Art. 4 Applicazione delle disposizioni tecniche 1. Le disposizioni riportate al titolo I - capo I della regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano alle strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1 del presente decreto, di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. 2. Qualora gli interventi, effettuati su attivita' esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui all'allegato, titolo I - capo I, previste dalla regola tecnica allegata al presente decreto, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell'attivita' oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l'aumento di superficie da destinare ad attivita' ricettiva e' superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l'intera attivita', alle disposizioni stabilite per le nuove attivita'. 3. Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto dallo stesso comma, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presenta decreto, applicate all'intero insediamento ricettivo. 4. Le strutture turistico - ricettive in aria aperta di cui all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni riportate al titolo I - capo II o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto, come previsto al successivo art. 6, salvo nei seguenti casi: a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita', cosi' come previsto all'art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.