Art. 4 
 
Schema da adottare e modalita' di  pubblicazione  dei  dati  relativi
  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  al  bilancio  preventivo  e
  consuntivo delle amministrazioni regionali 
 
  1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di  Bolzano  e  gli
enti regionali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi
alle entrate e alla  spesa  del  proprio  bilancio  preventivo  e  di
consuntivo secondo lo schema  di  cui  all'allegato  2  del  presente
decreto. 
  2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i  dati  di  cui  al
comma  1  entro  30  giorni  dall'approvazione  dei  bilanci  e   dei
consuntivi  da  parte  dei  propri  organi  consiliari,  secondo   le
modalita' indicate all'art. 2. 
  3.  Nelle  more  dell'armonizzazione  contabile,  le  regioni,   le
province autonome di Trento e di Bolzano  e  gli  enti  regionali  in
contabilita' finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di
cassa del bilancio di previsione.