Art. 4 Schema da adottare e modalita' di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle amministrazioni regionali 1. Le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilita' finanziaria pubblicano i dati relativi alle entrate e alla spesa del proprio bilancio preventivo e di consuntivo secondo lo schema di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. Ciascuna amministrazione regionale pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci e dei consuntivi da parte dei propri organi consiliari, secondo le modalita' indicate all'art. 2. 3. Nelle more dell'armonizzazione contabile, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti regionali in contabilita' finanziaria non hanno l'obbligo di pubblicare il dato di cassa del bilancio di previsione.