Art. 4 1. Le linee guida allegate al presente decreto entrano in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale nelle more dell'eventuale adeguamento degli ordinamenti delle regioni e delle province autonome. 2. Le linee guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilita' o la procedura autorizzativa e' in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Roma, 30 marzo 2015 Il Ministro: Galletti