Art. 4 Ruolo dell'Agenzia 1. L'Agenzia cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attivita': a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l'adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed e' regolato il contributo che i gestori dell'identita' digitale accreditati allo SPID riconoscono all'Agenzia, da determinarsi nella misura necessaria alla copertura dei costi sostenuti da quest'ultima; b) cura l'aggiornamento del registro SPID e vigila sull'operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilita' di conoscere, tramite il gestore dell'identita' digitale, i dati identificativi dell'utente e verificare le modalita' con cui le identita' digitali sono state rilasciate e utilizzate; c) stipula apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validita' degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identita'. A tali convenzioni i gestori dell'identita' digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalita' indicate nei regolamenti di cui al presente articolo. 2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le regole tecniche e le modalita' attuative per la realizzazione dello SPID. 3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le modalita' di accreditamento dei soggetti SPID. 4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'Agenzia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce con proprio regolamento le procedure necessarie a consentire ai gestori dell'identita' digitale, tramite l'utilizzo di altri sistemi di identificazione informatica conformi ai requisiti dello SPID, il rilascio dell'identita' digitale.