Art. 4 
 
Nuove norme in materia di funzionamento della  banca  dati  nazionale
                unica della documentazione antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 99, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente: 
      «2-ter. Con uno dei regolamenti  di  cui  al  comma  1  possono
essere disciplinate le modalita' con le quali la banca dati nazionale
unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale  della  popolazione
residente di cui all'articolo 62  del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui  all'articolo  85,
comma 3, e li raffronta con quelli del Centro  elaborazione  dati  di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»; 
    b) dopo l'articolo 99, e' inserito il seguente: 
      « Art. 99-bis (Mancato funzionamento della banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia). - 1.  Qualora  la  banca  dati
nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente  a  causa
di eventi  eccezionali,  la  comunicazione  antimafia  e'  sostituita
dall'autocertificazione  di  cui  all'articolo  89  e  l'informazione
antimafia e' rilasciata secondo le modalita'  previste  dall'articolo
92, commi 2 e 3. Nel  caso  in  cui  la  comunicazione  antimafia  e'
sostituita dall'autocertificazione, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all'articolo  67  sono
corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una
garanzia fideiussoria di un importo pari al  valore  del  contributo,
finanziamento, agevolazione o erogazione. 
  2. Il Ministero dell'interno, Dipartimento  per  le  politiche  del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie,   pubblica   immediatamente   l'avviso    del    mancato
funzionamento della banca  dati  nazionale  unica  sul  proprio  sito
istituzionale, nonche' sui siti delle Prefetture. 
  3. Con le modalita' di cui  al  comma  2  viene  data  notizia  del
ripristino del funzionamento della banca  dati  nazionale  unica.  Il
periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica  e'
accertato con decreto del capo del predetto  Dipartimento  ovvero  di
altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e' pubblicato  sul
sito  istituzionale  del   Ministero   dell'interno   nella   sezione
"Amministrazione trasparente".». 
 
          Note art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 99 (Modalita' di funzionamento della  banca  dati
          nazionale unica). - 1. Con uno o piu' regolamenti ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in
          vigore del  presente  decreto,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
          amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello
          sviluppo economico e delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono disciplinate le modalita': 
              a) di funzionamento della banca dati nazionale unica; 
              b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
          degli accessi e delle  operazioni  effettuate  sulla  banca
          dati nazionale unica; 
              c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di
          polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; 
              d)  di  accesso  da  parte  della  Direzione  nazionale
          antimafia  per  lo   svolgimento   dei   compiti   previsti
          dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; 
              e) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 97, comma 1; 
                f) di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di
          cui all'articolo 96. 
              2.  Il  sistema   informatico,   comunque,   garantisce
          l'individuazione  del  soggetto   che   effettua   ciascuna
          interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 
              2-bis. Fino all'attivazione della banca dati  nazionale
          unica, e comunque non  oltre  dodici  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  primo   dei
          regolamenti  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti   di   cui
          all'articolo  83,  commi  1  e  2,  acquisiscono  d'ufficio
          tramite le prefetture la documentazione antimafia.  A  tali
          fini, le prefetture utilizzano il collegamento  informatico
          al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121,  al  fine  di  verificare  la
          sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione
          o di divieto di cui all'articolo 67o  di  un  tentativo  di
          infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4,  e
          all'articolo  91,   comma   6,   nonche'   i   collegamenti
          informatici o telematici, attivati in attuazione deldecreto
          del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.  252.  In
          ogni   caso,   si   osservano   per   il   rilascio   della
          documentazione antimafia  i  termini  di  cui  agliarticoli
          88e92. 
              2-ter. Con uno  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1
          possono essere disciplinate le modalita' con  le  quali  la
          banca   dati   nazionale   unica   acquisisce,   attraverso
          l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  di  cui
          all'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo  85,
          comma 3, e li raffronta con quelli del Centro  elaborazione
          dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121.".