Art. 4 Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese 1. La Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) attuazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita', per la promozione della ricerca e dell'innovazione, per la diffusione di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d'impresa; b) analisi e studio del sistema produttivo nazionale e internazionale; banca dati per il monitoraggio del sistema imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in favore delle imprese per lo sviluppo della competitivita'; d) azioni per il coordinamento e l'integrazione delle politiche per lo sviluppo della competitivita' con le politiche territoriali; individuazione e aggiornamento delle specializzazioni intelligenti (smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali; e) attuazione delle politiche e programmi per l'attrazione degli investimenti esteri - Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; f) attuazione delle politiche per i distretti industriali e le reti d'impresa; g) attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali; profili comunitari inerenti i regimi di aiuto ed attivita' relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti di Stato; attivita' connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.) ed ai rapporti con l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico); h) attuazione delle politiche industriali ed interventi in materia di difesa nazionale, materiali di armamento, commesse militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi per l'industria aerospaziale; i) attuazione della politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico, all'Unione europea e agli altri organismi internazionali; j) attuazione delle politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpiti da crisi; k) attuazione delle politiche per lo sviluppo di imprese innovative; l) attuazione delle politiche e programmi per il recupero e la reindustrializzazione dei siti produttivi inquinati e per la riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili e al riutilizzo delle materie prime; azioni per l'integrazione con le politiche ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale; m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali strategici per l'economia nazionale; politiche e interventi per le industrie alimentari, per la mobilita' sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il made in Italy; n) attuazione delle politiche e programmi in favore delle piccole e medie imprese e per l'artigianato; monitoraggio dell'attuazione dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180; responsabilita' sociale delle imprese; o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo e rapporti con gli Organismi Europei ed Internazionali (O.I.L. - Organizzazione Internazionale del Lavoro) per quanto attiene alla promozione cooperativa; p) attivita' di raccordo con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'allegato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; q) crisi d'impresa; gestione stralcio del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'. 2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di cui all'articolo 17 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono individuate dal Segretario generale, su proposta del Garante. 3. Presso la Direzione generale operano: a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; b) la Commissione per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509; c) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188; d) il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante: "Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico": "Art. 2.Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi. La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato." - Si riporta l'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509 recante: "Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile": "Art. 8. Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami. 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati. 3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni. 4. La Commissione svolge altresi' funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 , per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9, nonche' sulla definizione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1. 6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995." - Si riporta l'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualita'": "Art. 4. Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico. 1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonche' i modelli e i decori tipici, e la ceramica di qualita'. 2. Il Consiglio: a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali e' in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi - in caso di comprovate e storiche situazioni - anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede il comitato di disciplinare; c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica di qualita'; d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori piu' rappresentative e la regione interessata i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7; e) apporta, quando ne riscontri l'opportunita', le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi; f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune; g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione; h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una localita' ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale; i) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale italiana nonche' quella di qualita', coordinando la propria attivita' con le regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato; l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita' istituzionali. 3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici." - Si riporta l'articolo 3 della legge 11 maggio 1999. n. 140, recante: "Norme in materia di attivita' produttive": "Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale. 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999."