Art. 4 
 
 
 Semplificazioni in materia di documento di regolarita' contributiva 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 2,  chiunque  vi  abbia  interesse  verifica  con  modalita'
esclusivamente  telematiche  ed  in  tempo   reale   la   regolarita'
contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e,  per  le  imprese
tenute ad  applicare  i  contratti  del  settore  dell'edilizia,  nei
confronti delle Casse edili. L'esito dell'interrogazione ha validita'
di 120 giorni dalla  data  di  acquisizione  e  sostituisce  ad  ogni
effetto  il  Documento  Unico  di  Regolarita'  Contributiva  (DURC),
ovunque previsto,  fatta  eccezione  per  le  ipotesi  di  esclusione
individuate dal decreto di cui al comma 2. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti INPS e  INAIL,  da  emanarsi  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i requisiti di regolarita', i contenuti e
le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione  di  cui
al comma 1. Il decreto di  cui  al  presente  comma  e'  ispirato  ai
seguenti criteri: 
    a) la verifica  della  regolarita'  in  tempo  reale  riguarda  i
pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente
a quello in cui la verifica  e'  effettuata,  a  condizione  che  sia
scaduto anche il termine  di  presentazione  delle  relative  denunce
retributive  e  comprende  anche  le  posizioni  dei  lavoratori  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  anche   a
progetto che operano nell'impresa; 
    b) la verifica  avviene  tramite  un'unica  interrogazione  negli
archivi dell'INPS, dell'INAIL e  delle  Casse  edili  che,  anche  in
cooperazione applicativa, operano in  integrazione  e  riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da
verificare; 
    c)  nelle  ipotesi  di  godimento   di   benefici   normativi   e
contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita'
di natura previdenziale ed in materia di tutela delle  condizioni  di
lavoro  da  considerare   ostative   alla   regolarita',   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  3.  L'interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve
all'obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine
generale di cui all'articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale
dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  dall'articolo
62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Dalla  data  di
entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono  inoltre
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del presente articolo. 
  4. Il decreto di cui al comma 2 puo' essere aggiornato  annualmente
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione  dei  sistemi
telematici di verifica della regolarita' contributiva. 
  5. All'articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse. 
  6. All'attuazione di quanto  previsto  dal  presente  articolo,  le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.