Art. 4 
 
  Ultimati gli impianti previsti  nella  convenzione  che  disciplina
l'attraversamento od il parallelismo oggetto delle presenti norme, si
dovra' procedere: 
    1) ad effettuare tutte le prove e  verifiche  in  contraddittorio
tra le parti per accertare la rispondenza fra progetto  approvato  ed
esecuzione degli impianti; 
    2) a redigere  apposito  «Verbale  di  regolare  esecuzione»  che
dovra' essere firmato da funzionari  responsabili  delle  due  parti.
Tale documento da redigersi in duplice copia, per  uso  delle  parti,
autorizza il richiedente  a  mettere  in  servizio  la  condotta  con
l'attraversamento od il parallelismo della ferrovia; 
    3) a redigere verbale di constatazione con  espressa  diffida  al
soggetto  richiedente  l'attraversamento,  dal  mettere  in  servizio
l'impianto qualora l'attraversamento od il parallelismo non dovessero
corrispondere a quanto previsto in progetto, discostandosene in  modo
da non rispettare sia pure in minima parte le presenti norme; 
    4) negli attraversamenti o parallelismi di  cui  e'  prevista  la
protezione catodica,  trascorsi  centottanta  giorni  dalla  data  di
emissione del «Verbale di regolare esecuzione» di cui  al  precedente
punto 2, alla redazione in contraddittorio,  a  firma  di  funzionari
responsabili delle parti, in duplice copia, di un altro  verbale  dal
quale  deve  risultare  che  l'impianto  di  protezione  catodica  e'
funzionante, ben dimensionato e che la condotta ed il  relativo  tubo
di  protezione,  in  relazione  alle  caratteristiche  dell'elettrodo
utilizzato, sono mantenuti ad un potenziale  tale  da  garantire  una
protezione equivalente a quella garantita da un valore di almeno 0,85
Volt negativi con l'utilizzo di elettrodo Cu-CuSO4 . 
  Il rilievo  del  potenziale  di  protezione  catodica  deve  essere
effettuato in conformita'  delle  norme  vigenti  ed  in  particolare
secondo la norma UNI 11094. I valori di potenziale piu'  positivi  di
quello di riferimento (-0.85V per elettrodo Cu-CuSO4 ) devono  essere
conteggiati nella loro durata determinando il  tempo  complessivo  in
cui tali fenomeni si sono manifestati  nell'arco  delle  24  ore.  La
misura del potenziale registrata e' considerata conforme se nelle  24
ore il tempo totale di permanenza di questi valori e' uguale o minore
a 3600 secondi purche' non continuativi. 
  La mancata emissione di tale verbale fara' decadere dal diritto  ad
esercitare l'attraversamento od il parallelismo. 
    5) alla verifica, da parte dell'Esercente entro la fine  di  ogni
anno successivo a quello nel quale e' stato attivato l'impianto,  del
buon   funzionamento   dell'intero   impianto,   ivi   comprese    le
apparecchiature di intercettazione manuale o motorizzate e  tutte  le
altre apparecchiature di controllo allarme e sicurezza ubicate  lungo
la condotta e presso le stazioni di pompaggio e di  ricevimento;  del
regolare funzionamento di  quello  di  protezione  catodica  che,  se
necessario, dovra' essere adeguato. 
  L'apposito verbale dovra' essere redatto in doppia  copia,  una  da
conservarsi presso la sede legale dell'Esercente l'impianto e l'altra
da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro  sessanta
giorni  dalla  data  della  verifica,  all'indirizzo  indicato  nella
convenzione che regola i rapporti tra le parti contraenti. 
  Il verbale non deve essere inviato quando la  sede  ferroviaria  in
cui insiste l'attraversamento o il parallelismo sia stata dismessa  o
nel caso di dismissione della condotta. 
  Resta inteso  che  sara'  cura  dell'Ente  gestore  delle  condotte
interrate porre in essere tutti gli accorgimenti necessari,  previsti
dalle leggi/norme vigenti, a  propria  cura  e  spese  qualora  venga
ripristinato l'esercizio ferroviario. 
    6) ad un'assunzione di responsabilita' civile e penale  da  parte
dell'Esercente    dell'impianto    nei    confronti    del    Gestore
dell'Infrastruttura  di  trasporto  e  nei  confronti  dei  terzi  in
generale. 
  Qualora la gestione dell'impianto in attraversamento o parallelismo
non sia regolata da una  convenzione,  i  soprariportati  adempimenti
tecnici dovranno comunque essere  espletati  e  degli  stessi  dovra'
essere tenuta una idonea registrazione.