Art. 4 Obblighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e scritture analogici rilevanti ai fini tributari 1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto. 2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle relative regole tecniche. 3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della procedura di cui ai precedenti commi.