Art. 4 
 
  La selezione delle proposte e' affidata ad un Comitato composto dal
Presidente della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane  e
da quattro studiosi di  alta  qualificazione  scientifica  in  ambito
internazionale, nominati dal Ministro, con il  compito  di  esprimere
motivati pareri sulla  qualificazione  scientifica  dei  candidati  e
sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il Comitato valuta
le  domande  avvalendosi,  ove  necessario,   di   revisori   anonimi
competenti in materia.  Al  termine  della  fase  di  valutazione  il
Comitato ordina, secondo liste  di  priorita',  una  per  macro-area,
tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle
da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile. 
  Le liste di priorita' e il risultante elenco dei 24 vincitori  sono
approvate  dal  Ministro  e  pubblicate  sul  sito   del   Ministero.
Successivamente, il Ministero prende contatto  con  i  vincitori  per
l'accettazione che deve avvenire entro 15  giorni  e  successivamente
con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di  preferenza  indicato
dai candidati selezionati. 
  Queste ultime, entro 45 giorni,  devono  inviare  al  Ministero  la
delibera del Consiglio di amministrazione contenente  l'impegno  alla
stipula del contratto ai sensi dell'art.  24,  comma  3)  lettera  b)
della  legge  240  del  2010  e   l'attestazione   dell'impegno   del
Dipartimento  a  fornire  adeguate  strutture  di  accoglienza  e  di
supporto, ovvero la dichiarazione che  non  intendono  accogliere  la
richiesta. 
  I vincitori stipulano  il  contratto  e  prendono  servizio  presso
l'ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera
del Consiglio di amministrazione. 
  In caso di mancata accettazione del contratto o  mancata  presa  di
servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche'  in  caso
di non accettazione da parte di tutte le cinque  universita'  statali
indicate  dal  vincitore  in  ordine  di  preferenza   in   sede   di
presentazione della domanda lo stesso e' dichiarato decaduto. In  tal
caso la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro  i  12
mesi  successivi  dalla  pubblicazione  della  stessa  sul  sito  del
Ministero. 
  Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo  ritenuto
ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra'
comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno. 
  Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno  esclusivo
ed a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi  della
legge n. 240 del 2010 di cui alle premesse.