Art. 4 Spese eleggibili al credito d'imposta 1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili le seguenti spese, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 3: a) con riferimento alle spese per impianti wi-fi, eleggibili a condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download: acquisto e installazione di modem/router; dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale); b) con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il sistema mobile: acquisto di software e applicazioni; c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione tra servizi ricettivi ed extra-ricettivi: acquisto software; acquisto hardware (server, hard disk); d) con riferimento alle spese per spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio: contratto di fornitura spazi web e pubblicita' on-line; e) con riferimento alle spese per servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; f) con riferimento alle spese per strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita': contratto di fornitura di prestazioni e di servizi; acquisto di software; g) con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente: contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio). 2. Le singole voci di spesa di cui al comma 2 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che, di conseguenza, potra' usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro. 3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. 4. L'effettivita' del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.