Art. 4 
 
Criteri per la correlazione tra le qualificazioni  regionali  per  il
               loro riconoscimento a livello nazionale 
 
  1. Le qualificazioni  regionali  sono  costituite  da  una  singola
competenza  o  da  aggregati  di  competenze  e   sono   conseguibili
attraverso la certificazione di competenze acquisite in  un  contesto
di apprendimento formale o attraverso una procedura di certificazione
a  seguito  di  un  processo  di  individuazione  e  validazione   di
competenze comunque acquisite. 
  2. Le qualificazioni  regionali  afferiscono  al  quadro  nazionale
attraverso l'associazione ad  almeno  una  delle  aree  di  attivita'
secondo i criteri descritti nell'allegato 2. 
  3. Sono oggetto di certificazione, ai sensi e per gli  effetti  del
presente decreto, le competenze riferite a  qualificazioni  associate
al quadro nazionale. 
  4. Sono oggetto di individuazione e validazione  le  competenze  di
qualificazioni o afferenti al quadro nazionale, o anche non afferenti
al quadro nazionale,  purche'  contenute  in  repertori  approvati  e
pubblicati e rispondenti ai requisiti definiti all'art. 3,  comma  3,
con esclusione della lettera c). 
  5.  Le  qualificazioni  regionali  che  in  termini  di  competenze
presidiano le attivita' di lavoro di un gruppo di correlazione di cui
all'allegato 2, individuato nell'ambito di un'area di attivita', sono
considerate automaticamente equivalenti, limitatamente alle attivita'
presidiate. Sia  in  fase  di  prima  applicazione  sia  in  fase  di
manutenzione di cui all'art.  9,  l'automatica  equivalenza  e'  resa
operativa a seguito di apposito vaglio e  validazione  da  parte  del
gruppo tecnico di cui all'art. 9, comma 1. 
  6.  Le  qualificazioni  regionali  che  non  presidiano  tutte   le
attivita' di lavoro di un gruppo di correlazione  sono  correlate  ad
altre  qualificazioni  regionali,  limitatamente  alle  attivita'  di
lavoro presidiate, e le relative competenze sono  riconosciute  dalle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano, su  richiesta  della
persona. 
  7. La correlazione tra  qualificazioni  regionali  e'  un  processo
orientato alla progressiva  standardizzazione  nella  prospettiva  di
implementazione del  repertorio  nazionale  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal fine, le regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano adeguano  le  competenze  delle
qualificazioni dei propri repertori in base alle  attivita'  previste
dalle aree di attivita' di riferimento.