Art. 4 
 
       Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni 
 
  1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai  comuni,  anche
ai  fini  delle  annotazioni  delle  convenzioni  matrimoniali,  sono
effettuate dai notai a mezzo di posta  elettronica  certificata.  Gli
atti   trasmessi   unitamente   alla   comunicazione   sono   firmati
digitalmente per attestarne la conformita' all'originale. 
    Roma, 12 febbraio 2014 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
          Il Ministro 
per la pubblica amministrazione 
      e la semplificazione 
            D'Alia