Art. 4 Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni 1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformita' all'originale. Roma, 12 febbraio 2014 Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia