Art. 4 
 
 
                    Attribuzioni del Commissario 
 
  1. Per il raggiungimento delle finalita' del Fondo, quali  previste
dalle leggi n. 512 del 1999 e n. 44  del  1999,  ai  Commissari,  per
quanto di rispettiva competenza, spettano i seguenti compiti: 
    a) coordinamento delle iniziative di solidarieta' e sostegno alle
vittime dei reati  di  tipo  mafioso,  delle  richieste  estorsive  e
dell'usura, in raccordo con gli altri enti interessati; 
    b) proposta al Ministro dell'interno di modifiche ed integrazioni
della disciplina  normativa  del  Fondo,  al  fine  di  rendere  piu'
efficace e snella l'azione amministrativa. 
  2. Ciascun Commissario, per la parte di pertinenza, predispone  una
relazione periodica al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  al
Ministro dell'interno sull'andamento delle iniziative di solidarieta'
e di sostegno in favore delle vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,
delle richieste estorsive e dell'usura,  sui  loro  effetti  e  sugli
aspetti che eventualmente ostacolano la loro proficua attuazione. 
  3. Per il conseguimento delle  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i
Commissari si avvalgono di due distinte  strutture  poste  alle  loro
dirette dipendenze,  istituite,  senza  oneri  aggiuntivi  di  spesa,
presso il  Ministero  dell'interno  e  composte  anche  da  personale
comandato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici di cui al comma
1, secondo quanto stabilito con il decreto  di  cui  all'articolo  3,
comma 1. 
  4. Le amministrazioni interessate  assicurano  ai  Commissari  ogni
collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti  agli  stessi
demandati. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per la rubrica delle leggi 23 febbraio 1999, n. 44  e
          22 dicembre 1999, n. 512 si veda nelle note alle premesse.