Art. 4 Liste dei giudici popolari 1. Le liste dei giudici popolari gia' formate a norma dell'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 si considerano idonee per la costituzione delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello interessate dalla nuova organizzazione giudiziaria di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise): «Art. 23 (Procedimento per la formazione delle liste generali dei giudici popolari). - Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne. Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorche' una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.». - Per i riferimenti al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, si veda nelle note alle premesse.