Art. 4 
 
 
                Criteri generali per l'individuazione 
                         delle risorse umane 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  89,  della  legge,  nei  termini  e
secondo le  modalita'  previste  dallo  Stato  e  dalle  Regioni,  le
amministrazioni interessate al riordino delle  funzioni  individuano,
nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96,  lettera
a), della legge  nonche'  delle  forme  di  esame  congiunto  con  le
organizzazioni  sindacali  previste  dalla  normativa   vigente,   il
personale e i rapporti di lavoro interessati al trasferimento secondo
i seguenti principi e criteri: 
    a)  rispetto  dei   limiti   finanziari   e   numerici   previsti
dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente
decreto; 
    b) garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
di quelli a tempo determinato in corso fino alla  scadenza  per  essi
prevista; 
    c) svolgimento in via prevalente, alla data di entrata in  vigore
della legge, ferme restando le cessazioni eventualmente  intervenute,
di compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento; 
    d) subentro  anche  nei  rapporti  attivi  e  passivi  in  corso,
compreso il contenzioso, e, con  riferimento  ai  posti  di  organico
correlati  alle  funzioni  oggetto  di  trasferimento,  le  procedure
concorsuali e le graduatorie vigenti; 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, anche in merito alle
forme  di  esame  congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,   le
amministrazioni possono adottare criteri integrativi nel rispetto  di
principi di trasparenza ed imparzialita', tenendo altresi' conto  dei
carichi  di  famiglia,  delle  condizioni  di  disabilita'  e   delle
condizioni  di  salute,  dell'eta'  anagrafica,  dell'anzianita'   di
servizio e della residenza. 
  3. In esito al processo di trasferimento del personale, ai fini del
relativo  monitoraggio,  gli  enti  subentranti  e  gli   Osservatori
regionali    trasmettono,    una     relazione     illustrativa     e
tecnico-finanziaria,   sulla   base   della   modulistica    definita
dall'Osservatorio   nazionale,    rispettivamente    all'Osservatorio
regionale di riferimento e all'Osservatorio nazionale.