Art. 4 
 
(Misure di semplificazione per le opere  incompiute  segnalate  dagli
 Enti locali e misure finanziarie a favore degli Enti territoriali) 
 
  1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere  segnalate  dai
Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15  giugno
2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto
tra Amministrazioni interessate al  procedimento  amministrativo,  e'
data facolta' di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorche' gia'
definita in precedenza, funzionale al  riesame  dei  pareri  ostativi
alla  realizzazione  dell'opera.  Ove  l'Ente  abbia  necessita'   di
definire  il  procedimento  in  tempi  celeri,  i  termini   di   cui
all'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono  ridotti
alla  meta'.  Resta  ferma  la  facolta',  da  parte  del  Comune   o
dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento  alla
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del  1990,  i  cui  termini  sono
ridotti alla meta'. 
  2. In caso di mancato  perfezionamento  del  procedimento  comunque
riconducibile  ad  ulteriori  difficolta'  amministrative,  e'   data
facolta'  di  avvalimento  a  scopo  consulenziale  -   acceleratorio
dell'apposita cabina di regia  istituita  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
  3. I pagamenti connessi  agli  investimenti  in  opere  oggetto  di
segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla  Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, nel limite di 250 milioni di Euro per l'anno 2014, sono
esclusi dal patto di stabilita'  interno  alle  seguenti  condizioni,
accertate a seguito di apposita istruttoria a cura degli Uffici della
medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, da  concludere  entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le opere alle quali si riferiscono  i  pagamenti  devono  essere
state  preventivamente  previste  nel  Piano  Triennale  delle  opere
pubbliche; 
  b) i pagamenti devono riguardare  opere  realizzate,  in  corso  di
realizzazione o per le quali  sia  possibile  l'immediato  avvio  dei
lavori da parte dell'ente locale richiedente; 
  c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione  del  patto
di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014. 
  4. Entro 15 giorni dalla conclusione  dell'istruttoria  di  cui  al
comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  sono
individuati i Comuni che beneficiano della esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere. 
  5. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un
importo complessivo di 300 milioni di  euro,  i  pagamenti  sostenuti
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,  relativi
a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni  2014
e 2015. L'esclusione opera per  200  milioni  di  euro  relativamente
all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno  2015.
I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: 
  a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; 
  b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente  di
pagamento entro il 31 dicembre 2013; 
  c)  riconosciuti  alla  data  del  31  dicembre  2013  ovvero   che
presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita'  entro
la medesima data. 
  Rilevano ai fini della predetta esclusione solo i  debiti  presenti
in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti  connessi
a spese ascrivibili ai codici gestionali SIOPE da 2101 a 2512 per gli
enti locali e ai codici gestionali  SIOPE  da  2101  a  2138  per  le
regioni, escluse le spese afferenti la sanita'. 
  6. Per l'anno 2014, l'esclusione di  cui  al  secondo  periodo  del
comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti  dei  debiti
delle regioni, ivi inclusi quelli ascrivibili ai codici gestionali da
2139 a 2332, che beneficiano di entrate rivenienti  dall'applicazione
dell'articolo 20,  commi  1  e  1-bis,  del  decreto  legislativo  25
novembre 1996, n.  625,  superiori  a  100  milioni.  Ai  fini  della
distribuzione del rimanente importo  dell'esclusione  tra  i  singoli
enti territoriali, i comuni, le province e le regioni  comunicano  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  mediante  il  sito  web
«http://certificazionecrediti.mef.gov.it» della  Ragioneria  generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 30 settembre  2014,  gli
spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere  nel  2014  i
pagamenti di cui al periodo precedente ed entro il termine perentorio
del 28 febbraio 2015 gli spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i medesimi pagamenti nel 2015.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine. Con decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sulla base delle predette comunicazioni, entro il 10 ottobre  2014  e
il  15  marzo  2015  sono  individuati  per  ciascun  ente,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno rispettivamente nel 2014 e 2015. 
  7. Al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al primo periodo, dopo le parole "i pagamenti in conto  capitale
sostenuti" sono inserite "nel primo semestre"; 
  b) al  terzo  periodo,  le  parole  "derivanti  dal  periodo"  sono
sostituite da "derivanti dall'esclusione di  cui  al  periodo"  e  le
parole "nel primo  semestre  dell'anno"  sono  sostituite  da  "entro
l'anno". 
  8. Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  dell'emanazione  dei
provvedimenti  di  concessione  dei   contributi   finalizzati   alla
ricostruzione  in  Abruzzo,  l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
rifinanziata di 250 milioni  per  l'anno  2014  in  termini  di  sola
competenza. Al relativo onere in termini di saldo netto da finanziare
si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  Strumenti  Finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135,  non  necessari  al  pagamento  degli  interessi  passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alla    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  provvedimento,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che  sono  acquisite
nel predetto limite  di  221  milioni  di  euro,  definitivamente  al
bilancio dello Stato. 
  9. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi  3,  5  e  8,
pari a complessivi 450 milioni  per  l'anno  2014,  180  milioni  per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70  milioni  per  l'anno
2017, si provvede: 
  a)  quanto  a  29  milioni  di  euro  per  l'anno  2014,   mediante
corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti
dalla sottoscrizione dei Nuovi  strumenti  finanziari,  di  cui  agli
articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,
n.135,  non  necessari  al  pagamento  degli  interessi  passivi   da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alle    predetta
sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato; 
  b) quanto a 221 milioni di euro per l'anno 2014, mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 221 milioni di euro, definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
  c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2014,  180  milioni  per
l'anno 2015, 100 milioni per l'anno 2016  e  70  milioni  per  l'anno
2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni; 
  d) quanto a 50 milioni  per  l'anno  2014,  a  valere  sugli  spazi
finanziari concessi e non utilizzati al 30  giugno  2014  di  cui  al
comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.