Art. 4 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies e' sostituito dal seguente: «3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il (( 30 giugno 2014 )), del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.». 2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: (( «31 maggio 2014» )). 3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, e' prorogata al 31 dicembre 2014. 4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014». (( 4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». )) 5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo (( non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non piu' di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto )), previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneita' al funzionamento e della sicurezza degli impianti. 8. E' prorogato al (( 31 dicembre 2014 )) il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. (( Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 )). Agli oneri del presente comma, pari a (( 3,4 milioni di euro )) per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (( 8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». )) (( 8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attivita' preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. )) (( 8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonche' di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. )) (( 8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto-legge n. 216 del 2011, come modificato dalla presente legge: «Art. 15. Proroga di termini in materia di amministrazione dell'interno 1. Il termine di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'art. 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno. 2. All'art. 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «Fino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012». 2-bis. E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validita' della graduatoria adottata in attuazione dell'art. 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. E' prorogata, per l'anno 2012, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 3-bis All'art. 5-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2010 e 2012». 3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a 250.000 euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attivita' di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attivita' di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011. 4. Il termine di cui all'art. 3, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, relativo all'apposizione delle impronte digitali sulle carte di identita', e' prorogato al 31 dicembre 2012. 5. Il termine di cui all'art. 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' ulteriormente prorogato di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 6. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «sino al 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2012». 7. Il termine indicato nell'art. 23, comma 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 8-bis. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 16-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 21-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla presente legge: «Art. 21-bis. Diritti aeroportuali 1. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, da adottare entro il 31 maggio 2014, il Ministro dei trasporti provvede, con proprio decreto, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. L'aggiornamento della misura dei diritti decade qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 maggio 2014.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 28 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida): «Art. 28. Disposizioni di attuazione 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011: «Art. 10. Modifiche all'art. 123 del Codice della strada, in materia autoscuole 1. All'art. 123, comma 7, secondo periodo, del Codice della strada, le parole: «delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale». Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3 dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 59 del 2011: «Art. 3. Modifiche all'art. 116 del Codice della strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli 1. L'art. 116 del Codice della strada e' sostituito dal seguente: «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore). - 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-bis. 2.(Omissis). 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; d) A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera e), numero 1); e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. 4-18. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, come modificato dalla presente legge: «Art. 2. Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario 1 - 2-undecies. (Omissis). 3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneita' di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresi', definiti gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. 4 - 4-septiesdecies. (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla presente legge: «Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e' prorogato al 30 giugno 2014.». Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 189 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dalla presente legge: «Art. 189. Requisiti di ordine speciale (art. 20-quinquies, d.lgs. n. 190/2002 aggiunto dall'art. 1, d.lgs. n. 9/2005) 1-4. (Omissis). 5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2014, il possesso dei requisiti di adeguata idoneita' tecnica e organizzativa di cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.». Si riporta il testo vigente del comma 27 dell'art. 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»): «Art. 357. Norme transitorie 1-26. (Omissis). 27. In relazione all'art. 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 dicembre 2013, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validita' di cui all'art. 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'art. 189, comma 5, del codice. 28-30. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'art. 11-bis del citato decreto-legge n. 216 del 2011: «Art. 11-bis. Proroga in materia di impianti funiviari 1. All'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «proroga di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «proroga di quattro anni». 2. Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' soppressa la seguente voce: «due anni - art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni». Alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' soppressa la seguente voce: « art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni - Settore funiviario». 3. Per gli impianti che beneficiano di proroghe richieste ai sensi delle disposizioni previgenti, e non ancora scadute, le societa' esercenti possono richiedere un'ulteriore concessione di proroga nel limite massimo di quattro anni in relazione a quanto disposto dal comma 1.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199: «1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.». Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali): «Art. 2. Benefici fiscali. 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'art. 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.». Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1-4 (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dalla presente legge: «Art. 12. Piano nazionale per le citta' 1-6. (Omissis). 7. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2016. 8-9 (Omissis).». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228: «Art. 26. Proroghe convenzioni Tirrenia 1. Entro il 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed al fine di proseguire l'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in modo da renderlo conforme alle nuove esigenze derivanti dalla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo nonche' al mutato quadro ordinamentale e conseguire obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza operativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro della difesa per quanto di competenza, si provvede: a) alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo dalle disposizioni normative vigenti al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse; b) ad adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonche' per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti; c) ad adeguare l'assetto ordinativo ai vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa, allo scopo di potenziare gli assetti diretti a garantire la sicurezza in mare e nei porti anche mediante flessibilita' organizzativa sottesa ad esigenze operative, da conseguire con atti amministrativi.». Si riporta il testo vigente dei commi 98 e 99 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008): « 98. Per l'anno 2008 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all' art. 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio. 99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.».