Art. 4 
 
                         Risorse finanziarie 
 
  1. Per il finanziamento  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, nel perseguimento delle finalita' di cui  all'articolo  2  e
degli obiettivi di cui all'articolo  3,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto ministeriale 8 marzo 2013  richiamato  nelle  premesse,  sono
utilizzate le  risorse  disponibili  sui  capitoli  di  bilancio  del
Ministero n. 7342 - "Piano di gestione 21" e n. 2301 - "Iniziative  a
fronte  delle  attivita'  di   promozione   e   di   sviluppo   delle
cooperative", che sono versate alla contabilita' speciale n. 1201 del
Fondo per la  crescita  sostenibile  e  iscritte  nella  sezione  del
medesimo Fondo dedicata agli interventi per  il  rafforzamento  della
struttura produttiva, il  riutilizzo  di  impianti  produttivi  e  il
rilancio di aree che versano in situazioni di crisi. 
  2. Le agevolazioni di cui  al  presente  decreto  possono  altresi'
essere finanziate con  risorse  provenienti  da  Programmi  Operativi
cofinanziati  con  Fondi  Strutturali,  nell'attuazione  di   azioni,
previste nei predetti Programmi Operativi, coerenti con le  finalita'
e gli ambiti di intervento del presente decreto. 
  3. Una quota pari al 10  percento  delle  risorse  disponibili  per
l'intervento di cui al presente decreto e' riservata, per un  periodo
di 12 mesi a decorrere dalla data di avvio della presentazione  delle
domande di cui all'articolo 8, comma  1,  in  favore  delle  societa'
cooperative che hanno  conseguito  il  rating  di  legalita'  di  cui
all'articolo  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo  2012,  n.  27  e
che, pertanto, rientrano nell'elenco  di  cui  all'articolo  8  della
delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato. La  medesima  quota  del  10  percento  e'
riservata, per 12 mesi dalla  data  di  comunicazione  da  parte  del
Ministero alle societa'  finanziarie  della  nuova  dotazione,  sulle
ulteriori risorse finanziarie  che  dovessero  essere  assegnate  per
l'intervento di cui al presente decreto.