altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa  in
sicurezza o bonifica,  e  di  riconversione  industriale  e  sviluppo
economico in siti di interesse  nazionale  individuati  entro  il  30
aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine  di
promuovere il riutilizzo di tali  siti  in  condizioni  di  sicurezza
sanitaria e ambientale, e di preservare  le  matrici  ambientali  non
contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui  al
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. 
  2. Gli accordi di  programma  di  cui  al  comma  1  assicurano  il
coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita',  il
finanziamento e ogni altro  connesso  e  funzionale  adempimento  per
l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: 
    a) l'individuazione degli interventi  di  messa  in  sicurezza  e
bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione
validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; 
    b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale
e  di  sviluppo  economico  anche   attraverso   studi   e   ricerche
appositamente  condotti   da   universita'   ed   enti   di   ricerca
specializzati; 
    c) il piano economico finanziario dell'investimento e  la  durata
del relativo programma; 
    d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; 
    e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno  economico
finanziario disponibili e attribuiti; 
    f) la causa di revoca dei contributi  e  delle  altre  misure  di
sostegno, e di risoluzione dell'accordo; 
    g) l'individuazione del soggetto attuatore  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di  monitoraggio,
controllo e gestione degli  interventi  di  messa  in  sicurezza  che
restano a carico del soggetto interessato; 
    h) i tempi di presentazione e approvazione  degli  interventi  di
messa in sicurezza e di bonifica; 
    i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione  e
aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi
da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai  medesimi  accordi
di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati
a livello nazionale e regionale. 
    ((  i-bis)  le  modalita'  di  monitoraggio  per   il   controllo
dell'adempimento degli impegni  assunti  e  della  realizzazione  dei
progetti. )) 
  3. La stipula dell'accordo di programma costituisce  riconoscimento
dell'interesse pubblico generale alla realizzazione  degli  impianti,
delle opere e di ogni altro intervento  connesso  e  funzionale  agli
obiettivi di risanamento e di sviluppo economico e  dichiarazione  di
pubblica utilita'. 
  4.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  5,  i  soggetti
interessati di cui al comma 1 non devono  essere  responsabili  della
contaminazione  del  sito  oggetto  degli  interventi  di  messa   in
sicurezza  e  bonifica,  riconversione  industriale  e  di   sviluppo
economico, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche
direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A
tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i
gestori di siti inquinati che non hanno cagionato  la  contaminazione
del sito e hanno assolto  gli  obblighi  imposti  dall'articolo  245,
comma 2. 
  5. Gli Accordi di Programma  di  cui  al  comma  1  possono  essere
stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al
comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni: 
    a)  i  fatti  che  hanno  causato  l'inquinamento  devono  essere
antecedenti al 30 aprile 2007; 
    b) oltre alle misure di messa in  sicurezza  e  bonifica,  devono
essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale
disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente; 
    c) termine  finale  per  il  completamento  degli  interventi  di
riparazione del danno  ambientale  e'  determinato  in  base  ad  uno
specifico  piano  finanziario  presentato  dal  soggetto  interessato
tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo
dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita'  economica
di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni. 
  6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni  di
messa in sicurezza,  bonifica,  monitoraggio,  controllo  e  relativa
gestione, e di riparazione,  individuati  dall'accordo  di  programma
esclude  per  tali  soggetti  ogni  altro  obbligo  di   bonifica   e
riparazione ambientale e fa venir meno  l'onere  reale  per  tutti  i
fatti antecedenti all'accordo medesimo. (( La revoca dell'onere reale
per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle
misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti  di
interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto  interessato
responsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazione
dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  ai
sensi  dell'articolo  248.   Nel   caso   di   soggetto   interessato
responsabile della contaminazione, i contributi e le  misure  di  cui
alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le  attivita'  di
messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale
di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  di
beni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppo
economico dell'area. )) 
  7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del
comma 5, la pubblica amministrazione  puo'  agire  autonomamente  nei
confronti del responsabile della contaminazione  per  la  ripetizione
delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza  e  di
bonifica  individuati  dall'accordo   nonche'   per   gli   ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge. 
  8. Gli interventi per  l'attuazione  del  progetto  integrato  sono
autorizzati e approvati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello  sviluppo
economico sulla base delle determinazioni assunte  in  Conferenza  di
Servizi indetta  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare ai sensi  dell'articolo  14  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di  Servizi  partecipano
tutti i soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  programma  o
titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione,  comunque
denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita'
previste  dall'accordo  medesimo,  nonche'  i  soggetti   interessati
proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli  enti  locali
sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti,
sostituisce ogni atto di competenza di detti enti. 
  9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione
di impatto ambientale e di  autorizzazione  ambientale  integrata,  i
decreti di cui al comma 8 autorizzano  gli  interventi  di  messa  in
sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione  e  l'esercizio  degli
impianti e delle opere connesse. 
  10. (( Alla progettazione, al coordinamento e  al  monitoraggio  ))
dei progetti  integrati  di  bonifica,  riconversione  industriale  e
sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al
comma 1 sono  preposte,  con  oneri  posti  a  carico  delle  risorse
stanziate a legislazione vigente, una  o  piu'  societa'  "in  house"
individuate nell'accordo di programma, di  intesa  tra  il  Ministero
dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, che vi provvedono con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  ((
Sulle aree di proprieta' pubblica  ovvero  nel  caso  di  attivazione
degli interventi a iniziativa  pubblica,  i  predetti  soggetti  sono
tenuti ad attivare procedure a  evidenza  pubblica  per  l'attuazione
degli interventi, salvo quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti
per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla
normativa e dalla giurisprudenza europea. )) 
  11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e  Province  Autonome,
adotta misure volte a favorire  la  formazione  di  nuove  competenze
professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici  superiori,  in
materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse
stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della
programmazione  2014-2020,  previamente  incluse  negli  Accordi   di
programma di cui al comma 1 del presente articolo.». 
  2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di  cui
all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali  nuovi  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino  alla  chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del  31  dicembre  2015,  e'
attribuito un credito  d'imposta  secondo  le  modalita'  di  cui  al
presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma  14,
a condizione che: 
    a) (( (soppressa); )) 
    b) abbiano  ad  oggetto  l'esercizio  esclusivo  delle  attivita'
risultanti dall'accordo di programma sottoscritto; 
    c) i nuovi beni strumentali  siano  acquisiti  dai  soggetti  che
hanno sottoscritto l'accordo; 
    d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita'
produttive  comprese  in  siti  inquinati  di   interesse   nazionale
localizzati   nelle   aree   ammissibili   alle   deroghe    previste
dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e  c),  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti  aree
qualora riferibili a piccole e medie imprese. 
  3. Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita  in  applicazione   delle   intensita'   di   aiuto   agli
investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale,
di quelle previste dalla  Carta  italiana  degli  aiuti  a  finalita'
regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di  vigenza  della
stessa  e,  successivamente,  nella  misura  massima  consentita   in
applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta  italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il   periodo   2014-2020,
subordinatamente  all'approvazione  della  stessa  da   parte   della
Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i  medesimi  costi  ammissibili
anche a titolo di «de minimis»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1998/06. 
  4. Ai fini del comma  2,  si  considerano  agevolabili  l'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria,  e,  limitatamente
ai beni di cui alla lettera a) del presente comma,  la  realizzazione
di: 
    a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voce  B.II.1  dell'articolo  2424  del  codice
civile, nell'ambito di strutture produttive  localizzate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 2; 
    b)  macchinari,  ((  veicoli  industriali  di  vario  genere,  ))
impianti ed  attrezzature  varie,  classificabili  nell'attivo  dello
stato patrimoniale di cui al  primo  comma,  voci  B.II.2  e  B.II.3,
dell'articolo  2424  del  codice  civile,   destinati   a   strutture
produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2; 
    c) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali   dell'impresa,   utilizzati   per   l'attivita'    svolta
nell'unita' produttiva e brevetti  concernenti  nuove  tecnologie  di
prodotti e processi produttivi, per la parte in cui  sono  utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,
come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli  investimenti
in tali beni sono  agevolabili  nel  limite  del  50  per  cento  del
complesso  degli  investimenti  agevolati  per  il  medesimo  periodo
d'imposta. 
  5. Il  credito  d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli  ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime  categorie  dei
beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad  esclusione
degli ammortamenti dei beni  che  formano  oggetto  dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo  d'imposta  della  loro  entrata  in
funzione. Per  gli  investimenti  effettuati  mediante  contratti  di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore  per
l'acquisto dei beni. 
  6. Il credito d'imposta e' determinato  con  riferimento  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il
modello di  pagamento  F24  da  presentare  unicamente  attraverso  i
servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia  delle  Entrate,
pena lo scarto della operazione di versamento,  secondo  modalita'  e
termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia. 
  7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni per l'attuazione dei commi  da  2  a  6  al  fine  di
individuare tra l'altro modalita' e termini per  la  concessione  del
credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al
Ministero dello  sviluppo  economico.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico determina, nel rispetto del limite di  spesa  rappresentato
dalle  risorse   annue   stanziate,   l'ammontare   dell'agevolazione
spettante  a  ciascun  beneficiario  e  trasmette  all'Agenzia  delle
Entrate, in via  telematica,  l'elenco  dei  soggetti  beneficiari  e
l'importo del credito  spettante  a  ciascuno  di  essi,  nonche'  le
eventuali revoche, anche parziali. 
  8. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 7 del presente articolo. 
  9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  che
operano nei settori della produzione di prodotti di cui  all'allegato
I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come
definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato
a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai
settori  della   pesca,   dell'industria   carbonifera,   creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di  imprese
o  attivita'  che  riguardano  prodotti  o  appartengono  ai  settori
soggetti  a  discipline  comunitarie  specifiche,  ivi   inclusa   la
disciplina dei grandi progetti di investimento, e'  riconosciuto  nel
rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali  definite  dalle
predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione,  ove
prescritta, della Commissione europea. 
  10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente  articolo  e'
subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione  europea
per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi. 
  11. Al fine di assicurare l'attuazione  dell'accordo  di  programma
quadro nonche' la realizzazione degli  interventi  di  cui  al  comma
7-ter dell'articolo 1  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Presidente
della Regione (( Friuli Venezia Giulia )) e' nominato, senza  diritto
ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento  comunque
denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza   pubblica,   Commissario   straordinario,   autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo per gli aspetti  di  competenza  in
relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle
aree e sugli immobili. 
  12. Il  Commissario,  a  decorrere  dalla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo di programma quadro di cui  al  comma  11,  assicura  la
realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni
adempimento propedeutico o comunque connesso,  puo'  avvalersi  degli
uffici e delle  strutture  di  amministrazioni  pubbliche,  centrali,
regionali e locali, nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Sulle  aree   demaniali
marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui  al
comma  11,  nella  circoscrizione  dell'Autorita'  portuale   restano
impregiudicate  le  attribuzioni  e  le   competenze   della   stessa
Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  e
successive modificazioni. 
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi  11  e  12  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  14.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  2,   pari
complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni
di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a  20  milioni  di  euro
annui per l'anno 2014 e a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015  ((
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2014, )) allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 20 milioni di euro per  l'anno  2014  e  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni
di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  287,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 252-bis del  decreto  legislativo
          del 3 aprile  2006,  n.  152,  recante  "Norme  in  materia
          ambientale." pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n.
          88, S.O. n. 96.: 
              "Art. 252-bis. Siti di  preminente  interesse  pubblico
          per la riconversione industriale 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro per lo  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e previa intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
          individuati  i  siti  di   interesse   pubblico   ai   fini
          dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione
          industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati
          da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi
          nel Programma Nazionale  di  bonifica  di  cui  al  decreto
          ministeriale  18  settembre  2001,  n.  468  e   successive
          modifiche ed integrazioni, nonche' il termine, compreso fra
          novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle
          conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti  sono
          attuati progetti di riparazione dei terreni e  delle  acque
          contaminate assieme  ad  interventi  mirati  allo  sviluppo
          economico produttivo. Nei siti con aree demaniali  e  acque
          di  falda  contaminate  tali  progetti  sono  elaborati  ed
          approvati, entro dodici mesi dall'adozione del  decreto  di
          cui al presente comma, con appositi  accordi  di  programma
          stipulati tra i soggetti interessati,  i  Ministri  per  lo
          sviluppo  economico,  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare e della salute e il Presidente  della
          Regione territorialmente competente, sentiti il  Presidente
          della Provincia e il Sindaco  del  Comune  territorialmente
          competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in
          deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV  del
          titolo V del presente decreto. 
              2. Gli oneri connessi alla messa in  sicurezza  e  alla
          bonifica nonche'  quelli  conseguenti  all'accertamento  di
          ulteriori danni  ambientali  sono  a  carico  del  soggetto
          responsabile della contaminazione, qualora sia individuato,
          esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato
          e' obbligato  in  via  sussidiaria  previa  escussione  del
          soggetto responsabile dell'inquinamento. 
              3. Gli accordi di programma assicurano il coordinamento
          delle azioni per determinarne i  tempi,  le  modalita',  il
          finanziamento  ed  ogni   altro   connesso   e   funzionale
          adempimento per l'attuazione dei programmi di cui al  comma
          1 e disciplinano in particolare: 
              a) gli obiettivi di reindustrializzazione e di sviluppo
          economico produttivo e il piano economico finanziario degli
          investimenti da parte di  ciascuno  dei  proprietari  delle
          aree comprese nel sito contaminato al  fine  di  conseguire
          detti obiettivi; 
              b)   il   coordinamento    delle    risultanze    delle
          caratterizzazioni eseguite e di  quelle  che  si  intendono
          svolgere; 
              c)  gli  obiettivi  degli  interventi  di  bonifica   e
          riparazione, i relativi  obblighi  dei  responsabili  della
          contaminazione e del  proprietario  del  sito,  l'eventuale
          costituzione di consorzi pubblici o a partecipazione  mista
          per l'attuazione di tali obblighi nonche' le  iniziative  e
          le azioni che le pubbliche amministrazioni si impegnano  ad
          assumere ed a finanziare; 
              d)  la  quantificazione  degli  effetti  temporanei  in
          termini  di  perdita   di   risorse   e   servizi   causati
          dall'inquinamento delle acque; 
              e) le azioni idonee a compensare le perdite  temporanee
          di risorse e servizi, sulla  base  dell'Allegato  II  della
          direttiva 2004/35/CE; a tal fine sono preferite  le  misure
          di  miglioramento  della  sostenibilita'  ambientale  degli
          impianti esistenti,  sotto  il  profilo  del  miglioramento
          tecnologico     produttivo      e      dell'implementazione
          dell'efficacia dei sistemi di  depurazione  e  abbattimento
          delle emissioni; 
              f) la prestazione di  idonee  garanzie  finanziarie  da
          parte  dei  privati  per  assicurare  l'adempimento   degli
          impegni assunti; 
              g) l'eventuale finanziamento di attivita' di ricerca  e
          di sperimentazione di tecniche e metodologie finalizzate al
          trattamento  delle   matrici   ambientali   contaminate   e
          all'abbattimento delle  concentrazioni  di  contaminazione,
          nonche' ai sistemi di misurazione e analisi delle  sostanze
          contaminanti e di monitoraggio della qualita' ecologica del
          sito; 
              h)  le  modalita'  di  monitoraggio  per  il  controllo
          dell'adempimento   degli   impegni    assunti    e    della
          realizzazione dei progetti. 
              4. La stipula  dell'accordo  di  programma  costituisce
          riconoscimento  dell'interesse   pubblico   generale   alla
          realizzazione degli impianti, delle opere e di  ogni  altro
          intervento  connesso  e  funzionale   agli   obiettivi   di
          risanamento e di sviluppo economico e produttivo. 
              5. I provvedimenti relativi agli interventi di  cui  al
          comma  3  sono  approvati  ai  sensi  del  comma  6  previo
          svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto
          rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento  di
          reindustrializzazione. La conferenza  di  servizi  relativa
          all'intervento  di  bonifica  e'  indetta   dal   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
          costituisce l'amministrazione procedente. La conferenza  di
          servizi relativa all'intervento di reindustrializzazione e'
          indetta  dal  Ministero  dello  sviluppo   economico,   che
          costituisce l'amministrazione procedente. Le due conferenze
          di  servizi  sono  indette  ai  sensi  dell'articolo  14  e
          seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  ad  esse
          partecipano i soggetti pubblici coinvolti  nell'accordo  di
          programma di cui al comma 1 e i soggetti privati proponenti
          le opere e gli interventi nei siti di cui al medesimo comma
          1. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali,
          sulla base delle determinazioni a provvedere  degli  organi
          competenti, sostituisce ogni atto di pertinenza degli  enti
          medesimi. Alle conferenze  dei  servizi  sono  ammessi  gli
          enti,  le  associazioni  e  le   organizzazioni   sindacali
          interessati alla realizzazione del programma. 
              6. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di
          valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  autorizzazione
          ambientale integrata, all'esito  delle  due  conferenze  di
          servizi, con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e  del  mare  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si
          autorizzano la bonifica e la eventuale messa  in  sicurezza
          nonche' la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle
          opere annesse. 
              7.  In  considerazione  delle  finalita'  di  tutela  e
          ripristino ambientale  perseguite  dal  presente  articolo,
          l'attuazione da parte dei privati degli impegni assunti con
          l'accordo di programma costituisce anche  attuazione  degli
          obblighi di cui alla direttiva 2004/35/CE e delle  relative
          disposizioni  di  attuazione  di  cui  alla  parte  VI  del
          presente decreto. 
              8. Gli obiettivi di bonifica dei suoli  e  delle  acque
          sono stabiliti dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo  V
          del  presente  decreto.  Qualora  il  progetto  preliminare
          dimostri che  tali  limiti  non  possono  essere  raggiunti
          nonostante  l'applicazione,  secondo   i   principi   della
          normativa   comunitaria,    delle    migliori    tecnologie
          disponibili a costi sopportabili, la Conferenza di  Servizi
          indetta dal Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
          Territorio  e  del  Mare  puo'  autorizzare  interventi  di
          bonifica e ripristino ambientale con  misure  di  sicurezza
          che  garantiscano,  comunque,  la   tutela   ambientale   e
          sanitaria anche  se  i  valori  di  concentrazione  residui
          previsti nel sito risultano superiori  a  quelli  stabiliti
          dalla Tabella I dell'Allegato 5 al titolo  V  del  presente
          decreto.  Tali  valori  di  concentrazione   residui   sono
          determinati in  base  ad  una  metodologia  di  analisi  di
          rischio riconosciuta a livello internazionale. 
              9. In caso di  mancata  partecipazione  all'accordo  di
          programma di cui al comma 1  di  uno  o  piu'  responsabili
          della contaminazione, gli  interventi  sono  progettati  ed
          effettuati  d'ufficio  dalle  amministrazioni   che   hanno
          diritto di rivalsa nei confronti  dei  soggetti  che  hanno
          determinato  l'inquinamento,  ciascuno  per  la  parte   di
          competenza.  La  presente  disposizione  si  applica  anche
          qualora il responsabile della contaminazione non adempia  a
          tutte  le  obbligazioni  assunte  in  base  all'accordo  di
          programma. 
              10. Restano ferme la titolarita'  del  procedimento  di
          bonifica e le altre competenze attribuite alle Regioni  per
          i  siti  contaminati  che  non  rientrano  fra  quelli   di
          interesse nazionale di cui all'articolo 252.". 
              Si riportano le voci B.I.1, B.II.2 e B. II.3  dell'art.
          2424 del codice  civile,  recante  "Contenuto  dello  stato
          patrimoniale." 
              "B)  Immobilizzazioni,  con  separata  indicazione   di
          quelle concesse in locazione finanziaria: 
              I - Immobilizzazioni immateriali: 
              1) costi di impianto e di ampliamento; 
              II - Immobilizzazioni materiali: 
              1) Omissis, 
              2) impianti e macchinario; 
              3) attrezzature industriali e commerciali;". 
              ALLEGATO I 
              ELENCO  PREVISTO  DALL'ARTICOLO  38  DEL  TRATTATO  SUL
          FUNZIONAMENTO  DELL'UNIONE  EUROPEA,  pubblicato   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea C 83/331 del 30 marzo 2010 
              Si riporta l'articolo 1 del  decreto  legge  26  aprile
          2013, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per il  rilancio
          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la  realizzazione  degli  interventi   per   Expo   2015.",
          pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  26  aprile  2013,  n.  97.,
          convertito, con modificazioni, nella legge  del  24  giugno
          2013, n, 71, recante "Disposizioni urgenti per il  rilancio
          dell'area  industriale  di  Piombino,   di   contrasto   ad
          emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate  del
          maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo  e
          la  realizzazione   degli   interventi   per   Expo   2015.
          Trasferimento  di  funzioni  in  materia   di   turismo   e
          disposizioni  sulla  composizione  del  CIPE.",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 25 giugno 2013, n. 147: 
              "Art.  1.  Riconoscimento  dell'area   industriale   di
          Piombino  come  area  di  crisi  industriale  complessa   e
          disposizioni necessarie al suo rilancio 
              1. L'area industriale di Piombino e' riconosciuta quale
          area in situazione di crisi industriale complessa  ai  fini
          dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 
              2.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione   degli
          interventi  necessari  al  raggiungimento  delle  finalita'
          portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano  Regolatore
          Portuale, attuando,  come  previsto  nel  Piano  Regolatore
          citato,  prima  di  qualsiasi  intervento,  il   piano   di
          caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  il  Presidente
          della Regione Toscana e' nominato, senza diritto  ad  alcun
          compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque
          denominato e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica,  Commissario  straordinario,
          autorizzato ad esercitare i poteri di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 25 marzo 1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135,  e
          successive modificazioni. Il Commissario  resta  in  carica
          per la durata di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro dello sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              3.  Il  Commissario  assicura  la  realizzazione  degli
          interventi urgenti di cui al presente articolo e, per  ogni
          adempimento  propedeutico   o   comunque   connesso,   puo'
          avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni
          pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Il Commissario  straordinario  si  avvale
          altresi' dell'Autorita' Portuale di Piombino e  del  Comune
          di Piombino, quali soggetti attuatori. 
              4. Ai fini dell'attuazione  del  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  commi
          2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,
          n. 225,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 
              5.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione   degli
          interventi infrastrutturali destinati all'area portuale  di
          Piombino, il CIPE, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo
          al lotto n. 7 -  tratto  tra  l'intersezione  della  strada
          statale 398 fino allo svincolo di Gagno  -  compreso  nella
          bretella  di  collegamento  al  porto  di  Piombino,  parte
          integrante  dell'asse  autostradale   Cecina-Civitavecchia,
          approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3  agosto  2012,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27  dicembre
          2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del  lotto
          n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada  statale  398
          fino  allo  svincolo  di  Gagno  -  e'   a   carico   della
          concessionaria  Societa'  Autostrada  Tirrenica  (SAT),  in
          conformita'  ed  in  coerenza  con   il   piano   economico
          finanziario  dell'intera   opera   dell'asse   autostradale
          Cecina-Civitavecchia  anch'esso  da  sottoporre  al   CIPE.
          Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con
          le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012. 
              6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di  cui
          ai commi 1 e 2 del presente articolo,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Regione
          Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito  Accordo
          di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto al fine  di  individuare  le
          risorse destinate  agli  specifici  interventi  per  l'area
          industriale   di    Piombino    e    per    le    finalita'
          infrastrutturali, portuali ed ambientali, anche  in  deroga
          ad  eventuali   diverse   finalizzazioni   previste   dalla
          normativa vigente, da trasferire entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente   decreto   all'apposita   contabilita'   speciale
          intestata al Commissario straordinario. 
              7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi
          di cui al  comma  6,  finanziati  con  le  risorse  statali
          erogate alla regione Toscana o al comune di  Piombino,  nel
          limite di 40,7 milioni di euro  per  l'anno  2013,  nonche'
          finanziati con le  risorse  della  regione  Toscana  o  del
          comune di Piombino nel limite di 10  milioni  di  euro  per
          l'anno  2014,  sono  esclusi  dai  limiti  del   patto   di
          stabilita' interno degli enti per la  quota  di  rispettiva
          competenza   che   sara'   individuata   dal    Commissario
          straordinario e comunicata  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del  limite
          di cui al periodo precedente necessita di previa  relazione
          del Commissario in ordine  alle  spese  sostenute  ed  alle
          necessita' ancora da  soddisfare.  Alla  compensazione  dei
          conseguenti  effetti  finanziari  sui  saldi   di   finanza
          pubblica recati dal presente comma, pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2014, si provvede  mediante  corrispondente
          utilizzo del  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
          finanziari non previsti a legislazione vigente  conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008,  n.  189,  e  successive  modificazioni.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. (5) 
              7-bis. In relazione  alle  tematiche  della  produzione
          siderurgica  e  della  riqualificazione   delle   attivita'
          industriali e portuali e del  recupero  ambientale,  l'area
          industriale di Trieste e' riconosciuta quale area di  crisi
          industriale  complessa  ai  sensi  dell'articolo   27   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
              7-ter. Al fine di predisporre gli interventi  necessari
          alla gestione dell'area di crisi industriale  complessa  si
          applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis.". 
              Si riporta l'articolo 13 del  decreto  legge  25  marzo
          1997, n. 67,  recante  Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione."pubblicato nella Gazz. Uff. 26  marzo  1997,
          n. 71, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio
          1997, n. 135, recante "Disposizioni  urgenti  per  favorire
          l'occupazione.", pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  24  maggio
          1997, n. 119: 
              "Art.  13.   Commissari   straordinari   e   interventi
          sostitutivi. 
              1.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuate le  opere  ed  i  lavori,  ai  quali  lo  Stato
          contribuisce,  anche  indirettamente  o  con   apporto   di
          capitale, in tutto  o  in  parte  ovvero  cofinanziati  con
          risorse  dell'Unione  europea,   di   rilevante   interesse
          nazionale per le implicazioni occupazionali ed  i  connessi
          riflessi sociali,  gia'  appaltati  o  affidati  a  general
          contractor in concessione  o  comunque  ricompresi  in  una
          convenzione quadro oggetto di  precedente  gara  e  la  cui
          esecuzione, pur potendo  iniziare  o  proseguire,  non  sia
          iniziata  o,  se   iniziata,   risulti   anche   in   parte
          temporaneamente comunque sospesa. Con  i  medesimi  decreti
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  da  pubblicarsi
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  sono
          nominati uno o piu' commissari straordinari (43). 
              2. Nel termine perentorio di trenta giorni  dalla  data
          della pubblicazione dell'elenco  di  cui  al  comma  1,  le
          amministrazioni competenti adottano i provvedimenti,  anche
          di  natura  sostitutiva,  necessari  perche'   l'esecuzione
          dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio,  salvi  gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 
              3. La pronuncia sulla compatibilita'  ambientale  delle
          opere di cui al comma 1, ove  non  ancora  intervenuta,  e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 
              4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al  comma
          2, il commissario straordinario di cui al comma 1  provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  provinciale   o   comunale,   i   provvedimenti
          necessari  ad  assicurare  la  tempestiva  esecuzione  sono
          comunicati  dal  commissario  straordinario  al  presidente
          della regione o della provincia, al  sindaco  della  citta'
          metropolitana o del comune, nel cui ambito territoriale  e'
          prevista, od in corso, anche se  in  parte  temporaneamente
          sospesa, la realizzazione  delle  opere  e  dei  lavori,  i
          quali,  entro  quindici  giorni  dalla  ricezione,  possono
          disporne la sospensione,  anche  provvedendo  diversamente;
          trascorso tale termine  e  in  assenza  di  sospensione,  i
          provvedimenti del commissario sono esecutivi. 
              4-bis. Per l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai
          precedenti commi i commissari  straordinari  provvedono  in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti  di
          lavori, servizi e forniture, della normativa in materia  di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico, artistico  e  monumentale,  nonche'  dei  principi
          generali dell'ordinamento. 
              4-ter. I provvedimenti emanati  in  deroga  alle  leggi
          vigenti devono  contenere  l'indicazione  delle  principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 
              4-quater. Il  commissario  straordinario,  al  fine  di
          consentire  il   pronto   avvio   o   la   pronta   ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera  commissariata,   puo'   essere
          abilitato ad assumere direttamente determinate funzioni  di
          stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti  all'avvio  o
          alla ripresa  dei  lavori.  Nei  casi  di  risoluzione  del
          contratto    d'appalto    pronunciata    dal    commissario
          straordinario,    l'appaltatore    deve    provvedere    al
          ripiegamento dei cantieri che  fossero  gia'  allestiti  ed
          allo sgombero delle aree di lavoro  e  relative  pertinenze
          nel termine a tal fine assegnato dallo  stesso  commissario
          straordinario; in caso  di  mancato  rispetto  del  termine
          assegnato, il commissario straordinario provvede  d'ufficio
          addebitando all'appaltatore i relativi oneri  e  spese.  Ai
          fini  di  cui  al  secondo  periodo  non  sono   opponibili
          eccezioni od azioni  cautelari,  anche  possessorie,  o  di
          urgenza o comunque denominate che impediscano  o  ritardino
          lo sgombero e ripiegamento anzidetti. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,   su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del  tesoro,  puo'  disporre,  in   luogo   della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione delle somme non impegnabili  nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione  degli  adeguamenti  previsti   dal   decreto
          legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e   successive
          modificazioni, negli edifici demaniali o in  uso  a  uffici
          pubblici. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30. 
              6. Al fine di assicurare l'immediata  operativita'  del
          servizio tecnico di cui all'articolo  5,  comma  3,  L.  11
          febbraio 1994, n. 109, e  successive  modificazioni,  anche
          allo scopo di provvedere  alla  pronta  ricognizione  delle
          opere per le quali sussistano cause ostative alla  regolare
          esecuzione, il Ministro dei lavori  pubblici  provvede,  in
          deroga all'articolo 1, comma 45, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e successive modificazioni,  alla  copertura,
          mediante concorso  per  esami,  di  venticinque  posti  con
          qualifica di dirigente,  di  cui  cinque  amministrativi  e
          venti tecnici, a valere sulle unita' di cui all'articolo 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
              7. Al relativo onere, valutato in lire 1  miliardo  per
          l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a  decorrere  dal
          1998, si provvede  mediante  riduzione  dello  stanziamento
          iscritto al capitolo 6856 dello  stato  di  previsione  del
          Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo  utilizzando
          quanto a lire  1  miliardo  per  il  1997  l'accantonamento
          relativo al Ministero  del  tesoro  e  quanto  a  lire  2,5
          miliardi   per   ciascuno   degli   anni   1998   e    1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri. 
              7-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, successivo al decreto di cui al comma 1,  saranno
          stabiliti i criteri  per  la  corresponsione  dei  compensi
          spettanti ai commissari straordinari  di  cui  al  medesimo
          comma  1.  Alla  corrispondente  spesa  si   fara'   fronte
          utilizzando i fondi  stanziati  per  le  opere  di  cui  al
          predetto comma 1. ". 
              La legge 28 gennaio  1994,  n.  84,  recante  "Riordino
          della legislazione in  materia  portuale."pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. , modificata  dalla
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita'  2014),
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. del 27/12/2013, n. 302. 
              Si riportano i commi 2-septies e 2-octies dell'articolo
          2 del decreto legge  29  dicembre  2010,  n.  225,  recante
          "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  e
          di interventi urgenti in materia tributaria e  di  sostegno
          alle imprese e alle famiglie.", pubblicato nella Gazz. Uff.
          29 dicembre 2010, n. 303., convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 26 febbraio 2011, n. 10,  recante  "Proroga  di
          termini  previsti  da   disposizioni   legislative   e   di
          interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
          imprese e alle famiglie."pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  26
          febbraio 2011, n. 47, S.O.: 
              "Art. 2. Proroghe onerose di termini . (Omissis). 
              2-septies. All'articolo 27, comma  1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
          1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  il
          termine di cui al primo  periodo,  incluso  quello  per  la
          risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'  ridotto  a
          complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo emanante ha
          facolta',  con   motivazione   espressa,   di   dichiararli
          provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei  conti  non
          si esprima nei sette giorni i provvedimenti si  considerano
          efficaci.». (come modificato dall'art. 1, comma 3, D.L.  15
          maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni  urgenti  per  il
          riordino della protezione  civile."pubblicato  nella  Gazz.
          Uff.   16   maggio   2012,   n.   113.,   convertito,   con
          modificazioni, dalla L. 12 luglio 2012, n. 100). 
              2-octies.   I   funzionari   e   commissari   delegati,
          commissari di  Governo  o  in  qualunque  modo  denominati,
          nominati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          autorizzati alla gestione di  fondi  statali,  titolari  di
          contabilita' speciali per la realizzazione  di  interventi,
          programmi e progetti o per lo  svolgimento  di  particolari
          attivita', rendicontano nei termini e secondo le  modalita'
          di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio
          1992, n.  225.  I  rendiconti  sono  trasmessi  all'Ufficio
          centrale del bilancio presso il Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il controllo e per il successivo  inoltro
          alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  all'ISTAT  e
          alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Le
          amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti  di
          cui al presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              Si riporta il comma  5  dell'articolo  10  del  decreto
          legge 29 novembre 2004,  n.  282  ,  recante  "Disposizioni
          urgenti  in  materia  fiscale  e  di   finanza   pubblica."
          pubblicato nella Gazz. Uff.  29  novembre  2004,  n.  280.,
          convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 2004,
          n. 307, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale  e
          di finanza  pubblica.",  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  27
          dicembre  2004,  n.  302.  Provvedimento  modificativo:  L.
          09/12/2013, n. 135, Gazz. Uff. del 09/12/2013, n. 288: 
              "5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".