Art. 4 Decadenza della garanzia 1. La garanzia decade qualora: a) vengano modificate le previsioni dello statuto della Societa' in senso non conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 15 e dal comma 1, dell'articolo 3 del presente decreto; b) sia deliberato lo scioglimento della Societa' ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 6), del codice civile; c) il beneficiario sia inadempiente agli obblighi di pagamento di cui all'articolo 5.